Le conseguenze della rivelazione del segreto professionale. Tutto quello che devi sapere
Per la nostra rubrica, riguardante “Gli aspetti giuridici della professione infermieristica”, tratteremo i reati ai quali è esposto l’infermiere, nell'ambito della propria attività.
L'elencazione si basa su criteri di importanza e di frequenza dei fatti costituenti reato che riguardano la professione infermieristica nel suo insieme:
21 giugno 2023: esercizio abusivo di professione parte 1
23 giugno 2023: esercizio abusivo di professione parte 2
26 giugno 2023: somministrazione e detenzione di medicinali guasti o imperfetti
28 giugno 2023: rivelazione del segreto professionale
30 giugno 2023:rivelazione del segreto d'ufficio
3 luglio 2023:omissione di soccorso
5 luglio 2023: rifiuto di atti d'ufficio
7 luglio 2023 omissione di referto
10 luglio 2023sequestro di persona
12 luglio 2023violenza privata
14 luglio 2023abbandono di persone minori o incapaci
17 luglio 2023interruzione di un pubblico servizio
21 luglio 2023violenza sessuale.
Per segreti si intendono tutti quei fatti e circostanze che “l’assistito ha interesse a non far conoscere, perché la loro conoscenza rappresenterebbe o potrebbe rappresentare per lui causa di danno”.
La rivelazione del segreto professionale, uno dei reati ai quali, può andare incontro l’infermiere, durante il processo assistenziale, è normato dall’art. 622 del cp:
“Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.
La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa”.
La giurisprudenza ha precisato come non costituisca segreto qualsiasi fatto notorio, conosciuto o conoscibile, come per esempio l’ammissione in regime di ricovero in ospedale; vi sono invece alcune ipotesi in cui il legislatore richiama espressamente il segreto professionale:
- Interruzione volontaria di gravidanza
- Tossicodipendenza
- AIDS
- Violenza sessuale
- Trapianti
Per l’interruzione volontaria di gravidanza, l’art 21 della legge 22 maggio 1978 n.194 specifica che “chiunque, fuori dai casi previsti dall’articolo 326 del cp, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rilevi l’identità o comunque divulghi notizie idonee a rivelarla, di chi ha fatto, ricorso alle procedure previste dalla legge”.
Per la Tossicodipendenza, l’art 120 del dpr 9m ottobre 1990, n.309, riconosce al tossicodipendente che si sottopone ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo presso un SERT, il diritto all’anonimato.
Per l’AIDS, la legge del 5 giugno 1990 all’art. 5, prevede che gli operatori che siano venuti a conoscenza di un caso di infezione di HIV, anche non accompagnato da uno stato morboso, sono tenuti a prestare la massima assistenza, e ad adottare le misure occorrenti la tutela della riservatezza della persona assistita.
Per la violenza sessuale, la legge del 20 febbraio 1996, n.66, ha inserito nel terzo libro del cp l’art 734 bis che, punisce nei casi di violenza, chiunque divulghi, anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l’immagine della persona offesa, senza il suo consenso.
Per i trapianti, la recente legge “Disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e di tessuti”, all’articolo 18 prevede che, il personale impegnato nelle attività di prelievo e trapianto, da quello sanitario a quello amministrativo, è tenuto a garantire l’anonimato dei dati relativi al donatore e ricevente.
Quando non si è tenuti a rispettare il segreto professionale?
- Esclude il reato il consenso dell’assistito alla rivelazione e trasmissione del segreto.
Naturalmente i dati possono essere rivelati alle persone e nei tempi che stabilisce il paziente.
- Giusta causa legale di rilevazione di segreto professionaleè rappresentata da tutti gli obblighi si denuncia derivanti da disposizione di legge, come malattie infettive e delitti che prevedono reati perseguibili d’ufficio che prevedono l’obbligatorietà del referto.
- Cause di non punibilità della rivelazione del segreto professionale,sono quelle dovute a causa fortuita, come lo smarrimento dei documenti dell’assistito o comunque lo stato di necessità, violenza usata all’operatore che per causa di forza maggiore si ritrova a dover rivelare dati personali del paziente.
Il rispetto del segreto professionale è anche un dovere deontologico:
Art. 27 – Segreto professionale
L’Infermiere rispetta sempre il segreto professionale non solo per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come espressione concreta del rapporto di fiducia con la persona assistita. La morte della persona assistita non esime l’Infermiere dal rispetto del segreto professionale.