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il lavoro straordinario festivo va retribuito anche senza autorizzazione scritta

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 29/09/2025

La SentenzaLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

 

Un principio decisivo per il pubblico impiego e i turnisti nei servizi essenziali

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26148 del 25 settembre 2025, ha ribaltato una sentenza di rigetto emessa nei confronti di un dipendente di un ente pubblico, introducendo un principio destinato ad avere un impatto profondo nella gestione del lavoro straordinario nei servizi pubblici.

I fatti

Il ricorrente, un lavoratore turnista impiegato, ha richiesto il pagamento di oltre 6.000 euro per ore di lavoro straordinario, sostenendo di aver lavorato anche nei giorni festivi e domeniche, in regime eccedente rispetto all’orario contrattuale.

La Corte d’Appello aveva rigettato il ricorso, affermando che l’autorizzazione formale allo straordinario festivo non era mai stata rilasciata e che quindi non vi era diritto alla retribuzione di quelle ore.

Cosa ha detto la Cassazione

La Suprema Corte ha invece chiarito che:

 Il consenso del datore di lavoro allo straordinario può anche essere implicito.

 Non serve un’autorizzazione scritta formale se l’organizzazione del lavoro è tale da richiedere necessariamente la presenza del dipendente nei festivi.

In parole semplici: se un lavoratore turnista è obbligato a lavorare domeniche e festivi per garantire un servizio essenziale, non è necessario un ordine di servizio esplicito per ogni singola giornata. Il datore non può far finta di nulla e poi negare il pagamento dello straordinario.

Perché è importante

Questo principio si aggancia a precedenti significativi (Cass. n. 23506/2022, Cass. n. 18063/2023), che hanno riconosciuto il diritto al compenso anche in caso di autorizzazioni "illegittime" o non conformi ai contratti collettivi, purché non vi sia un espresso divieto del datore.

In base all’art. 2126 c.c. e all'art. 2108 c.c., ciò che conta è la prestazione effettiva e il consenso dell’amministrazione, anche se tacito.

Cosa succede ora

La Corte ha cassato la sentenza della Corte d’Appello e rinviato la causa per nuovo esame, precisando che:

  • Dovrà essere accertato se il lavoratore era un dipendente turnista.

  • Se sì, il lavoro festivo può rientrare nella normale turnazione, ma se supera l’orario settimanale (es. 35 ore), allora va considerato e pagato come straordinario, anche senza autorizzazione formale.

Conclusione

L'ordinanza 26148/2025 è un punto fermo in materia di tutela del lavoro straordinario nel pubblico impiego. Per chi lavora nei settori essenziali con turni festivi – dai musei alla sanità – rappresenta una rilevante apertura verso il riconoscimento effettivo delle prestazioni extra-orario.

Il messaggio è chiaro: l’organizzazione imposta dal datore di lavoro non può tradursi in lavoro gratuito. Anche lo straordinario “silenzioso” va retribuito.