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Dai farmaci guasti alla gestione dei campioni. I reati a carico degli infermieri

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 26/06/2023 vai ai commenti

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

Da oggi per la nostra rubrica, riguardante “Gli aspetti giuridici della professione infermieristica”, tratteremo i reati ai quali è esposto l’infermiere, nell'ambito della propria attività.

L'elencazione si basa su criteri di importanza e di frequenza dei fatti costituenti reato che riguardano la professione infermieristica nel suo insieme:

21 giugno 2023: esercizio abusivo di professione parte 1;

23 giugno 2023: esercizio abusivo di professione parte 2;

26 giugno 2023: somministrazione e detenzione di medicinali guasti o imperfetti;

28 giugno 2023: rivelazione del segreto professionale;

30 giugno 2023:rivelazione del segreto d'ufficio;

3 luglio 2023:omissione di soccorso

5 luglio 2023: rifiuto di atti d'ufficio;

7 luglio 2023 omissione di referto;

10 luglio 2023sequestro di persona;

12 luglio 2023violenza privata,

14 luglio 2023abbandono di persone minori o incapaci,

17 luglio 2023interruzione di un pubblico servizio;

21 luglio 2023violenza sessuale.

 

 

Tra le condotte illecite commesse dall’infermiere vi è la somministrazione e detenzione di medicinali guasti ed imperfetti, ai sensi dell’articolo 443 cp.

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103”.

Sono tre le fattispecie di reato:

  • detenzione per il commercio;
  • messa in commercio;
  • somministrazione di farmaci guasti ed imperfetti.

In relazione all’ultima fattispecie di reato, per farmaco guasto si intende quel medicinale che si è alterato per qualsiasi causa, come il normale deperimento, vetustà e fermentazione.

Per farmaco imperfetto si intende quel medicinale nel quale manchi o sia notevolmente diminuita la sua efficacia terapeutica, quindi ad esempio nei casi in cui sia scaduto o vi sia stato un errore nella produzione o sia privo di componenti necessarie o contenga principi attivi non correttamente dosati; quando non viene preparato secondo le prescrizioni scientifiche o non viene dosato nella misura prescritta.

Responsabilità dei farmaci è del coordinatore e degli infermieri, ai quali spettano i controlli di:

scadenza, integrità della confezione, rispetto norme per la conservazione.

Una volta scaduti i farmaci, se non possono essere eliminati, perché stupefacenti, vanno riposti in un armadio diverso da quello usuale, e quindi chiuso a chiave.

La disciplina dei farmaci campioni

I farmaci campioni ricevono una particolare attenzione da parte dello stato e hanno una disciplina normativa a parte, ovvero dal D. Lgs 219/2006.

La consegna di campioni risulta particolarmente rigorosa nella previsione normativa in quanto “non possono essere consegnati senza una richiesta scritta, recante data, timbro e firma del destinatario”.

EÌ€ importante sottolineare che il farmaco campione puoÌ€ essere consegnato solo ed esclusivamente entro i “diciotto mesi successivi alla data di prima commercializzazione del prodotto ed entro il limite massimo di dieci campioni annui per ogni dosaggio o forma”, limite che per altro non si applica per quei medicinali “vendibili al pubblico non compresi nel prontuario terapeutico del Servizio Sanitario Nazionale”.

La normativa sui farmaci campioni si applica anche - precisa la legge per la consegna al medico ospedaliero.
EÌ€ proprio in ambiente ospedaliero che si registrano i maggiori problemi in relazione alla detenzione di tali farmaci. I farmaci campioni non possono essere detenuti dal personale infermieristico, bensiÌ€ solo da quello medico che risponde a tutti gli effetti della loro conservazione, validitaÌ€ e smarrimento. L’infermiere puoÌ€ somministrare lecitamente un farmaco campione, in quanto eÌ€ un farmaco per il 

quale eÌ€ stata giaÌ€ “rilasciata l’autorizzazione all’immissione in commercio”, ma non puoÌ€ detenerlo. La detenzione dei campioni non deve quindi in alcun modo essere confusa con la detenzione degli altri farmaci provenienti dal Servizio farmaceutico centralizzato. EÌ€ il medico che deve provvedere alla sua detenzione.

Detenzione farmaci difettosi o contenenti corpi estranei

Qualora un operatore sanitario rilevi la presenza di corpi estranei o difetti di un medicinale, deve salvaguardare l’integrità del confezionamento del prodotto; nel caso in cui il farmaco sia stato già aperto, deve operarne una chiusura provvisoria, che ne assicuri la conservazione nello stato di fatto in cui è stato rilevato.

Successivamente deve darne immediata comunicazione al Ministero della Salute, Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmaco vigilanza, al quale va inviato anche il farmaco, accompagnato dal relativo modulo.

 

Bibliografia: Aspetti giuridici della professione infermieristica- Luca Benci