Infermiere e tirocinante infermiere: chi è responsabile di un eventuale danno?
Un dubbio che attanaglia i tirocinanti infermieri e infermieri tutor è: se uno studente commette qualche “danno”, chi ne risponde?
Oltre all’articolo 2048 cc (I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto) e nonostante qualche contraria opinione, lo studente infermiere è responsabile degli atti che compie, quantomeno in relazione alle manovre e alle tecniche che adotta in base alla sua preparazione scolastica.
Affermare che sussiste un’irresponsabilità totale dello studente, è un’operazione pericolosa, non vera e che si scontra con la giurisprudenza. A tale proposito, si riporta, una sentenza del tribunale di Firenze, relativa ad una corresponsabilità infermiere-studente:
“uno studente infermiere ed un infermiere venivano condannate per omicidio colposo, in quanto entrambe cagionavano la morte di due neonati, ricoverati presso un ospedale pediatrico. La morte dei due neonati era stata cagionata come conseguenza dell’errata preparazione delle fleboclisi da somministrare, con due flaconi contenenti, oltre alla soluzione di base, due millequivalenti di K-flebo. L’errore è consistito nella preparazione da parte dello studente, che ha immesso nella soluzione, invece che due millequivalenti prescritti, ben venti. L’infermiere non aveva controllato l’operato dello studente, limitandosi a dare delle istruzioni.
Il tribunale, nel riconoscere la responsabilità di entrambe per imperizia e negligenza, ha affermato che l’infermiera avrebbe dovuto controllare più da vicino la studentessa, visto anche il composto così micidiale, come il cloruro di potassio.
Per quanto riguarda la studentessa, ella pure ver4sa in colpa, seppure di grado inferiore, in quanto avrebbe dovuto fare controllare all’infermiera, se tutto era stato eseguito a regola d’arte.
Conclude il tribunale, che entrambe vanno condannate per colpa, seppur di grado diverso, irrogando una pena minore alla studentessa, in virtù della giovane età e della poca esperienza” – Tribunale di Firenze, sentenza 23 marzo 1981, n.723.
Aspetti giuridici della professione infermieristica – Benci Luca