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CCNL Sanità, dal 2027 il fondo premialità aumenta di 221 euro per dipendente: cosa cambia

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 13/10/2026

Contratto Nazionale

 

L'articolo 40 prevede un incremento strutturale del Fondo premialità e condizioni di lavoro, calcolato sul personale in servizio al 31 dicembre 2023. Le risorse non costituiscono un aumento automatico della busta paga, ma rafforzano il finanziamento dei trattamenti accessori. Novità anche per incarichi di base, indennità di pronto soccorso, personale delle aree montane e welfare integrativo.

Dal 1° gennaio 2027, il Fondo premialità e condizioni di lavoro delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale sarà incrementato stabilmente di 221 euro annui per ogni dipendente in servizio al 31 dicembre 2023, appartenente al personale destinatario del CCNL Comparto Sanità, con esclusione della sezione dedicata alla ricerca sanitaria e alle attività di supporto alla ricerca.

È questa una delle principali novità economiche contenute nell'articolo 40 del CCNL Comparto Sanità 2025-2027, che interviene sulle risorse destinate a finanziare la premialità e i trattamenti economici collegati alle condizioni di lavoro del personale sanitario.

La disposizione introduce un finanziamento aggiuntivo della parte stabile del Fondo, destinato a incidere sulla disponibilità complessiva delle risorse aziendali per il trattamento accessorio. Il dato centrale, tuttavia, richiede una precisazione: i 221 euro non rappresentano un aumento individuale e automatico dello stipendio, né una somma che ciascun infermiere o altro dipendente riceverà direttamente in busta paga.

L'importo costituisce invece un parametro di calcolo utilizzato per incrementare il Fondo aziendale. Le risorse così determinate entreranno nella disponibilità del Fondo e saranno utilizzate secondo le regole contrattuali e gli istituti finanziati, tenendo conto anche della contrattazione integrativa.

Accanto a questo intervento, l'articolo 39 introduce una diversa destinazione di una parte delle risorse che si liberano a seguito delle cessazioni dal servizio, prevedendo che dal 2027 una quota compresa tra il 10% e il 40% dei differenziali economici di professionalità del personale cessato appartenente all'Area dei professionisti della salute e dei funzionari sia destinata agli incarichi di base, con priorità alle Unità operative di Medicina e ai Dipartimenti di Salute mentale.

Articolo 40: dal 1° gennaio 2027 un incremento stabile del Fondo

Il cuore della novità è contenuto nel comma 3 dell'articolo 40, che stabilisce:

«A decorrere dal 1.1.2027, la parte stabile del fondo di cui al presente articolo è incrementata di un importo, su base annua, pari ad Euro 221,00 pro-capite, applicato al numero di dipendenti al 31.12.2023 destinatari del presente CCNL ad eccezione del personale di cui alla sezione “Ricerca sanitaria e attività di supporto alla ricerca”».

La formulazione contrattuale contiene tre elementi fondamentali.

Il primo è la decorrenza, fissata al 1° gennaio 2027. L'incremento non viene quindi previsto con effetto dal 2025 o dal 2026, ma a partire dal terzo anno del periodo contrattuale.

Il secondo è la natura stabile delle risorse. Il finanziamento riguarda infatti la parte stabile del Fondo, e non una disponibilità occasionale o una tantum. Si tratta di un incremento destinato a concorrere alla consistenza del Fondo anche negli esercizi successivi, secondo la disciplina contrattuale applicabile.

Il terzo è il criterio di quantificazione, che prende come riferimento il numero dei dipendenti al 31 dicembre 2023, e non quello effettivamente presente nell'azienda al momento dell'applicazione della disposizione.

Quest'ultimo aspetto è particolarmente importante perché il valore complessivo dell'incremento non dipende semplicemente dal numero dei lavoratori che saranno in servizio nel 2027, ma dalla consistenza del personale individuata dalla specifica data di riferimento prevista dal contratto.

Come si calcola l'aumento del Fondo: alcuni esempi

Il meccanismo previsto dal contratto è relativamente semplice: per determinare l'incremento annuo della parte stabile del Fondo occorre moltiplicare 221 euro per il numero dei dipendenti rilevanti al 31 dicembre 2023, escludendo il personale della sezione Ricerca sanitaria e attività di supporto alla ricerca.

Per comprendere la portata della misura, si possono considerare alcuni esempi puramente indicativi.

Dipendenti rilevanti al 31 dicembre 2023 Incremento annuo del Fondo dal 2027
500 110.500 euro
1.000 221.000 euro
2.000 442.000 euro
3.000 663.000 euro
5.000 1.105.000 euro

In un'azienda sanitaria con 2.000 dipendenti rilevanti alla data prevista, ad esempio, l'incremento annuo della parte stabile del Fondo ammonterebbe a 442.000 euro.

Non significa che tutti i 2.000 dipendenti riceveranno 221 euro in più ogni anno. Significa che l'azienda disporrà, per effetto della disposizione contrattuale, di ulteriori 442.000 euro annui all'interno del Fondo premialità e condizioni di lavoro.

La differenza è sostanziale: l'incremento del Fondo non coincide con l'incremento individuale della retribuzione.

L'effettiva distribuzione delle risorse dipenderà dagli istituti contrattuali finanziati, dai criteri applicabili e dalle decisioni assunte nelle sedi negoziali competenti.

Quali trattamenti economici vengono finanziati dal Fondo premialità e condizioni di lavoro

L'articolo 40 conferma le modalità di costituzione e utilizzo del Fondo premialità e condizioni di lavoro già disciplinate dall'articolo 103 del CCNL 2 novembre 2022, con le integrazioni previste dall'articolo 64 del CCNL 27 ottobre 2025 e dalle nuove disposizioni.

Il Fondo rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali le aziende sanitarie finanziano componenti del trattamento accessorio collegate alla premialità e alle condizioni nelle quali viene svolta l'attività lavorativa.

Rientrano in questo ambito, secondo la disciplina contrattuale dei diversi istituti, le risorse destinate a remunerare particolari condizioni di lavoro e a sostenere i sistemi di premialità del personale.

Per gli infermieri e gli altri professionisti sanitari, la consistenza del Fondo assume un rilievo concreto perché le risorse disponibili possono incidere sulla capacità delle aziende di finanziare trattamenti accessori e riconoscimenti economici previsti dalla contrattazione.

L'incremento di 221 euro pro-capite costituisce pertanto un rafforzamento della disponibilità finanziaria aziendale, ma non introduce autonomamente una nuova indennità denominata “221 euro”, né modifica automaticamente gli importi di tutte le indennità già previste.

Per valutare l'effetto concreto sui lavoratori sarà necessario conoscere la consistenza complessiva del Fondo aziendale, le sue destinazioni e gli accordi di contrattazione integrativa.

Perché il riferimento è al personale del 31 dicembre 2023

Un elemento che potrebbe generare dubbi riguarda la scelta della data del 31 dicembre 2023.

Il contratto utilizza questa data come riferimento per calcolare il numero dei dipendenti da moltiplicare per l'importo di 221 euro. Si tratta dunque di una base di calcolo del finanziamento, non di una condizione che il singolo lavoratore deve necessariamente possedere per beneficiare degli istituti finanziati dal Fondo.

In altri termini, non è corretto affermare che le risorse saranno destinate esclusivamente ai dipendenti che erano già in servizio nel 2023.

Allo stesso modo, non si può sostenere che un infermiere assunto successivamente sia automaticamente escluso dai trattamenti accessori finanziati con il Fondo. La spettanza dei singoli istituti resta disciplinata dalle relative norme contrattuali.

La data del 31 dicembre 2023 serve a determinare quanto aumenta il Fondo, non a individuare nominativamente i beneficiari di un presunto bonus individuale.

Escluso dal calcolo il personale della ricerca sanitaria

Il comma 3 dell'articolo 40 prevede espressamente un'esclusione: nel numero dei dipendenti utilizzato per determinare l'incremento non deve essere compreso il personale appartenente alla sezione «Ricerca sanitaria e attività di supporto alla ricerca».

Si tratta di una delimitazione del perimetro di calcolo stabilita dal contratto.

L'esclusione non deve essere interpretata come una regola generale secondo cui tutto il personale impegnato in attività di ricerca sia necessariamente privo di qualsiasi trattamento accessorio. La disposizione riguarda specificamente l'applicazione del parametro di 221 euro alla platea individuata dal comma 3.

Fondo incrementabile anche in caso di aumento del personale

Un'ulteriore previsione è contenuta nel comma 2 dell'articolo 40, secondo cui il Fondo può essere incrementato con risorse aggiuntive stanziate dall'azienda o dall'ente quando aumenta la consistenza del personale.

La finalità è sostenere gli oneri derivanti dai maggiori trattamenti economici che gravano sul Fondo, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 35/2019, convertito dalla legge 60/2019, e successive modificazioni.

Il principio è rilevante perché distingue due meccanismi.

Da una parte vi è l'incremento stabile di 221 euro, calcolato sulla consistenza del personale al 31 dicembre 2023. Dall'altra vi è la possibilità di incrementare ulteriormente il Fondo quando cresce il numero dei dipendenti, secondo le condizioni e i vincoli normativi previsti.

Non si tratta quindi di due aumenti automaticamente cumulabili per ogni nuova assunzione: il secondo meccanismo richiede la sussistenza delle condizioni stabilite dalla disciplina applicabile.

Pronto soccorso: confermate le ulteriori risorse per l'indennità

Il comma 4 dell'articolo 40 richiama anche le risorse annualmente rese disponibili per l'indennità di pronto soccorso, disciplinata dall'articolo 69 del CCNL 27 ottobre 2025.

La disposizione prevede che le disponibilità del Fondo possano essere ulteriormente incrementate sulla base del piano di riparto tra aziende ed enti effettuato a livello regionale, previo confronto, utilizzando le risorse previste dalle vigenti disposizioni legislative nazionali e applicando i coefficienti percentuali della Tabella 5 allegata al CCNL del 27 ottobre 2025.

Il meccanismo conferma il ruolo della programmazione e del riparto regionale nella distribuzione delle risorse destinate al personale che opera nei servizi di emergenza.

È importante sottolineare che l'articolo 40 non quantifica, da solo, un nuovo importo individuale dell'indennità di pronto soccorso. Richiama invece il sistema di finanziamento e ripartizione delle ulteriori risorse.

Personale dei comuni montani: integrazione della premialità legata alla presenza

Il medesimo comma 4 contiene una previsione specifica per il personale delle aziende e degli enti che operano, anche parzialmente, nei comuni montani.

In applicazione dell'articolo 6, comma 5, della legge 12 settembre 2025, n. 131, il contratto richiama le ulteriori risorse annualmente disponibili, a decorrere dal 2025, per il riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro.

La norma prevede che le aziende e gli enti attribuiscano al personale una integrazione della premialità in ragione dell'effettiva presenza in servizio.

Questa disposizione presenta una logica distinta rispetto all'incremento stabile dei 221 euro: riguarda risorse specifiche per particolari condizioni territoriali e collega l'attribuzione dell'integrazione alla presenza effettiva del lavoratore.

Anche in questo caso, la concreta applicazione dipende dal riparto regionale e dalle disposizioni che regolano le risorse disponibili.

Articolo 39: dal 2027 una parte delle risorse dei cessati sarà destinata agli incarichi

Accanto all'incremento del Fondo premialità, il nuovo contratto interviene anche sul Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali, disciplinato dall'articolo 39.

Dal 1° gennaio 2027, previa contrattazione integrativa, una quota compresa tra il 10% e il 40% delle risorse che tornano annualmente disponibili, corrispondenti ai differenziali economici di professionalità del personale cessato dal servizio appartenente all'Area dei professionisti della salute e dei funzionari, sarà destinata all'istituto degli incarichi.

La destinazione riguarda gli incarichi di base previsti dall'articolo 17, comma 7, con priorità alle Unità operative di Medicina e ai Dipartimenti di Salute mentale.

La previsione punta a utilizzare una parte delle risorse liberate dalle cessazioni per sostenere economicamente gli incarichi, secondo le finalità previste dal contratto.

Occorre precisare che il 10-40% non si riferisce all'intero Fondo, né alla retribuzione dei dipendenti cessati, ma alle specifiche risorse che tornano disponibili per effetto dei differenziali economici di professionalità del personale interessato.

Inoltre, la percentuale concreta dovrà essere definita attraverso la contrattazione integrativa, entro l'intervallo stabilito.

Il riferimento prioritario alle Unità operative di Medicina e ai Dipartimenti di Salute mentale non significa che tutti i professionisti impiegati in questi servizi riceveranno automaticamente un incremento economico. La disposizione individua una priorità nella destinazione delle risorse, la cui applicazione dovrà rispettare la disciplina degli incarichi e le procedure contrattuali.

Welfare integrativo: possibili destinazioni delle risorse e dei residui

Un'ulteriore novità riguarda il welfare integrativo.

Il comma 5 dell'articolo 40 consente alla contrattazione integrativa di destinare a questo istituto una quota delle disponibilità complessive del Fondo premialità e condizioni di lavoro, comprese le risorse derivanti dai residui dello stesso Fondo e del Fondo disciplinato dall'articolo 39.

Il rinvio è alla disciplina prevista dall'articolo 103, comma 9, lettera d), del CCNL 2 novembre 2022 e dall'articolo 56 del CCNL 27 ottobre 2025.

Si tratta di una facoltà attribuita alla contrattazione integrativa e non di una destinazione obbligatoria dell'incremento di 221 euro.

Il punto è rilevante perché le disponibilità finanziarie potranno essere oggetto di scelte negoziali differenti, nel rispetto delle regole contrattuali: il rafforzamento del Fondo non comporta necessariamente che ogni euro aggiuntivo si traduca in una specifica voce monetaria della retribuzione.

Cosa cambia concretamente per infermieri e professionisti sanitari

Per comprendere la portata degli articoli 39 e 40 è necessario distinguere tre piani.

Il primo riguarda il finanziamento dei Fondi aziendali. Dal 2027, il Fondo premialità e condizioni di lavoro viene incrementato stabilmente attraverso il parametro di 221 euro annui per dipendente rilevante al 31 dicembre 2023.

Il secondo riguarda la destinazione delle risorse. L'articolo 40 rafforza il Fondo destinato alla premialità e alle condizioni di lavoro, mentre l'articolo 39 introduce un meccanismo specifico per utilizzare una quota delle risorse liberate dai differenziali economici del personale cessato a sostegno degli incarichi di base.

Il terzo riguarda la contrattazione integrativa, che assume un ruolo determinante nella definizione delle destinazioni consentite e nell'applicazione degli istituti contrattuali.

Per i dipendenti, quindi, la domanda non sarà soltanto quanto aumenta il Fondo della propria azienda, ma soprattutto come saranno utilizzate le nuove disponibilità e quali effetti avranno sui trattamenti accessori concretamente riconosciuti.

Più risorse ai Fondi, ma il risultato dipenderà dalle scelte aziendali

L'incremento previsto dall'articolo 40 rappresenta un intervento strutturale sul finanziamento del trattamento accessorio del personale del Comparto Sanità. La sua rilevanza non risiede tanto nell'importo individuale di 221 euro, che non costituisce un bonus personale, quanto nella possibilità di aumentare la disponibilità complessiva delle risorse destinate a premialità e condizioni di lavoro.

Per un'azienda con migliaia di dipendenti, il finanziamento aggiuntivo può raggiungere diverse centinaia di migliaia di euro annui e, nelle realtà più grandi, superare il milione di euro.

Resta tuttavia una distinzione fondamentale tra risorse stanziate e benefici effettivamente percepiti dai lavoratori. Il primo dato è stabilito dal contratto attraverso una formula di calcolo; il secondo dipende dall'applicazione degli istituti finanziati e dalle regole della contrattazione.

In un sistema sanitario nel quale turni disagiati, lavoro notturno e festivo, carichi assistenziali e difficoltà organizzative rappresentano elementi strutturali dell'attività quotidiana, il rafforzamento dei Fondi può costituire uno strumento di valorizzazione economica.

Ma perché questo obiettivo si traduca in un risultato riconoscibile per infermieri e altri professionisti sanitari sarà necessario che la maggiore disponibilità finanziaria trovi una destinazione trasparente, coerente con le condizioni di lavoro e verificabile attraverso gli accordi aziendali.

La novità del CCNL, dunque, è chiara: dal 1° gennaio 2027 il Fondo premialità e condizioni di lavoro aumenta stabilmente di 221 euro annui per ciascun dipendente assunto come riferimento di calcolo al 31 dicembre 2023. Non aumenta automaticamente di 221 euro lo stipendio di ciascun lavoratore.