Indennità di turno, di servizio notturno e festivo. Con il CCNL 2019-21 cambia tutto: ecco come
Il CCNL comparto sanità 2019-2021 all’articolo 106 prevede il nuovo sistema indennitario, e come evidenziato da Stefano Simonetti, nel suo “Il nuovo CCNL sanità- commento alla nuova disciplina per il personale del comparto”, è il più innovativo dell’intero contratto.
Vediamone i contenuti più salienti, a partire dal fatto che la definizione turnista adesso riguarda sia chi lavora h 12 che per chi lavora h24, con aumento dell’indennità notturna e diminuzione dell’indennità diurna:
- le indennità spettano indistintamente a tutti, compreso il personale amministrativo qualora siano soddisfatte le condizioni oggettive di riferimento;
- sono invece esclusi tutti i dipendenti ascritti alla Area EQ;
- la locuzione “operante in servizi attivati”, si deve intendere che un dipendente che è assegnato ad un servizio attivato per almeno dodici ore e su due turni ha diritto alle indennità a prescindere da aspetti soggettivi;
- non esiste più differenza tra 3 turni e 2 turni e viene attribuita a tutti la pregressa indennità per 2 turni;
- sparisce la norma capestro ( uno dei motivi della non firma dello scorso contratto), che prevedeva che si doveva fare il 20% di mattine, pomeriggi e notti per avere l’indennità su tre turni(almeno 4 mattine, 4 pomeriggi e 4 notti) e il 30% di mattine o pomeriggi per avere quella su due turni(almeno 7 mattine e 7 pomeriggi su 24 turni).
- scompare il famigerato riferimento ai “turni sostanzialmente equilibrati”;
- un lavoratore assegnato ad un servizio con le caratteristiche di cui sopra che non effettua turni d notte percepisce € 45,54 mensili se ha lavorato 22 giorni nel mese di riferimento;
- il personale che svolge servizio notturno per sei turni mensili percepisce € 192 al mese e, in assenza di specificazioni contrarie, vi rientra anche il personale EQ;
- per le domeniche e gli altri giorni festivi, il comma 4 fissa un’altra specifica indennità: se un infermiere nel mese di novembre 2022 ha lavorato le quattro domeniche e il giorno di Ognissanti in turni di 7 ore, percepisce € 89,25 mensili. Per il servizio prestato in giorno festivo compete un ’indennità oraria pari a euro 2,55 lorde;
- l’indennità festiva va calcolata a ore e non più per una intera o mezza giornata; l’indennità notturna aumenta di importo;
- il lavoro prestato in un festivo infrasettimanale non coincidente con la domenica, dà diritto a tre opzioni a scelta del dipendente, ovvero riposo compensativo, banca delle ore o compenso per lavoro straordinario con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario di cui all’art. 47, comma 8 (lavoro straordinario);
- riguardo al punto precedente, ora il riconoscimento spetta anche ai turnisti e viene superata l’interpretazione di cui all’Orientamento applicativo SAN131 del 24 settembre 2011, anche in virtù di quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sez. lavoro, con la sentenza n. 1505 del 25 gennaio 2021;
- tutte le indennità richiamate (giornaliera, notturna, festiva) sono cumulabili tra loro: ad un infermiere che abbia effettuato sei notti e lavo- rato in tutti i festivi spettano, dunque, € 326,79;
- il nuovo assetto indennitario decorre dal 1° gennaio 2023.
Ad aumentare è quindi l’indennità notturna: il valore orario per il servizio prestato in orario notturno passa dai precedenti 2,74 € a 4,00 €. Gli importi fissati da questo art. 106 possono essere incrementati in sede di contrattazione integrativi limitatamente a quelli per l’indennità notturna.