Iscriviti alla newsletter

Assenza per malattia, addio alla decurtazione economica? Ecco la proposta in discussione

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 14/01/2020

AttualitàLeggi e sentenze

Dietrofront sulla Riforma Brunetta e sulle penalità per i giorni di malattia. E’ questo uno dei punti che i sindacati stanno trattando con il governo, in vista del prossimo rinnovo contrattuale.

Malattia e decurtazione Decreto Brunetta
Ai dipendenti pubblici anche se riconosciuti invalidi e/o portatori di handicap (legge 104/92) si applica la riduzione del trattamento economico nei primi 10 giorni di assenza per malattia prevista dal Decreto Legge n. 112/2008 (decreto Brunetta).
L'articolo 71 del Decreto Legge n. 112/2008 (decreto Brunetta) entrato in vigore il 25 giugno 2008 e convertito con modificazioni dalla Legge n.133/2008  prevede che per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonchè di ogni altro trattamento accessorio.
La circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 7/2008 specifica quali sono le voci rientranti nel trattamento fondamentale. Si tratta del trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo economico, della tredicesima mensilità, della retribuzione individuale di anzianità, degli eventuali assegni ad personam per il personale del comparto ministeri e analoghe voci per il personale dipendente da altri comparti; inoltre, per il personale dell’area I si considerano lo stipendio tabellare, la retribuzione di posizione di parte fissa, la tredicesima mensilità, la retribuzione individuale di anzianità, eventuali assegni ad personam e analoghe voci per il personale dirigenziale appartenente ad altre aree.
Per la qualificazione delle voci retributive, la circolare n. 7/2008 rinvia alle definizioni fornite dai contratti collettivi per ciascun comparto o area di riferimento (art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001: “Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi”).
Si sottolinea che l’ultimo comma dell’art. 71 prevede che la disciplina che dispone la riduzione del trattamento economico nei primi 10 giorni di assenza per malattia non può essere derogata dai contratti collettivi.
Come opera la Decurtazione
Con la circolare n. 8/2008 il Dipartimento della Funzione Pubblica precisa che la decurtazione è “permanente” nel senso che la trattenuta opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l’assenza si protrae per più di dieci giorni con la precisazione che decorsi i dieci giorni si applicherà il regime giuridico - economico previsto dai CCNL ed accordi di comparto per le assenze per malattia.
La decurtazione opera in tutte le fasce retributive previste dai CCNL in caso di assenza per malattia. I CCNL già disciplinano una decurtazione retributiva che è di diversa entità a seconda dei periodi di assenza. Queste decurtazioni non sono state soppresse dalla nuova disciplina e permangono, cosicchè la trattenuta di cui al comma 1 dell’art. 71 opera per i primi dieci giorni sovrapponendosi al regime contrattuale relativo alla retribuzione in caso di malattia.

La legge Brunetta è valida solo per i dipendenti pubblici, e non per i dipendenti privati che continuano a percepire le indennità accessorie; ed è su una questione di legittimità costituzionale che si punta per cancellare quanto previsto da Brunetta per i giorni di malattia dei dipendenti pubblici, visto il differente trattamento tra questi ultimi e i dipendenti privati.

Sembra che lo scoglio dell’eliminazione della decurtazione dello stipendio sia legato a questioni finanziarie: se i giorni di malattia nel pubblico sono 32 milioni, con una decurtazione media di 10 euro, lo Stato dovrebbe sostenere un costo di 320 milioni per eliminare la penalizzazione.
Una cifra non facile da trovare, visto le altre trattative aperte di costo sostenuto come la necessità di garantire “l’elemento perequativo” per i redditi più. bassi.

 

da il Messaggero