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Contratto. Se l’ipotesi è stata firmata a giugno, perché gli arretrati arriveranno in autunno?

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 10/07/2022 vai ai commenti

Contratto Nazionale

Il mondo del lavoro pubblico è rappresentato da circa 3,2 milioni di dipendenti (dati Conto Annuale 2019), ripartiti tra personale contrattualizzato e personale delle carriere di diritto pubblico. La prima categoria rappresenta oltre l’80 per cento dei dipendenti pubblici, oggi soggetti alle regole individuate nei contratti collettivi nazionali (CCNL), stipulati tra organizzazioni sindacali e parte pubblica.

Le fasi della contrattazione

Gli stadi preliminari, operativi e di controllo successivo della “contrattazione collettiva nazionale” si possono così identificare:

  • stanziamento delle risorse;
  • atti di indirizzo all’ARAN da parte dei Comitati di settore;
  • trattativa negoziale tra ARAN e Organizzazioni Sindacali rappresentative;
  • verifica della compatibilità-economico-finanziaria e la certificazione dei CCNL.

Lo stanziamento delle risorse – Viene definito in sede di legge di bilancio per le amministrazioni dello Stato (Ministeri, Scuola, carriere di diritto pubblico), mentre per gli altri enti con bilanci autonomi i relativi oneri sono posti direttamente a carico dei rispettivi bilanci (Autonomie locali, Enti del S.S.N., Università, Enti pubblici non economici, Enti di ricerca, ecc.) ma con identico incremento percentuale per entrambe le tipologie di amministrazioni pubbliche.

Gli atti di indirizzo all’ARAN da parte dei Comitati di settore – Sono definiti al fine di dare indicazioni operative all’ ARAN per l’apertura e la definizione dei rinnovi contrattuali sia per quanto attiene i benefici economici complessivi da riconoscere (trattamento fondamentale e trattamento accessorio) sia per quanto riguarda le modifiche normative ed ordinamentali. Il comitato di settore Regioni ed autonomie locali definisce gli atti di indirizzo per i rinnovi contrattuali del personale del comparto Funzioni Locali e del Comparto sanità, oltre alle rispettive aree dirigenziali. Un secondo comitato di settore composto dal Ministro della Funzione Pubblica e dal Ministro dell’economia e delle finanze, oltre che dai Ministri delle altre amministrazioni interessate, definisce gli atti di indirizzo per i rinnovi contrattuali del comparto Funzioni Centrali, del comparto Istruzione e ricerca e per il personale delle categorie di diritto pubblico (Forze armate, Forze di polizia, Prefetti, Diplomatici, ecc.).

La trattativa negoziale tra ARAN e Organizzazioni Sindacali rappresentative (OO. SS.) – Ricevuti gli atti di indirizzo dai rispettivi Comitati di settore, l’ARAN convoca le OO.SS. rappresentative per l’avvio delle trattative fino alla loro conclusine che si definisce con un “Ipotesi di CCNL”. Sono ammesse alle trattative le OO.SS. rappresentative sulla base di criteri predefiniti che consentono di possedere una rappresentatività del 5 per cento quale media tra il dato associativo (numero degli iscritti) ed il dato elettorale (voti ottenuti alle elezioni o per le R.S.U.). L’Ipotesi di CCNL può essere sottoscritta dall’ARAN e dalle OO.SS. quanto lo stesso sia condiviso da almeno il 51 per cento dei sindacati ammessi alle trattative o dal 60 per cento se si prende come base di calcolo il solo dato elettorale.

Nel caso di certificazione positiva, il CCNL diventa definitivo e può essere concretamente applicato con la corresponsione degli incrementi economici e le innovazioni di natura ordinamentale

 

Cosa succede dopo l'ipotesi, perché passa così tanto tempo per avere aumento di stipendio ed arretrati?

Verifica della compatibilità-economico-finanziaria e la certificazione dei CCNLL’Ipotesi di CCNL è sottoposto al controllo di compatibilità economico-finanziaria e di rispetto degli atti di indirizzo sia da parte dei rispettivi Comitati di settore sia del MEF-RGS.

Nel caso in cui tali controlli diano esito positivo le Ipotesi di CCNL sono sottoposte alla certificazione da parte della Corte dei Conti, la quale può rendere certificazione positiva, ovvero negativa o, ancora, negativa solo per talune clausole negoziali. Nel caso di certificazione positiva il CCNL diventa definitivo e può essere concretamente applicato con la corresponsione degli incrementi economici e le innovazioni di natura ordinamentale. Nel caso in cui la Corte dei Conti renda una certificazione negativa il CCNL non può trovare applicazione e le parti negoziali (ARAN e OO.SS.) devono riattivare le trattative anche sulla base delle ulteriori indicazioni fornite dai Comitati di settore. Nel caso in cui la mancata certificazione della Corte dei Conti riguardi solo alcune clausole negoziali il CCNL può trovare applicazione ad eccezione di quelle parti che non hanno superato l’esame della magistratura contabile.