Infermieri. Come si calcola il periodo di comporto, trattamento economico e licenziamento
In caso di malattia, la legge garantisce al lavoratore dipendente, sia la conservazione del posto che la retribuzione nei limiti fissati dal contratto.
Periodo di comporto
Il lavoratore ha diritto a conservare il proprio posto di lavoro per un determinato periodo (tale periodo è, appunto, chiamato “comporto”): questo significa che, durante il comporto, il dipendente non potrà mai essere licenziato. Viceversa, se l’assenza si protrae oltre tale periodo, il datore può licenziare il dipendente.
Come si calcola il periodo di comporto
Art 42 del CCNL 2016/2018
1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso.
Al lavoratore che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.
Prima di concedere tale ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Azienda o Ente, dandone preventiva comunicazione all’interessato o su iniziativa di quest’ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell’organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
Periodi di malattia esclusi dal comporto
- Assenze per malattia imputabili al datore di lavoro a causa della nocività delle mansioni o dell’ambiente di lavoro, che egli abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell’obbligo di sicurezza (art 2087 del Codice civile)
- In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day – hospital, nonché i giorni di assenza dovuti all’effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il dipendente ha diritto all’intero trattamento economico previsto dai rispettivi CCNL.
- Congedo per cure, articolo 7 del D.Lgs 119 del 18 Luglio 2011, non può superare i trenta giorni l'anno. Il congedo per cure non rientra nel periodo di comporto. Già in precedenza il Ministero del Lavoro era intervenuto ripetutamente su questo punto chiarendo che il periodo di congedo per cure diverse non è computabile, in quanto "ulteriore", nel periodo di comporto per malattia individuato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Periodi di malattia che si conteggiano nel Comporto
- Si conteggiano anche le giornate non lavorate (sabato, domenica, festività infrasettimanali) che cadono nel periodo di malattia
- Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici
Nel part time orizzontale la durata del comporto è uguale ai contratti a tempo pieno
Nel part time verticaleil compito di ridurre il periodo in relazione alla quantità della prestazione è affidato al giudice di merito (articolo 4 comma 2, dlgs 25 febbraio 2000 n.61.
Trattamento economico periodo di comporto
- Per i primi nove mesi di assenza spetta l’intera retribuzione con esclusione di ogni altro compenso accessorio
- Per i successivi tre mesi spetta il 90% della retribuzione
- Per i restanti 6 mesi spetta il 50% della retribuzione
Nessuna retribuzione spetta negli ulteriori 18 mesi concessi per casi particolarmente gravi.
Il datore di lavoro non può licenziare il dipendente prima dello scadere del periodo di comporto a meno che non sussista una giusta causa di recesso.
Di contro una volta scaduto il periodo di comporto, se il dipendente non rientra a lavoro, il datore può procedere alla risoluzione del rapporto.
Il recesso va intimato per iscritto e tempestivamente con la relativa motivazione, cioè il superamento del periodo di comporto.
Secondo la giurisprudenza l’azienda non è tenuta ad avvisare il dipendente in malattia che sta per scadere il periodo di comporto (Cassazione 22/04/2008 n. 10352 e Cassazione 28/06/2006 n. 14891), ne è obbligata a concedergli d’ufficio le ferie maturate e non godute o a convertire automaticamente l’assenza per malattia in ferie al fine di evitare il licenziamento (Cassazione 04/06/1999 n.5528).
Art. 44 CCNL 2016/2018
Infortuni sul lavoro, malattie professionali e infermità dovute a causa di servizio
In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale o all’ abrogata infermità (infortunio o malattia) riconosciuta al dipendente da causa di servizio, seppure nei limiti di cui al successivo comma 2, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica certificata dall’ente istituzionalmente preposto e, comunque, non oltre il periodo di conservazione del posto pari a 18 mesi prorogabili per ulteriori 18 in casi particolarmente gravi. In tale periodo di comporto, che è diverso e non cumulabile con quello previsto per la malattia ordinaria, al dipendente spetta la retribuzione di cui all’art. 42, comma 10, lett. a) (Assenze per malattia).
da Sanità24