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La responsabilità civile degli infermieri. Dal concetto di danno alla Legge Gelli

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 18/03/2024 vai ai commenti

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

Benvenuti a "ResponsaInfermiere", la tua guida essenziale alla responsabilità professionale degli infermieri! Se sei un infermiere impegnato nel garantire cure di alta qualità e nel rispettare i più alti standard etici e legali, allora sei nel posto giusto. In questa rubrica, esploreremo insieme i principi fondamentali della responsabilità professionale, offrendo consigli pratici, casi studio e risorse preziose per affrontare ogni sfida sulla tua strada."

Leggi gli articoli di “ResponsaInfermiere” ogni lunedì, mercoledì e venerdì a partire oggi 18 marzo nella sezione Professione e Lavoro - Leggi e Sentenze. Preparati a elevare il tuo livello di professionalità e sicurezza nelle cure. Ricorda, essere un infermiere responsabile è fondamentale per il benessere dei pazienti e il rispetto della professione. All’interno della rubrica anche una sezione speciale dedicata alle ostetriche.

 

La responsabilità professionale nel settore sanitario rappresenta l'obbligo per i professionisti della salute di rispondere per le azioni e le omissioni compiute nell'ambito delle loro funzioni. Queste responsabilità derivano dalla violazione delle leggi civili, penali, amministrative o delle normative specifiche al settore, inclusi i codici deontologici. La finalità è assicurare che i professionisti sanitari agiscano in conformità con gli standard richiesti, garantendo la sicurezza e il benessere dei pazienti.

Responsabilità Civile nel Contesto Sanitario

La responsabilità civile si concretizza quando un professionista sanitario deve risarcire un danno causato a un paziente a seguito di una condotta contraria alle norme giuridiche. Questa responsabilità ha il fine di riparare il danno subito dalla parte lesa, che può essere fisica, psicologica o economica.

Categorie di Danni

I danni per cui un professionista sanitario può essere ritenuto responsabile civilmente includono:

  1. Danno da Adempimento Inadeguato: Si verifica quando la prestazione sanitaria fornita non è conforme agli standard attesi, causando un danno al paziente.
  2. Danno da Mancato Adempimento: Deriva dall'omissione di un intervento sanitario necessario o dalla prestazione di un intervento inadeguato, sia all'interno di un rapporto contrattuale sia in un contesto non contrattuale.

La responsabilità può scaturire da azioni negligenti, imprudenti o inesperte (colpose) o da azioni intenzionali (dolose).

Tipologie di Responsabilità Civile

  1. Responsabilità Contrattuale: Si configura quando il professionista sanitario non adempie correttamente a un'obbligazione prevista da un contratto. In questo caso, il rapporto diretto tra il professionista e il paziente stabilisce le aspettative e gli obblighi specifici.
  2. Responsabilità Extracontrattuale: Si verifica in assenza di un contratto formale quando il professionista sanitario commette un atto illecito che causa danno a un paziente. Questo tipo di responsabilità si basa sul principio generale di non arrecare danno ad altri.

La legge Gelli introduce concetti fondamentali nel contesto della responsabilità sanitaria, delineando con maggiore precisione le aree di responsabilità civile, penale e amministrativa degli infermieri. Uno degli aspetti centrali della legge è la distinzione tra la responsabilità penale, che rimane individuale, e quella civile, per la quale si introduce il principio di responsabilità diretta delle strutture sanitarie.

Per gli infermieri, ciò significa che in caso di danni a pazienti derivanti da negligenza o imperizia, sarà l'ente per cui lavorano a rispondere civilmente, a meno che non vengano commessi errori gravi o violazioni delle linee guida e buone pratiche accettate. La legge stabilisce inoltre l'obbligo per le strutture sanitarie di stipulare assicurazioni per la responsabilità civile, garantendo così una copertura ai loro professionisti.

Inoltre, la legge Gelli enfatizza l'importanza della documentazione clinica accurata e tempestiva, sottolineando come una corretta tenuta delle cartelle cliniche sia essenziale sia per la difesa del professionista in caso di contenziosi, sia per la sicurezza del paziente. Questa enfasi aiuta gli infermieri a comprendere l'importanza di registrare con precisione ogni intervento, contribuendo alla trasparenza e alla qualità delle cure.

Uno degli articoli chiave della Legge Gelli riguarda la responsabilità civile diretta delle strutture sanitarie. Prima dell'introduzione di questa legge, era principalmente il singolo professionista sanitario ad essere ritenuto responsabile per eventi avversi, a meno che non dimostrasse di aver seguito le linee guida e buone pratiche. Con la nuova normativa, invece, è l'ente sanitario a essere considerato responsabile in prima istanza, e si assume l'onere della prova rispetto alla corretta organizzazione e alla fornitura delle necessarie istruzioni ai propri dipendenti.

 

La legge stabilisce inoltre l'obbligo per medici, infermieri e strutture sanitarie di stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile professionale e introduce un fondo di solidarietà per i danni da responsabilità sanitaria, destinato a risarcire i pazienti in casi specifici.

 

L’articolo 7 pone i principi relativi alla responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria. Si prevede che la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che nell’adempimento della propria obbligazione si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e anche se non dipendenti dalla struttura, risponde delle loro condotte dolose e colpose ai sensi degli articoli 1218 (Responsabilità del debitore) e 1228 (Responsabilità per fatto degli ausiliari) del codice civile. Tale disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. In ogni caso l’esercente la professione sanitaria risponde ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Nella determinazione del risarcimento del danno il giudice tiene conto della condotta dell’esercente la professione sanitaria ai sensi dell’articolo 5 – e quindi del rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida – e dell’articolo 590-sexies c.p. introdotto dall’articolo 6 del provvedimento. Viene quindi previsto un regime di doppia responsabilità civile, qualificato come:
• responsabilità contrattuale per la struttura – con onere della prova a carico della struttura stessa e termine di prescrizione di dieci anni;

  • responsabilità extra-contrattuale per l’esercente la professione sanitaria (qualora direttamente chiamato in causa) a qualunque titolo operante in una struttura sanitaria e sociosanitaria pubblica o privata – salvo il caso di obbligazione contrattuale assunta con il paziente – con onere della prova a carico del soggetto che si ritiene leso e termine di prescrizione di cinque anni.

Quanto alle modalità di risarcimento del danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o socio sanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria viene prevista la sua liquidazione sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 (Danno biologico per lesioni di non lieve entità) e 139 (Danno biologico per lesioni di lieve entità) del codice delle assicurazioni private (D.Lgs n. 209/2005). Il riferimento è alle tabelle uniche nazionali dei valori economici del danno biologico il cui aggiornamento è disposto annualmente con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. Le disposizioni dell’articolo in esame vengono qualificate come “norme imperative” ai sensi del codice civile. La precisazione intende sancire l’inderogabilità delle disposizioni sulla responsabilità civile per danno sanitario anche ove il contratto tra le parti disponga diversamente. La contrarietà a norme imperative determina l’illiceità di un negozio giuridico.

 

da:

  • La responsabilità nelle professioni sanitarie (Carlo Piccoli, Alessandro Sarteanesi)
  • Fnopi