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La sola indennità di esclusività dei medici equivale allo stipendio di un infermiere

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 13/05/2022 vai ai commenti

Punto di Vista

Ha fatto il  giro del web e non parrebbe essere un fake, la foto del profilo economico di un dirigente medico, dove tra le voci retributive compaiono l’indennità di esclusività e l’indennità di specificità medica, l’una del valore di 1.076 euro e la seconda del valore di 706 euro. La prima, riservata esclusivamente alla dirigenza medica, insieme alla seconda indennità, da sole raggiungono e/o superano il valore lordo dello stipendio di un infermiere.

Il mancato riconoscimento economico del rapporto di esclusività con l’azienda per cui si lavora, è una prerogativa del personale sanitario del comparto, su cui pesa la spada di Damocle del licenziamento qualora la Direzione aziendale, venga a conoscenza di una seconda occupazione.

Ad oggi, il vincolo di esclusività è stato sospeso solo in via emergenziale e temporanea, per permettere agli infermieri operare in seno alla campagna vaccinale, a prevederlo il Decreto Sostegni con ART. 20 comma 464-bis:

al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione e di assicurare un servizio rapido e capillare nell'attività di profilassi vaccinale della popolazione, al personale infermieristico dei Servizio sanitario nazionale che aderisce all’attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell’orario servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165., esclusivamente per lo svolgimento dell’attività vaccinale stessa. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti di spesa di cui all'articolo 11 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito in legge 25 giugno 2019, n 60 e senza nuovi oneri maggiori per la finanza pubblica.

 

L’indennità di Esclusività

Ad oggi agli infermieri che hanno un rapporto di lavoro con la Pubblica amministrazione, non è permesso dedicarsi alla libera professione intramuraria ed extramuraria, in quanto intrattengono con la parte datoriale un rapporto di Esclusività che non comporta però nessuna retribuzione aggiuntiva.

Diverso è per i dirigenti medici, il quale rapporto di lavoro esclusivo, subordinato alle dipendenze dell’azienda Pubblica ma con attività caratterizzata dalle regole del lavoro privato, prevede l’erogazione dell’indennità di esclusività, sino ad adesso estesa solo alla classe medica.

Le attuali disposizioni legislative prevedono che i dirigenti sanitari, a tempo indeterminato o determinato, possano optare per il rapporto di lavoro esclusivo, allorché scelgano di esercitare l'attività libero professionale all’interno dell’azienda. L’opzione per l’esclusività del rapporto determina una condizione in base alla quale è consentito l’esercizio della libera professione solo all’interno delle strutture sanitarie dell’Azienda di appartenenza (attività intramoenia o intramuraria).

L’attività libero-professionale è finalizzata a promuovere il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie, al fine di incentivare i medici a rendere le prestazioni all’interno delle strutture sanitarie pubbliche e quindi offrire servizi maggiormente qualificati ai cittadini. Tale sistema, infatti, dà la possibilità all’assistito di scegliere liberamente il professionista medico anche nell’ambito delle strutture pubbliche, dietro pagamento di un compenso che non è quello fissato dall’Azienda, ma è liberamente stabilito dal professionista e approvato dalla Direzione sanitaria.

Tale particolare tipologia dell’attività medica non modifica il rapporto di lavoro dei medici, che comunque continua a configurarsi come un rapporto “subordinato” alle dipendenze di Aziende pubbliche, anche se le relative prestazioni sono caratterizzate dalle regole del lavoro privato. 

Per i dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, il citato d.lgs. n. 502/92, prevede anche uno specifico trattamento economico aggiuntivo per la definizione del quale rinviava ai contratti collettivi di lavoro. A tal fine i CCNL dell’8 giugno 2000 hanno istituito un particolare emolumento denominato “indennità di esclusività”, che rappresenta un istituto del tutto peculiare nell’ambito dell’impiego pubblico, che viene definito come “elemento distinto della retribuzione”. Essa, è erogata per 13 mensilità ed è articolata in fasce che vengono conseguite a seguito del raggiungimento di una certa esperienza professionale e previa valutazione positiva.

Ai medici che scelgono quindi di svolgere la libera professione solo ed esclusivamente per l’azienda pubblica della quale sono dipendenti, viene corrisposta un’indennità, che li compensa di tale rapporto.

Diversamente puó dedicarsi alla libera professione extramuraria, o extramoenia, utilizzando strutture o studi privati. L’intervallo minimo e massimo del suo onorario è stabilito dall’ordine professionale di appartenenza. In questo caso il medico, che non utilizza strutture pubbliche, non ha l’obbligo di "girare" parte del suo incasso alla Asl.