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Manovra 2024. Il congedo parentale raddoppia: ecco per chi

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 28/01/2024 vai ai commenti

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La Manovra ha previsto un aumento dell’indennizzo di un ulteriore mese di congedo parentale dal 30% all’80% della retribuzione, ma solo per il 2024. Con le modifiche apportate dall’ultima legge di Bilancio, l’attuale normativa prevede che:

  • Viene estesa da 6 a 9 mesi la durata del congedo parentalecoperto da indennità nella misura del 30% della retribuzione, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili da entrambi i genitori.

Ovvero spetta:

  • un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo, entro i 12 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di nove mesi, di cui:
    • alla madrespetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, da fruire entro il dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
    • al padrespetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, fino al dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
    • a entrambii genitori spetta, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi;
    • al genitore solo sono riconosciuti nove mesi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione;

I nove mesi totali di congedo indennizzato, si precisa, sono composti dai 3 mesi indennizzati non trasferibili in favore della madre e del padre, e di ulteriori 3 mesi utilizzabili da uno dei due. In altre parole, in aggiunta ai 6 mesi intrasferibili riconosciuti ad entrambi i genitori (3 e 3) il Legislatore riconosce ulteriori 3 mesi di copertura INPS di congedo indennizzato, da fruire alternativamente. In pratica:

  • la madre fruisce di 3 mesi intrasferibili indennizzati;
  • il padre fruisce di 3 mesi intrasferibili indennizzati;
  • il nucleo familiare fruisce di 3 mesi indennizzati (della madre) più 3 mesi indennizzati (del padre) più ulteriori 3 mesi indennizzati per uno dei due genitori. Per un totale di 9 mesi.

Di questi nove mesi, indennizzabili al 30%, il CCNL comparto sanità stabilisce che i primi 30 giorni, usufruiti entro il sesto anno di vita del bambino siano indennizzati al 100%.

Nel contesto della Legge di Bilancio per il 2024, è stato stabilito che, tra i 9 mesi di indennizzo previsti per la genitorialità, oltre ai primi 30 giorni già coperti al 100%, ulteriori 30 giorni, purché entro il sesto anno di vita del bambino, saranno rimborsati all’ 80% invece che al 30%, ma solo per il 2024, per il 2025, il secondo mese di congedo verrà retribuito al 60% piuttosto che al 30% della retribuzione.

Quest’ultima disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.