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No ai quiz a trabocchetto nei concorsi pubblici

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 03/09/2024 vai ai commenti

La SentenzaLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

Nella formulazione dei quesiti concorsuali la Commissione non può tendere trappole o tranelli formulando domande ambigue o bloccanti ossia tali per cui i candidati debbano scegliere tra più risposte quella meno errata ovvero più accettabile anziché quella - con certezza l’unica - esatta sul piano scientifico.

Con una recente sentenza, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello presentato da un candidato escluso dal concorso pubblico per 2.736 posti di funzionario amministrativo, indetto nel 2020 e modificato nel 2021. La decisione, emessa dalla Quarta Sezione, ha riformato la sentenza del T.A.R. Lazio, accogliendo le contestazioni del ricorrente in merito a due quesiti situazionali ritenuti ambigui e confondenti.

Il Concorso e le Contestazioni

Il concorso in questione, originariamente bandito per 2.133 posti, è stato successivamente ampliato a 2.736 e ha visto la soppressione delle prove preselettive e orali, lasciando una sola prova scritta composta da 40 quesiti a risposta multipla. I quesiti erano suddivisi in due sezioni: una teorica e una situazionale, quest'ultima progettata per valutare la capacità di giudizio dei candidati in situazioni lavorative concrete.

Il candidato, ha impugnato l'esito della prova scritta dopo non aver raggiunto la soglia minima di 21 punti su 30, necessaria per il superamento della selezione. In particolare, B. ha contestato due quesiti situazionali (n. 11 e n. 21), ritenendo che fossero formulati in modo ambiguo, tale da compromettere la corretta valutazione delle risposte.

La Sentenza del T.A.R. e l'Appello

In prima istanza, il T.A.R. Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo che la formulazione dei quesiti non presentasse "gravi vizi di legittimità". Tuttavia, il Consiglio di Stato, accogliendo l'appello, ha rilevato che i quesiti contestati mancavano di chiarezza e di elementi sufficienti per permettere una valutazione oggettiva delle risposte, riconoscendo così la fondatezza delle doglianze del ricorrente.

Le Critiche del Consiglio di Stato ai Quesiti Situazionali

In merito al quesito n. 11, il Consiglio di Stato ha evidenziato come la formulazione ambigua non consentisse di determinare con chiarezza quale fosse la risposta più efficace tra quelle proposte. La mancanza di specifici dettagli operativi e di contesto organizzativo ha reso difficile per il candidato individuare la risposta corretta.

Simili critiche sono state mosse al quesito n. 21, in cui le risposte indicate come "più efficace" e "neutra" dalla commissione erano, secondo il Consiglio di Stato, tendenzialmente sovrapponibili. La sentenza ha sottolineato come non vi fosse una distinzione chiara tra le due opzioni, contravvenendo ai principi di chiarezza e precisione richiesti nella formulazione di quesiti a risposta multipla.

Conclusioni della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha quindi ordinato alla commissione giudicatrice di rivedere il punteggio assegnato al signor B., attribuendogli ulteriori 0,75 punti per ciascuno dei due quesiti contestati, permettendogli così di superare la soglia minima prevista dal bando.

Questa sentenza rappresenta un importante precedente per i futuri concorsi pubblici, riaffermando la necessità di trasparenza e precisione nella formulazione delle prove concorsuali, a tutela del principio di imparzialità e par condicio tra i candidati.