Iscriviti alla newsletter

No trasferimento dipendente per assistere disabile se ci sono familiari che abitano in prossimità

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 13/07/2023

La SentenzaLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

Il pubblico dipendente non ha diritto al trasferimento presso una sede di servizio più vicina possibile alla residenza di un famigliare disabile da assistere (articolo 33 della legge 104/1992) quando con questa coabitino altri famigliari/parenti o alcuni di essi risultino domiciliati in località più prossima, a prescindere dalla loro dichiarata "indisponibilità" a prestare il supporto ed in assenza di cause impeditive a svolgere l'attività assistenziale necessaria (età non avanzata ed assenza di condizioni che impediscano la possibilità di accudimento).

A stabilirlo il Consiglio di Stato con la sentenza del 21 giugno 2023.

I fatti

L'appellante, un caporal maggiore scelto dell'Esercito Italiano, aveva chiesto un trasferimento per assistere la nonna disabile nella provincia di Lecce, ma la richiesta era stata respinta in quanto altri familiari erano in grado di fornire assistenza e per evitare una carenza di personale nel suo reparto attuale.

La sentenza impugnata aveva accolto parzialmente il ricorso, consentendo i permessi mensili previsti dalla legge 104/1992, ma aveva respinto la richiesta di trasferimento. La decisione di negare il trasferimento si basava sulla presenza di altri familiari che potevano fornire assistenza e sulla necessità di coprire la carenza di personale nel reparto attuale del ricorrente.

Il Ministero della Difesa si è opposto all'appello, chiedendone il rigetto.

La sentenza afferma che l'appello non è fondato. Riguardo alla presenza di altri familiari che possono prendersi cura della persona disabile, si evidenzia che nella stessa città risiedono due figlie dell'appellante, che non presentano impedimenti per l'assistenza alla madre disabile. Inoltre, si sottolinea che la moglie dell'appellante vive nell'appartamento in cui risiede la persona disabile, nonostante sia residente altrove anagraficamente. La convivenza della moglie dell'appellante e la presenza delle figlie giustificano la decisione dell'amministrazione di non considerare soddisfatto il primo requisito per l'accoglimento della richiesta.