Congedo per la formazione: richiesta, durata e retribuzione
Introdotti dalla legge L. 53/2000, sono stati normati nel CCNL comparto sanità 2019-2021 all’articolo 68: al dipendente sono concessi congedi specifici per la formazione, salvo comprovate esigenze di servizio.
Il dipendente con almeno 5 anni di anzianità di servizio nella stessa U.O. e nella stessa azienda, può fruire di un congedo per la formazione. Il numero dei congedi viene determinato sulla base del personale presente al termine di ogni anno e al massimo al 10% del personale nelle varie aree di servizio.
Per poter ottenere il congedo per la formazione il dipendente deve presentare una specifica domanda all’azienda, indicando il motivo della richiesta, l’attività formativa che si intende svolgere, la durata e l’impegno formativo.
La richiesta va inviata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative. L’azienda può rifiutare la richiesta del dipendente se vi sono problematiche legate alla funzionalità del servizio.
Al fine di contemperare le esigenze organizzative dei servizi ed uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalitaÌ€ del servizio, l’azienda può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del dipendente tale periodo puoÌ€ essere piuÌ€ ampio per consentire la utile partecipazione al corso.
Il periodo di congedo non può essere superiore a 11 mesi nell’arco dell’intera vita lavorativa, può essere fruito in via continuativa o in modo frazionato e non è cumulabile con ferie, malattia e altri congedi; solo una grave e documentata infermità intervenuta durante il periodo di fruizione può dar luogo ad una interruzione dello stesso.
Il congedo dà diritto alla conservazione del posto e non è retribuito ma il lavoratore può versare contributi volontari o esercitare la facoltà del riscatto per rendere utile ai fini pensionistici questo periodo di sospensione del rapporto di lavoro.