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Manovra 2026: dal bonus mamme al nuovo congedo parentale. Ecco le novità

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 22/10/2025

AttualitàGoverno

 

Roma. È pronta a prendere il via in Parlamento la discussione sulla Manovra 2026, il testo, bollinato dalla Ragioneria Generale dello Stato e trasmesso dal Ministero dell’Economia alla Presidenza del Consiglio. Fra le pieghe del documento spiccano otto articoli (dal 46 al 71) che disegnano un blocco compatto di misure a impatto sociale. Il denominatore comune? Sostegno alla maternità, rafforzamento del sistema sanitario e riconoscimento economico del lavoro di cura.

Ecco cosa prevedono, nel dettaglio.

Art. 46 – 60 euro mensili per le madri con almeno due figli

Una misura “ponte” che anticipa l’entrata in vigore dal 2027 dell’integrazione strutturale al reddito per le madri lavoratrici. Nel 2026 sarà riconosciuta una somma non imponibile e non rilevante ai fini ISEE, pari a 60 euro al mese, alle madri:

  • dipendenti (esclusi i rapporti di lavoro domestico),

  • autonome iscritte a gestioni previdenziali (comprese casse professionali e gestione separata),

  • con almeno due figli (fino ai 10 anni del secondo figlio o ai 18 del più piccolo, se oltre due figli),

  • con reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro.

Unica particolarità: la somma sarà erogata in un’unica soluzione a dicembre, per le mensilità da gennaio a novembre.

Art. 48 – Bonus contributivo per chi assume madri con almeno tre figli

Per incentivare l’occupazione femminile, viene introdotto un esonero contributivo totale per i datori di lavoro privati che assumono donne con almeno 3 figli minorenni, inattive da almeno sei mesi.

L’esonero vale:

  • fino a 8.000 euro annui, su base mensile,

  • per 12 mesi se il contratto è a tempo determinato (anche in somministrazione),

  • per 18 mesi se il contratto a termine è trasformato in indeterminato,

  • per 24 mesi in caso di assunzione diretta a tempo indeterminato.

Non è cumulabile con altri incentivi, ma resta compatibile con le deduzioni per nuove assunzioni (D.lgs. 216/2023). Il plafond di spesa cresce progressivamente fino a 28,9 milioni annui dal 2035.

Art. 50 – Estensione dei congedi parentali e malattia figli

Rafforzata la normativa sui congedi parentali e malattia dei figli minori:

  • L’età massima del bambino per accedere ai congedi parentali retribuiti passa da 12 a 14 anni

  • In precedenza il congedo di paternità obbligatorio era di 10 giorni (di cui 2 da fruire subito dopo la nascita del figlio). Ora i giorni diventano 14, con 4 obbligatori immediatamente dopo il parto.
  • I permessi per malattia del figlio raddoppiano: da 5 a 10 giorni all’anno per ciascun figlio, che diventano 14 se il bambino ha meno di 3 anni.

Misure che ricalcano quanto previsto dalle direttive UE sulla work-life balance.

Art. 53 – Nasce il fondo per i caregiver familiari

Una prima svolta normativa per il riconoscimento della figura del caregiver familiare. L’articolo 53 istituisce un Fondo strutturale:

  • 1,15 milioni per il 2026,

  • 207 milioni annui dal 2027.

Sarà finalizzato a finanziare leggi di iniziativa governativa che definiscano lo status giuridico del caregiver, con particolare attenzione ai soggetti che assistono persone con disabilità in ambito domestico, in forma non professionale.

Art. 63 – +2,4 miliardi al Fondo Sanitario Nazionale

Il fabbisogno sanitario nazionale viene potenziato:

  • +2,4 miliardi nel 2026,

  • +2,65 miliardi annui dal 2027.

In particolare:

  • 100 milioni annui destinati a demenze e Alzheimer;

  • 206 milioni nel 2026 per obiettivi sanitari nazionali prioritari;

  • Maggiore flessibilità per le regioni nell’uso delle risorse, grazie a un decreto attuativo previsto entro il 31 marzo 2026.

Art. 69 – Aumenti strutturali alle indennità del personale sanitario

Previsto un potenziamento significativo degli stanziamenti per il personale del SSN:

  • +85 milioni annui (tot. 412 mln) per le indennità generali;

  • +195 milioni annui (tot. 480 mln) per le indennità di specificità;

  • +8 milioni annui per incarichi di funzione (da 5,5 mln a 13,5 mln);

  • +58 milioni per specifiche professionalità.

Inoltre, 143,5 milioni saranno usati nel 2026 per prestazioni aggiuntive a personale medico e sanitario, tassate con un’imposta sostitutiva agevolata al 15%.

Art. 70 – Assunzioni straordinarie per abbattere le liste d’attesa

Per far fronte alla carenza di personale e all’emergenza liste d’attesa, sarà autorizzata l’assunzione straordinaria di personale sanitario a tempo indeterminato nel 2026, in deroga ai limiti di spesa. Le assunzioni saranno coperte con:

  • 450 milioni annui, suddivisi tra Fondo sanitario nazionale e risorse residuali della Legge di bilancio 2024.

Prevista anche una nuova flessibilità per le Regioni, che potranno incrementare la spesa del 3% rispetto al fondo dell’anno precedente.

Art. 71 – Bonus pronto soccorso: valorizzazione per chi lavora in emergenza

In via sperimentale per il quadriennio 2026-2029, le Regioni potranno aumentare del 1% la componente variabiledei fondi destinati a:

  • dirigenti medici,

  • infermieri e OSS,

  • personale sanitario di pronto soccorso.

Tutto in deroga al d.lgs. 75/2017, ma nei limiti dell’equilibrio di bilancio. Le risorse saranno vincolate alla contrattazione integrativa per valorizzare l’attività nei PS, uno dei comparti più sotto pressione del sistema sanitario.