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Sì all’indennizzo Inail per ansia e depressione da mobbing

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 26/10/2022 vai ai commenti

La SentenzaLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

Il lavoratore ha diritto all’indennizzo Inail anche per ansia e depressione causati dal mobbing in azienda. L’importante è che la malattia derivi dal fatto oggettivo dell’esecuzione della prestazione in un determinato ambiente. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 31514 del 25 ottobre 2022

 

I fatti

La corte d’appello, confermava la pronuncia di primo grado, che aveva negato diritto all’indennizzo nei confronti dell’Inail per il disturbo post-traumatico da stress cronico con depressione e ansia miste, conseguente all’azione di mobbing messa in atto dalla datrice di lavoro. La corte dopo aver affermato il nesso causale tra la condotta di mobbing e la patologia, ha ritenuto che si fosse al di fuori della malattia professionale indennizzabile.

La vertenza è così giunta in Cassazione dove il lavoratore ha sostenuto che non occorreva ricercare il nesso tra la malattia e una specifica lavorazione, in quanto sarebbe ammesso l'indennizzo anche per malattie non tabellate, purché sia dimostrata la loro origine professionale.

 

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte, nell’accogliere la domanda, ha ricordato che la malattia professionale è indennizzabile anche quando non sia contratta in seguito a specifiche lavorazioni, ma derivi dall’organizzazione del lavoro e dalle sue modalità di esplicazione. Così, ad esempio, è stato riconosciuto l’indennizzo a un lavoratore che aveva contratto malattia professionale dovuta allo stress subito per le eccessive ore di lavoro straordinario. Ciò che importa, in sostanza, è che la malattia derivi dal fatto oggettivo dell’esecuzione della prestazione in un determinato ambiente di lavoro, seppur non sia specifica conseguenza dalla prestazione lavorativa.

La tutela assicurativa, ha proseguito la Cassazione, è quindi da rapportare “al lavoro in sé e per sé considerato e non soltanto a quello reso presso le macchine”. Dunque, l'assicurazione è obbligatoria per tutte le malattie, anche diverse da quelle comprese nelle tabelle, purché si tratti di malattie delle quali sia provata la causa di lavoro.