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Querela per mobbing e risarcimento danni, come

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 20/12/2023

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

Nel mondo frenetico dell'assistenza sanitaria, il benessere dei nostri professionisti è fondamentale per garantire la migliore cura ai pazienti. Purtroppo, il mobbing, o bullismo sul luogo di lavoro, è un problema che colpisce in modo significativo il personale sanitario.

Da oggi nasce una  nuova rubrica con l'obiettivo di affrontare apertamente questa sfida critica, offrendo risorse, informazioni e supporto a coloro che potrebbero essere coinvolti.

In  "Affrontare il Mobbing Sanitario,"esploreremo ogni aspetto di questo problema, dal riconoscimento dei segnali precoci all'adozione di misure preventive e alle procedure di denuncia. Inoltre, condivideremo storie di successo e consigli pratici per aiutare i professionisti sanitari a superare le sfide legate al mobbing.

 

Le conseguenze negative del mobbing possono incidere su diritti individuali inviolabili, in quanto costituzionalmente protetti, quali quello alla personalità, alla dignità e alla salute e possono altresì incidere su altri diritti patrimoniali riducendo, in modo temporaneo o permanente, la capacità di lavoro e/o di guadagno, facendo sorgere il diritto al risarcimento del danneggiato secondo le regole del diritto comune.

 

Come agire per querelare una condotta di mobbing

Nella causa di risarcimento danni da mobbing l’onere della prova è tutto a carico del dipendente. Il lavoratore vessato ha la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria, per ottenere il risarcimento dei danni subiti, che possono avere varia natura a seconda dei singoli casi.
Preliminarmente dovrà esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione davanti alla Direzione Provinciale del Lavoro competente.
Successivamente, sia in ipotesi di mancato accordo in fase di convocazione sia per il decorso del termine (di 90 gg. per il pubblico impiego privatizzato), si potrà adire l'autorità giudiziaria ordinaria, in funzione di G.U. del lavoro.

 

Danno patrimoniale e non

Nel caso in cui venga accertata in capo al datore di lavoro la responsabilità per comportamenti di mobbing, la giurisprudenza ritiene risarcibili diverse tipologie di danno:due tipi di danni: patrimoniali (che provocano una diminuzione o un impoverimento economico della vittima) e non patrimoniali (che incidono sulla persona indipendentemente dalla sua capacità reddituale).

Sono danni patrimoniali:

1. le spese mediche, farmaceutiche e il costo delle visite specialistiche sostenute dalla vittima del mobbing
2. il demansionamento, l’inattività forzata, la mancata progressione di carriera, la perdita di chances e la lesione dell’immagine professionale che provocano un impoverimento delle capacità professionali della vittima.

Sono danni non patrimoniali:

1. il danno biologico, che si traduce in patologie psichiche o fisiche, anche temporanee, suscettibili di valutazione medico-legale
2. il danno esistenziale, cioè l’alterazione della vita quotidiana e della realizzazione professionale della vittima di mobbing
3. il danno morale, sovrapponibile ai due precedenti danni, che si traduce nella sofferenza e nel dolore causati dalle vessazioni subite.

 

Articoli precedenti:

Il mobbing nel contesto infermieristico. Cause e conseguenze

Ruolo dell'Organizzazione

Tutela Inail

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