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Eccesso di lavoro straordinario. Sì al risarcimento per usura psico-fisica

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 22/07/2024 vai ai commenti

La SentenzaLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, ha emesso una sentenza significativa il 20 giugno 2024, in favore del ricorrente, stabilendo l'inadeguatezza del trattamento salariale erogato al lavoratore e riconoscendone l’usura psicofisica da eccesso di lavoro straordinario

La Causa

Un lavoratore ricorreva contro l’azienda di appartenza sostenendo che il salario percepito fosse inferiore rispetto a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) e denunciando il mancato pagamento degli scatti di anzianità e il danno da usura psicofisica dovuto alle numerose ore di lavoro straordinario non retribuito.

 

La Decisione del Tribunale

Il giudice Tullio Perillo ha rilevato che la retribuzione erogata al ricorrente non rispettava i criteri di proporzionalità e sufficienza sanciti dall'articolo 36 della Costituzione, che garantisce ai lavoratori una retribuzione adeguata e dignitosa e il dovuto risarcimento per danno da usura psicofisica.

 

I Risarcimenti

Il tribunale ha condannato le aziende coinvolte al pagamento di:

  • 15.819,14 euro per le differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione;
  • 300 euro per gli scatti di anzianità non corrisposti, oltre interessi e rivalutazione;
  • 4.493,80 euro per il danno da usura psicofisica dovuto al lavoro straordinario, oltre interessi e rivalutazione.

In tema di orario di lavoro, la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, dovendo escludersi che la mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria possa integrare un "concorso colposo", poiché, a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest'ultimo, ravvisabile nella predetta disponibilità, non può connettersi causalmente all'evento, rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante (Cass., ordinanza n. 12538 del 10/05/2019);

La prestazione lavorativa, svolta in violazione della disciplina dei riposi giornalieri e settimanali (nella specie, la guida di autobus senza fruire di un riposo minimo di 11 ore giornaliere e un riposo settimanale di 45 ore consecutive) protrattasi per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost.(Cass., n. 14710 del 14/07/2015).

 

Implicazioni della Sentenza

Questa sentenza rappresenta un importante precedente nella giurisprudenza del lavoro in Italia, sottolineando l'importanza di garantire ai lavoratori una retribuzione conforme ai principi costituzionali. Inoltre, evidenzia come le condizioni di lavoro, inclusi gli straordinari non regolamentati, possano avere un impatto significativo sulla salute psicofisica dei dipendenti, richiedendo un adeguato risarcimento.

La decisione del Tribunale di Milano non solo risarcisce il lavoratore per le violazioni subite, ma stabilisce anche un chiaro monito per le aziende riguardo al rispetto dei diritti dei lavoratori. Questo caso potrebbe influenzare future vertenze di lavoro, promuovendo una maggiore attenzione alla corretta applicazione dei contratti collettivi e alla tutela della dignità dei lavoratori.