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Infortunio. Per quanto tempo posso assentarmi senza rischiare il licenziamento?

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 24/08/2023 vai ai commenti

Contratto Nazionale

L’infortunio sul lavoro è definito dalla legge come l’evento, che avviene per la c.d. causa violenta, in occasione di lavoro (quindi ricollegabile allo svolgimento dell’attività lavorativa) dal quale deriva una lesione o una malattia del corpo che rende necessaria l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.

Per tutelare i lavoratori vittime di infortunio la Legge ha previsto (con il D.P.R. n. 1124 del 1965) una specifica assicurazione obbligatoria che consente di beneficiare di prestazioni sanitarie specifiche e di ottenere un indennizzo tanto più pesante quanto più è stato grave l’evento traumatico e quanto più gravi sono le conseguenze che sono derivate.

Presupposti perché si possa parlare di infortunio sono quindi:

  • un evento traumatico dal quale deriva una lesione alla salute del lavoratore o la sua morte
  • un collegamento tra questo evento e lo svolgimento dell’attività lavorativa
  • una durata dell’inabilità al lavoro di più di tre giorni
  • la c.d. causa violenta

 Si parla infatti di occasione di lavoro per intendere che deve esistere un rapporto causa-effetto, di qualunque natura, tra l’evento lesivo e lo svolgimento dell’attività lavorativa.

L’inabilità che ne deriva può essere: temporanea assoluta, permanente parziale o permanente totale:

  • L’inabilità temporanea assolutaimpedisce di lavorare per un periodo di tempo limitato
  • L’inabilità permanente parzialediminuisce l'attitudine al lavoro in misura superiore al 10% e per tutta la vita
  • L’inabilità permanente totaleinibisce completamente e per tutta la vita la possibilità di lavorare.

 

L’articolo 58 del CCNL comparto sanità 2018-21, norma l’infortunio, le malattie professionali e infermità dovute a causa di servizio e stabilisce che in caso di infortunio, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla completa guarigione, fino ad un massimo di 18 mesi, prorogabili ad altri 18 in caso di condizioni particolarmente gravi. . In tale periodo di comporto, che è diverso e non cumulabile con quello previsto per la malattia ordinaria.

Anche per le malattie professionali, ovvero quel tipo di malattia derivante dall’attività lavorativa, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla completa guarigione.