Aggredito in corsia o denunciato per lavoro? Ora paga l’Azienda: ecco cosa dice il nuovo contratto
Con il rinnovo del CCNL Sanità 2022-2024, gli articoli 54 e 55 introducono un importante rafforzamento delle tutele legali per il personale sanitario, in particolare infermieri e operatori socio-sanitari. Le norme chiariscono in modo dettagliato le condizioni in cui l’Azienda o Ente è tenuta a sostenere le spese legali in caso di procedimenti giudiziari derivanti dall’attività professionale o da aggressioni subite sul lavoro.
Articolo 54 – Spese legali e consulenze nei procedimenti giudiziari
L’articolo 54 stabilisce un principio fondamentale: se un dipendente sanitario è coinvolto in un procedimento civile, penale o amministrativo per fatti legati al proprio servizio, l’Azienda deve coprire ogni spesa di difesa. Questo comprende non solo l’assistenza legale per tutti i gradi del giudizio, ma anche i costi di consulenti tecnici e delle fasi preliminari, purché:
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Non vi sia un conflitto di interesse, anche solo potenziale, tra l’Azienda e il dipendente.
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Il dipendente accetti l’avvocato indicato dall’Azienda, oppure proponga un proprio legale, che l’ente può approvare.
Se il dipendente preferisce scegliere un proprio avvocato senza approvazione o non viene applicato il comma 1 per conflitto d’interesse, allora le spese sono a suo carico. Tuttavia, in caso di assoluzione o archiviazione, con sentenza definitiva favorevole, l’Azienda dovrà rimborsare le spese legali entro il tetto massimo di quanto avrebbe speso con un proprio legale. Il rimborso non potrà comunque essere inferiore ai parametri minimi forensi previsti dalla legge.
Importante anche il richiamo alle coperture assicurative previste dall’art. 86 del contratto: i costi sostenuti per responsabilità civile devono essere garantiti da polizza o misure equivalenti. Se invece il dipendente viene condannato con sentenza definitiva per dolo o colpa grave, dovrà restituire tutte le spese legali sostenute dall’Azienda, comprese quelle eventualmente anticipate nel caso abbia scelto un legale di fiducia.
Infine, l’articolo 54 sostituisce il precedente articolo 88 del CCNL 2022.
Articolo 55 – Patrocinio legale in caso di aggressioni
Questo articolo si concentra sulla piaga delle aggressioni al personale sanitario, purtroppo sempre più frequenti. La norma ribadisce l’obbligo per l’Azienda o Ente di:
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Garantire la sicurezza del personale nei luoghi di lavoro.
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Assumersi tutti gli oneri legali per la difesa del dipendente aggredito, inclusi costi per legali, consulenti tecnici e fasi preliminari del giudizio.
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Consentire al dipendente di proporre un legale di fiducia, che può essere accettato dall’ente.
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Costituirsi parte civile nei procedimenti giudiziari per tutelare anche gli interessi dell’amministrazione.
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Offrire supporto psicologico al dipendente aggredito, se richiesto.
Anche in questo caso, è prevista la possibilità per l’Azienda di attivare una copertura assicurativa specifica per le spese legate alle aggressioni.
Considerazioni finali
Con questi due articoli, il nuovo contratto riconosce finalmente in modo formale e concreto un principio di giustizia e protezione per i professionisti della salute pubblica. In un contesto lavorativo sempre più esposto a rischi giudiziari e aggressioni, il messaggio è chiaro: chi svolge con responsabilità e dedizione il proprio lavoro non deve affrontare da solo i costi della difesa legale.
Ora, però, sarà fondamentale vigilare sull’applicazione concreta di queste norme da parte delle aziende sanitarie, affinché non restino solo dichiarazioni di principio, ma diventino strumenti effettivi di tutela per gli infermieri sul campo.