Infermieri. Spese di lavaggio per le divise: a chi spettano?
Agli infermieri è chiesto di indossare una divisa per lo svolgimento della propria professione. In diverse aziende che le lavanderie non siano efficienti e di doverle portare a casa per il lavaggio.
E’ lecito dunque chiedersi, nel caso in cui per lavoro si debba indossare una divisa, chi deve provvedere al lavaggio?
La divisa utilizzata dagli infermieri rientra tra i DPI, dispositivo di protezione individuale: qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro.
Al dipendente viene richiesto di indossare un certo tipo di indumenti per finalità di prevenzione e di protezione nei confronti degli infortuni sul lavoro o delle malattie professionali.
Tale richiesta che rientra nel cosiddetto obbligo di sicurezza, grava per espressa previsione di legge, su ogni datore di lavoro che ha l’obbligo di porre in essere tutte le misure necessarie a tutelare la salute e la sicurezza dei prestatori di lavoro.
- Il datore è obbligato a fornire ai lavoratori gli indumenti idoneia proteggerli dai rischi che ne minaccino la sicurezza o la salute durante la prestazione dell’attività lavorativa.
- Inoltre il datore è anche obbligato a porre in essere tutti quei comportamenti che garantiscano la continua efficienza degli indumenti protettivi (tra i quali rientra l’onere di lavaggio del vestiario).
Sulla questione è tornata recentemente una sentenza della Cassazione, la n. 8042/2022, ricordando quando le spese di lavaggio degli indumenti di lavoro ricadono sul datore e quando invece competono al dipendente. I giudici affermano che allorquando il datore di lavoro impone al proprio dipendente l’utilizzo, nel corso della prestazione lavorativa, di una divisa aziendale per esigenze di ordine, decoro e visibilità e la stessa divisa si limita a preservare gli abiti civili dall’ordinaria usura e dallo sporco – genericamente inteso (senza avere riguardo a speciali fattori nocivi o patogeni) – connessi all’espletamento dell’attività lavorativa, il costo del lavaggio della divisa spetta al dipendente .
Diversamente, spetta al datore di lavoro il lavaggio (o il rimborso delle spese di lavaggio) dei soli indumenti che costituiscono dispositivi di protezione individuale. Il datore di lavoro è tenuto a fornire i suddetti indumenti ai dipendenti e a garantirne l’idoneità a prevenire l’insorgenza e il diffondersi di infezioni, provvedendo al relativo lavaggio, che è indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza e che, pertanto, rientra tra le misure necessarie «per la sicurezza e la salute dei lavoratori
La normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 – artt. 74 e seguenti) prevede l’onere in capo al datore di lavoro di fornire ai lavoratori i cosiddetti dispositivi di protezione individuale, garantendone l’efficienza degli strumenti di protezione mettendo in essere tutto ciò che è necessario per il loro adeguato funzionamento.
D.Lgs. 81/2008
Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro
Comma 3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all’articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall’articolo 76.
Comma 4. Il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante.
L’idoneità degli indumenti messi a disposizione dal datore di lavoro deve sussistere non solo nel momento iniziale della consegna degli stessi ai lavoratori, ma anche durante l’intero periodo di svolgimento della prestazione di lavoro, poiché solo in tal modo è possibile prevenire la diffusione di malattie ed infezioni attraverso l’utilizzo degli appositi strumenti di protezione.
Ne consegue che nel caso di indumenti forniti dal datore di lavoro a scopo di protezione, il loro lavaggio, indispensabile per mantenerli in stato di efficienza, è a carico del datore di lavoro, soggetto obbligato a garantire la tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro.
Si sono espressi in tal senso sia la Cassazione (sentenza n. 22922/05), sia la Corte d’Appello di Milano (sentenza 18.1.07, pres. Castellini, est. Accardo).