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La responsabilità penale degli infermieri. Dai reati alla responsabilità d’équipe

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 20/03/2024 vai ai commenti

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Benvenuti a "ResponsaInfermiere", la tua guida essenziale alla responsabilità professionale degli infermieri! Se sei un infermiere impegnato nel garantire cure di alta qualità e nel rispettare i più alti standard etici e legali, allora sei nel posto giusto. In questa rubrica, esploreremo insieme i principi fondamentali della responsabilità professionale, offrendo consigli pratici, casi studio e risorse preziose per affrontare ogni sfida sulla tua strada."

Leggi gli articoli di “ResponsaInfermiere” ogni lunedì, mercoledì e venerdì li trovi nella sezione Professione e Lavoro - Leggi e Sentenze. Preparati a elevare il tuo livello di professionalità e sicurezza nelle cure. Ricorda, essere un infermiere responsabile è fondamentale per il benessere dei pazienti e il rispetto della professione. All’interno della rubrica anche una sezione speciale dedicata alle ostetriche.

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L’articolo 27 della Costituzione Italiana sancisce il principio fondamentale per cui “ la responsabilità penale è personale”: anche il professionista sanitario divenire soggetto attivo di un reato e titolare della conseguente responsabilità penale, qualora nell’esercizio e delle proprie funzioni, ponga in essere una condotta attiva e/o omissiva, che comporta una lesione di una situazione giuridica al quale corrisponde una pena.

I reati  più gravi che nell’ambito delle attività professionale sanitaria possono ipotizzarsi sono:

  • Lesione personale colposa: art 590 cp - chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale è punito (…), nel caso in cui per un errore o un’omissione del sanitario sia derivata una malattia o un aggravamento della patologia esistente.
  • Lesione personale dolosa: art 582 cp – chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia del corpo o nella mente (…) nell’ipotesi sia stato praticato un trattamento sanitario in assenza del consenso informato dell’assistito.
  • Omicidio colposo: art 589 cp – chiunque cagiona per colpa la morte di una persona(…), qualora dall’azione e dall’omissione ne derivi la morte dell’assistito.
  • Esercizio abusivo della professione: art 348 cp – chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

La panoramica dei reati visti fino a qui, riguarda previsioni generali, che possono essere integrati da previsioni penali specifiche contenute nel testo di altre norme del nostro ordinamento.

Sono ancora annoverabili una serie di delitti che comportano la punizione del loro autore anche a prescindere dal realizzarsi di un evento di danno, come l’omissione di soccorso o l’omissione di referto.

In tutti questi casi deve poter essere riscontrata nell’agire professionale, una condotta errata ed omissiva, caratterizzata da colpa, che abbia creato un evento di danno e ch esista un nesso di casualità fra condotta del professionista e danno.

Si parla di colpa generica in caso di negligenza, imprudenza ed imperizia e di colpa specifica in caso di inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

All’interno della colpa specifica, si parla di imperizia derivante da una inadeguata conoscenza e preparazione di base o da un difetto di aggiornamento professionale, dato che gli attuali indirizzi legislativi escludono la responsabilità penale, anche per colpa grave, del professionista che rispetta le raccomandazioni previste dalle linee guida e dalle buone pratiche clinico-assistenziali.

  • Le linee guida rappresentano le raccomandazioni di comportamento clinico, elaborate mediante un processo di revisione sistematica di letteratura e delle opinioni scientifiche, al fine di consentire la scelta delle modalità assistenziali e di cura più opportune in specifiche situazioni.
  • Buone pratiche, sono definite strategie finalizzate a prevenire o mitigare le conseguenze inattese delle prestazioni sanitarie o a migliorare il livello di sicurezza delle stesse.

Un capitolo a parte va riservato alla responsabilità d’équipe. La responsabilità d’équipe rappresenta la “quinta essenza” del diritto, accanto ai più classici profili di responsabilità penale e civile. Essa è rappresentativa di un contesto lavorativo, la risultante di un insieme di comportamenti (non sempre corretti) di vari professionisti, che esitano in un danno nei confronti dell’assistito.

Principi cardine della responsabilità d’equipe sono:

“l’obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell’équipe medica concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull’operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali, in quanto tali rilevabili con l’ausilio delle comuni conoscenze del professionista medio“.

Tale obbligo di vigilanza non opera tuttavia rispetto a quelle fasi dell’intervento nelle quali i ruoli e i compiti di ciascun operatore sono nettamente distinti, dovendo trovare applicazione il diverso principio dell’affidamento, secondo il quale

“può rispondere dell’errore o dell’omissione solo colui che abbia in quel momento la direzione dell’intervento o che abbia commesso un errore riferibile alla sua specifica competenza medica, non potendosi trasformare l’onere di vigilanza in un obbligo generalizzato di costante raccomandazione al rispetto delle regole cautelari e di invasione negli spazi di competenza altrui”.

Pertanto,

“In caso di responsabilità professionale, configurata a titolo di cooperazione colposa multidisciplinare, con specifico riferimento all’attività medico-sanitaria svolta in equipe e, più in generale, all’attività medico-chirurgica, l’accertamento del nesso causale rispetto all’evento verificatosi deve essere compiuto con riguardo alla condotta e al ruolo di ciascuno, non potendosi configurare aprioristicamente una responsabilità di gruppo, in particolare quando i ruoli e i compiti di ciascun operatore sono nettamente distinti tra loro, non potendosi trasformare l’onere di vigilanza in un obbligo generalizzato di costante raccomandazione al rispetto delle regole cautelari e di invasione degli spazi di competenza altrui”.

Essenziale manifestare il dissenso

Ma come si manifesta il dissenso? Secondo la giurisprudenza, non esistono regole fisse.

La Cassazione ha sottolineato infatti che la valutazione dell’idoneità della forma del dissenso al fine di escludere la responsabilità penale deve essere compiuta avendo riguardo al contesto in cui questa opinione viene manifestata, dovendo necessariamente distinguersi tra la situazione in cui si procede a scelte puramente terapeutiche a quella di tipo operatorio (Cass. Pen., n. 43828 del 29/09/2015).

Dunque ogni caso e contesto va valutato individualmente; certamente è importante fare in modo che l’eventuale dissenso sia in qualche modo registrato, in modo tale che se ne possa rinvenire traccia in caso di necessità.

 

 da:

  • La responsabilità nelle professioni sanitarie (Carlo Piccoli, Alessandro Sarteanesi)
  • Avvocato Elena Bassan

 

articoli precedenti:

Responsabilità civile