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Congedo paternità, come non perdere le indennità. Chiarimenti INPS

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 19/12/2024 vai ai commenti

La SentenzaLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

Il congedo di paternità obbligatorio è una misura fondamentale a sostegno della genitorialità, pensata per favorire una distribuzione più equa delle responsabilità familiari e promuovere la parità di genere nel mondo del lavoro. Negli ultimi anni, il legislatore ha rafforzato questo istituto, consentendo ai padri lavoratori di dedicarsi ai neonati senza rinunciare a un’indennità economica garantita dall’INPS. Recentemente, con il Messaggio n. 4301 del 17 dicembre 2024,  l’Istituto ha fornito importanti chiarimenti riguardo ai termini di prescrizione e decadenza relativi a questo diritto, offrendo indicazioni pratiche per evitare la perdita delle indennità.

 

Cos’è il congedo di paternità obbligatorio

Il congedo di paternità obbligatorio, regolato dall’articolo 27-bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico sulla maternità e paternità), è un diritto irrinunciabile che consente ai padri lavoratori dipendenti di assentarsi dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi. Questo periodo deve essere fruito entro i primi cinque mesi dalla nascita, adozione o affidamento di un figlio.

L’obiettivo del congedo è duplice: da un lato, promuovere una maggiore partecipazione dei padri nella cura dei figli sin dai primi giorni di vita; dall’altro, sostenere la parità di genere, alleggerendo il carico sulle madri. Durante il congedo, il lavoratore ha diritto a un’indennità economica pari al 100% della retribuzione giornaliera, finanziata dall’INPS ma solitamente anticipata dal datore di lavoro.

 

Chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza

Nel Messaggio n. 4301/2024, l’INPS ha precisato le regole sui termini di prescrizione e decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio, che si discostano dal regime ordinario del Codice Civile. Questi termini definiscono con precisione il periodo entro cui il lavoratore può esercitare il diritto e richiedere l’indennità.

 

Prescrizione: un termine annuale

Per il congedo di paternità obbligatorio, il termine di prescrizione è annuale, come previsto dall’articolo 6, ultimo comma, della legge n. 138/1943, che disciplina le indennità di malattia. La giurisprudenza ha infatti stabilito un collegamento normativo tra l’indennità di paternità, quella di maternità e l’indennità di malattia, facendo riferimento all’articolo 29, comma 2, del Testo Unico.

In pratica, ciò significa che i lavoratori hanno un anno di tempo per richiedere l’indennità, a partire dal momento in cui il diritto si estingue (ossia cinque mesi dopo la nascita, adozione o affidamento).

 

Decadenza: anche qui un termine annuale

Anche per la decadenza si applica un termine annuale, come stabilito dall’articolo 47, terzo comma, del D.P.R. n. 639/1970. Questo termine decorre dal giorno in cui il diritto può essere esercitato e si applica a tutte le prestazioni previdenziali temporanee.

Questa disposizione è coerente con la natura del congedo di paternità, considerato una misura di previdenza non pensionistica e a carattere temporaneo. Di fatto, se un lavoratore non presenta la richiesta entro il termine annuale, decade dal diritto a percepire l’indennità, anche se tutti gli altri requisiti sono soddisfatti.

 

Raccomandazioni per i lavoratori

L’INPS invita i lavoratori e le aziende a prestare particolare attenzione al rispetto dei termini di prescrizione e decadenza. È fondamentale che i padri pianifichino in anticipo la fruizione del congedo e presentino tempestivamente la domanda. I datori di lavoro, dal canto loro, dovrebbero garantire un’adeguata informazione e supporto ai dipendenti per evitare che questi ultimi perdano il diritto all’indennità.