11 mesi di congedo per formazione. Cos’è e chi può richiederlo
L’art. 5 della legge n. 53/2000 ha introdotto il congedo per la formazione, ovvero la possibilità per il lavoratore di usufruire di un permesso per la formazione per un periodo di 11 mesi, continuativi o frazionati, nell’arco dell’intera vita lavorativa, ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Aventi diritto
I destinatari del congedo formativo sono i dipendenti dei datori di lavoro pubblici o privati a tempo indeterminato con 5 anni di anzianità nella stessa azienda o amministrazione.
Il congedo per la formazione può essere richiesto per il completamento della scuola dell'obbligo, il conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, la partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
Procedura per la richiesta
La domanda di congedo formativo va presentata al proprio datore di lavoro che può anche non accoglierla oppure può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. La richiesta va effettuata con almeno 30 giorni di preavviso, a meno che il contratto di lavoro non preveda un tempo superiore.
I contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni.
Aspetti retributivi e previdenziali
Durante il periodo di congedo per la formazione si attua una sospensione del rapporto di lavoro: il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi.
La locuzione “non è cumulabile” deve essere interpretata nel senso che per poter usufruire di un periodo di ferie, malattia o altro congedo è indispensabile la ripresa del lavoro.
Una grave e documentata infermità, individuata dal Decreto Ministeriale n. 278/2000, che interviene durante il periodo di congedo e, comunicata per iscritto al datore di lavoro, interrompe il congedo stesso.
Le circolari INPDAP n. 49/2000 e INPS n. 15/2001 prevedono che il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di congedo, o al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
Anticipazione del trattamento di fine rapporto
L’art. 7 della Legge n. 53/2000 prevede che per sostenere le spese durante il congedo, si può richiedere l’anticipo del trattamento di fine rapporto maturato fino a quel momento, che verrà corrisposto insieme alla retribuzione dell’ ultimo mese lavorativo prima del congedo.