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PA. La mobilità prevale su concorsi e scorrimento graduatorie?

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 07/06/2024 vai ai commenti

La SentenzaLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

Il Consiglio di Stato, sezione III, con la sentenza n. 4166 del 9 maggio 2024, ha fornito significativi chiarimenti sulla mobilità volontaria nella Pubblica Amministrazione (PA) in relazione all’indizione di nuovi concorsi pubblici e allo scorrimento di graduatorie esistenti.

 

Il caso concreto

La decisione è scaturita da un ricorso presentato da una candidata classificatasi terza in una graduatoria per un concorso pubblico per titoli ed esami nel settore sanitario. La candidata ha impugnato un avviso di mobilità esterna, sostenendo che la graduatoria approvata nel 2005 fosse ancora valida e dovesse essere utilizzata prima di bandire nuove procedure di mobilità.

La ricorrente ha argomentato che la PA avrebbe dovuto preferire lo scorrimento della graduatoria esistente anziché procedere con un nuovo avviso di mobilità. Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Molise aveva respinto il ricorso, e la decisione è stata successivamente appellata al Consiglio di Stato.

 

Le precisazioni del Consiglio di Stato

La sentenza del Consiglio di Stato ha chiarito che gli enti pubblici devono considerare la mobilità volontaria come opzione preliminare prima di indire nuove selezioni o concorsi. Questo principio è in linea con l'art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001, che impone alle PA di procedere prima con la mobilità obbligatoria e volontaria per la copertura di posti vacanti, pena la nullità della selezione pubblica.

In particolare, la sentenza sottolinea che la mobilità volontaria:

  • Prevale sullo scorrimento di graduatorie valide;
  • Consente all'amministrazione di acquisire personale già formato e operativo, riducendo i tempi e i costi di formazione;
  • Favorisce l'assorbimento del personale in servizio, contribuendo a un risparmio di spesa per la PA.

 

Motivazioni e vantaggi

Il Consiglio di Stato ha affermato che non vi è alcun obbligo per l’amministrazione di motivare la scelta di non procedere allo scorrimento di una graduatoria valida quando si opta per la mobilità volontaria. Questa procedura è intrinsecamente vantaggiosa per la PA, garantendo maggiore efficacia ed efficienza nell'approvvigionamento del personale.

In sostanza, la sentenza n. 4166/2024 ribadisce il principio della prevalenza della mobilità volontaria rispetto ai concorsi pubblici e allo scorrimento delle graduatorie, in linea con l’orientamento legislativo volto a razionalizzare la spesa complessiva del personale nelle PA.

 

La giurisprudenza prevalente, con alcune eccezioni, stabilisce una gerarchia tendenziale tra i criteri di reclutamento, che può essere così riassunta:

  • Mobilità obbligatoria
  • Scorrimento degli idonei in graduatoria
  • Concorso pubblico

Secondo una sentenza del Consiglio di Stato del 17 gennaio 2014, l'ente deve inizialmente esplorare la mobilità obbligatoria, quindi utilizzare prioritariamente le graduatorie esistenti e, solo in mancanza di candidati idonei, può indire un nuovo concorso.

Tuttavia in alcune sentenze, si osserva che l'utilizzo delle graduatorie dei candidati già collocati in graduatoria deve essere preferito rispetto all'indizione di un nuovo concorso, a meno che l'Amministrazione non dimostri con motivazione congrua l'esistenza di ragioni che giustifichino la scelta di un nuovo concorso.

La sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 14 del 28 luglio 2011 afferma che, in presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l'Amministrazione deve motivare la decisione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche se opta per un nuovo concorso anziché lo scorrimento delle graduatorie vigenti.

 

E tra mobilità e stabilizzazioni?

Tra mobilità e stabilizzazioni, il Consiglio di Stato ha affermato che le norme in materia di stabilizzazione del personale precario, utilizzato impropriamente dalle pubbliche amministrazioni per soddisfare esigenze di carattere duraturo, si pongono in rapporto di specialità, rispetto alla mobilità, ovvero la stabilizzazione precari potrà essere preferita alla mobilità volontaria purché tale scelta sia adeguatamente motivata.

Tra lo scorrimento delle graduatorie concorso e la stabilizzazione non vi è una vera e propria priorità di una, rispetto all’altra.

La regola generale, ai fini della copertura dei posti vacanti in organico, è quella dello scorrimento delle graduatorie concorsuali preesistenti ed efficaci, ma è anche vero che secondo i Giudici, pur in presenza di graduatorie ancora valide ed efficaci, il Comune o l’Azienda sanitaria possono legittimamente procedere con la stabilizzazione (diretta o indiretta) purché tale scelta sia adeguatamente motivata, dando conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei. Lo dice chiaramente, tra le altre, la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 11 ottobre 2018, n. 5864.

Per scelta motivata si intende ad esempio, l’opportunità di ridurre l’esposizione patrimoniale dell’ente rispetto alle pretese risarcitorie che la consolidata giurisprudenza riconnette all’uso reiterato dei contratti a termine nella pubblica amministrazione o ancora, l’ esigenza di utilizzare in modo stabile risorse precarie che, in ragione del tempo trascorso, hanno oramai acquisito una significativa e matura professionalità, tale da rendere il relativo apporto lavorativo indispensabile per l’ente.