Gli infermieri che praticano l'agopuntura commettono un reato?
Da oggi per la nostra rubrica, riguardante “Gli aspetti giuridici della professione infermieristica”, tratteremo i reati ai quali è esposto l’infermiere, nell'ambito della propria attività,
L'elencazione si basa su criteri di importanza e di frequenza dei fatti costituenti reato che riguardano la professione infermieristica nel suo insieme:
21 giugno 2023: esercizio abusivo di professione parte 1;
23 giugno 2023: esercizio abusivo di professione parte 2;
26 giugno 2023: somministrazione e detenzione di medicinali guasti o imperfetti;
28 giugno 2023: rivelazione del segreco professionale;
30 giugno 2023:rivelazione del segreto d'ufficio;
3 luglio 2023:omissione di soccorso
5 luglio 2023: rifiuto di atti d'ufficio;
7 luglio 2023 omissione di referto;
10 luglio 2023sequestro di persona;
12 luglio 2023violenza privata,
14 luglio 2023abbandono di persone minori o incapaci,
17 luglio 2023interruzione di un pubblico servizio;
21 luglio 2023violenza sessuale.
In questi anni le problematiche delle terapie non convenzionalisono state spesso all'attenzione del dibattito giuridico e medico-legale e professionale, a partire dall’accordo sul modo di denominarle. Vengonoinfatti definite in un numero imprecisato di modi: medicinealternative, complen1encari, parallele, dolci, naturali, olistiche,verdi, non scientifiche ecc.
Negli anni, dibattito istituzionale si è orientato a chiamarle "medicine non convenzionali" abbandonando la denon1inazione di "medicine alternative"in quanto "alternativo" può essere usato correnten1ente per "descrivere untrattamento medico che può sostituirsi a un trattamento chirurgico eviceversa"
In un suo parere il Comitato Nazionale di Bioetica invita invece achiamarle "medicine alternative" facendovi rientrare tutte quelle pratiche"la cui efficacia non è accertabile con i criteri adottati dalla n1edicinascientifica" In realtà sarebbe necessaria anche un'ulteriore distinzione tra"medicine" e "terapie" e forse anche una sottodistinzione con le "praticheempiriche"
Nel mondo medico vi è una contrapposizione tra coloro cheritengono ingiusto comunque definirle "medicine" in quanto nonvi sono gli estremi dell'evidenza scientifica a sorreggerle, e tra chi- come la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici - nechiede una regolamentazione.
In un documento della FNOMCeO del 18 maggio 2002 si invitava ilParlamento a regolamentare e definire come attività mediche pratichequali l'agopuntura, la fitoterapia, la medicina ayu1vedica, , la medicina omeopatica, la medicina tradizionale cinese,l'on1otossicologia, l'osteopatia e la chiropratica. Tra le piùimportanti terapie rientrerebbero quindi fuori dall'esclusività medicasolo attività come il massaggio tradizionale cinese, lo shiatzu e ifiori di Bach.
La Regione Piemonte ha tentato di regolamentare con legge regionale - che è stataperò ritenuta illegittima dalla Corte costituzionale - tali pratiche suddividendole tramedicine e terapie non convenzionali, facendo rientrare in queste ultime (esercitabili quindi da non medici) la reflessologia, la naturopatia e lo shiatsu conl'istituzione del "registro regionale degli operatori delle pratiche terapeutiche e dellediscipline non convenzionali" che "è articolato in due sezioni dedicaterispettivamente agli operatori medici e agli operatori non medici, suddivisi perspecialità". Nessuna regolamentazione legislativa però, al momento, risulta vigente.Dobbiamo quindi rifarci alla interpretazione della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha condannato un infermiereagopuntore per esercizio abusivo della professione medica: che colui che esercita l’agopuntura, senza aver conseguito la laurea in medicina, commette il reato di esercizio abusivo della professione medica di cui all’art.348 c.p.
L’agopuntura secondo la Suprema Corte è una terapia invasiva che, oltre all’effetto tipico ipnotico ed anestetico che essa provoca sul paziente, è esposta a tutti i rischi collegati ad intervento di tale natura, quali quelli di lesioni gravi causate da invasioni in parti non appropriate del corpo umano, senza contare il rischio di infezioni per uso di "utensili" non sterilizzati nel rispetto degli standards attualmente previsti e periodicamente verificati dai servizi sanitari.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’agopuntura, può essere esercitata, previa idonea formazione specifica, sia dai medici che da altri professionisti sanitari, tra i quali l’infermiere, ma non in Italia, dove l’accordo Stato-Regioni, prevede che L’agopuntura, la fitoterapia e l’omeopatia costituiscono atto sanitario e sono oggetto di attività riservata perché di esclusiva competenza e responsabilità professionale del medico chirurgo, dell’odontoiatra professionale, del medico veterinario e del farmacista, ciascuno per le rispettive competenze.
Recentemente L’OMS ritiene utile l’agopuntura utile per almeno 64 patologie, tra cui:
- Malattie muscolo-scheletriche
- Malattie neurologici
- Malattie di pertinenza otorinolaringoiatrica
- Malattie dermatologiche
- Disturbi e malattie dell’apparato respiratorio
- Disturbi e malattie dell’apparato digerente
- Disordini ematologici
- Disturbi e malattie dell’apparato urogenitale
- Disturbi cardiovascolari
- Malattie e disturbi ginecologici.
L’esclusione della professione infermieristica è giustificata dalla seguente affermazione: "L’agopuntura, la fitoterapia e l’omeopatia sono considerate come sistemi di diagnosi, di cura e prevenzione che affiancano la medicina ufficiale”, ma non è così nel resto del mondo.
L'agopuntura è una disciplina praticata nel mondo in più di 140 Paesi e il suo continuo sviluppo è dovuto al favore che gode tra l'opinione pubblica sempre più attratta dalla medicina non convenzionale e alla sempre più consistente letteratura scientifica.
In Europa solo la Romania, l’Austria riservano la pratica dell’agopuntura, in modo netto ed esclusivo, ai soli medici.
Nel Regno Unito, Benelux, Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Polonia, Irlanda, Svizzera e in paesi extra europei come Israele, USA, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Brasile, e in altri ancora la professione di agopuntore è consentita alle diverse figure sanitarie previa una adeguata formazione.
In Svizzera, le figure professionali sanitarie, che vogliono esercitare l’agopuntura, sono esentate dalla formazione di base sanitaria e legislativa, della durata di due anni presso la scuola Medico- Tecnica Cantonale, in quanto già giudicati idonei. In Germania la pratica dell’agopuntura è consentita agli “Heilpraktiker”, figura intermedia e non specificamente medica. In Francia e Spagna sono molti gli operatori non medici a essere agopuntori, esistono numerosi corsi universitari abilitanti.
L'orientamento prevalente nel mondo, dunque, riconosce che l'agopuntura non è un atto squisitamente medico, ma rientra anche tra le discipline delle professioni sanitarie. In Italia ad oggi, per un infermiere che pratica l’agopuntura, ricorre il reato di esercizio abusivo della professione medica