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Rapporto esclusivo e libera professione per infermieri ed ostetriche. Cosa prevede il disegno di legge PD

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 19/05/2020

AttualitàLeggi e sentenze

Ad oggi agli infermieri che hanno un rapporto di lavoro con la Pubblica amministrazione, non è permesso dedicarsi alla libera professione intramuraria ed extramuraria, in quanto intrattengono con la parte datoriale un rapporto di Esclusività che non comporta però nessuna retribuzione aggiuntiva.

Diverso è per i dirigenti medici, il quale rapporto di lavoro esclusivo, subordinato alle dipendenze dell’azienda Pubblica ma con attività attività caratterizzata dalle regole del lavoro privato, prevede l’erogazione dell’indennità di esclusività, sino ad adesso estesa solo alla classe medica.

Le attuali disposizioni legislative prevedono che i dirigenti sanitari, a tempo indeterminato o determinato, possano optare per il rapporto di lavoro esclusivo, allorché scelgano di esercitare l'attività libero professionale all’interno dell’azienda. L’opzione per l’esclusività del rapporto determina una condizione in base alla quale è consentito l’esercizio della libera professione solo all’interno delle strutture sanitarie dell’Azienda di appartenenza (attività intramoenia o intramuraria).

Per i dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, il d.lgs. n. 502/92, prevede anche uno specifico trattamento economico aggiuntivo per la definizione del quale rinviava ai contratti collettivi di lavoro. A tal fine i CCNL dell’8 giugno 2000 hanno istituito un particolare emolumento denominato “indennità di esclusività”, che rappresenta un istituto del tutto peculiare nell’ambito dell’impiego pubblico, che viene definito come “elemento distinto della retribuzione”. Essa, è erogata per 13 mensilità ed è articolata in fasce che vengono conseguite a seguito del raggiungimento di una certa esperienza professionale e previa valutazione positiva.

 

Dopo il M5S anche il Pd ha presentato la propria proposta di legge che sancisce il riconoscimento del rapporto esclusivo e la libera professione per infermieri ed ostetriche, a firma di Paola Boldrini.

Il ddl 1616 “Disposizioni in materia di rapporto di lavoro esclusivo degli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica, dipendenti delle aziende degli enti del Servizio sanitario nazionale”  prevede che:

 

Il rapporto di lavoro dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale esercenti le professioni sanitarie di cui al comma 1 eÌ€ esclusivo e comporta la totale disponibilitàÌ€ nello svolgimento delle funzioni professionali attribuite dall’azienda, nell’ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito.

Il rapporto di lavoro esclusivo comporta:

  1. a) il diritto all’esercizio di attivitàÌ€ libero-professionale individuale, al di fuori del l’impegno di servizio, nell’ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale d’intesa con il collegio di direzione, salvo quanto disposto dal comma 11 dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  2. b) la possibilitàÌ€ di partecipazione ai proventi di attivitàÌ€ a pagamento svolte in équipe, al di fuori dell’impegno di servizio, all’interno delle strutture aziendali;
  3. c) la possibilitàÌ€ di partecipazione ai proventi di attivitàÌ€ a pagamento richieste da singoli utenti e svolte individualmente o in équipe, al di fuori dell’impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell’azienda con le predette aziende e strutture;
  4. d) la possibilitàÌ€ di partecipare ai proventi di attivitàÌ€ professionali a pagamento richieste da terzi all’azienda, quando le predette attività siano svolte al di fuori dell’impegno di servizio e consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall’azienda stessa, sentite le équipe dei servizi interessati.
  5. 9. Le modalitàÌ€ di svolgimento delle attivitàÌ€ di cui al comma 9 e i criteri per l’attribuzione dei relativi proventi ai professionisti sanitari interessati, nonché́ al personale che presta la propria collaborazione sono stabiliti dal direttore generale in conformitàÌ€ alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
  6. L’azienda disciplina i casi in cui l’assistito puòÌ€ chiedere all’azienda medesima che la prestazione sanitaria sia resa direttamente dal professionista scelto dall’assistito ed erogata al domicilio dell’assistito medesimo, in relazione alle particolari prestazioni sanitarie richieste o al carattere occasionale o straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario giaÌ€ esistente fra professionista e l’assistito con riferimento all’atti- vitaÌ€ libero-professionale intramuraria giaÌ€ svolta individualmente o in équipe nell’ambito dell’azienda, fuori dell’orario di lavoro.
  7. Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attivitàÌ€ istituzionale e corrispondente attivitàÌ€ libero-professionale e al fine di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, l’attivitàÌ€ libero-professionale non puòÌ€ comportare, per ciascun di- pendente, un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. La disciplina contrattuale nazionale definisce il corretto equilibrio fra attivitàÌ€ istituzionale e attivitàÌ€ libero-professionale, nel rispetto dei seguenti principi:
  8. a) l’attivitàÌ€ istituzionale eÌ€ prevalente rispetto a quella libero-professionale, che eÌ€ esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio e della prevalenza dei volumi orari di attivitàÌ€ necessari per i compiti istituzionali;
  9. b) devono essere comunque rispettati i piani di attivitàÌ€ previsti dalla programmazione regionale e aziendale e, conseguentemente, assicurati i relativi volumi prestazionali e i tempi di attesa concordati con le équipe;
  10. c) l’attivitàÌ€ libero-professionale eÌ€ soggetta a verifica da parte di appositi organismi e sono individuate penalizzazioni, consistenti anche nella sospensione del diritto all’attivitàÌ€ stessa, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma o di quelle contrattuali.

Anche NurSind ha presentato la propria proposta in merito di seguito qui illustrata brevemente:

Tre gli obiettivi:

  • Abolizione esclusività di rapporto
  • Riconoscimento libera professione
  • Riconoscimento indennità di esclusività.

 

Un passo importante per la professione infermieristica, indipendentemente dal fatto che gli infermieri scelgano o meno di svolgere libera professione.

Cosa si intende per libera professione infermieristica

E’ esercizio professionale svolto individualmente o in équipe, fuori dall’orario di lavoro, in regime ambulatoriale, nei contesti di ricovero e cura e in sala operatoria nelle strutture ospedaliere e territoriali.

 

Quadro giuridico

Il quadro giuridico contrattuale non muta: resta un rapporto di lavoro alle dipendenze delle strutture del Servizio sanitario nazionale. Viene abolito solo il divieto di libera professione intramuraria di carattere professionale e viene abolita l’attuale iniqua possibilità di supporto all’attività di libera professione medica, inaccettabile da un punto di vista professionale, contrattuale e retributivo.

La libera professione può essere svolta nei confronti di un’utenza solvente in proprio o proveniente dalla intermediazione assicurativa e di welfare aziendale o con specifici progetti finanziati aziendalmente (es. progetti per la riduzione delle liste di attesa). L’indennità di esclusività deve essere prevista dalla legge e finanziata contrattualmente con una proporzione non inferiore al 15% della retribuzione lorda.

 

Marialuisa Asta

 

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