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Infortunio o inidoneità: cosa cambia davvero per gli operatori con il nuovo CCNL sanità

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 23/01/2026

Contratto Nazionale

 

Il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità 2022–2024 interviene su due temi sensibili per migliaia di operatori: la tutela in caso di infortunio o malattia professionale e il mutamento temporaneo di profilo per inidoneità psico-fisica. Gli articoli 42 e 43 aggiornano e sostituiscono le precedenti norme contrattuali, con effetti concreti su posto di lavoro, retribuzione e diritti del personale.

Infortuni e malattie professionali: posto garantito fino a 36 mesi

L’articolo 42 rafforza la tutela del dipendente che si assenta per infortunio sul lavoro, malattia professionale o infermità riconosciuta come causa di servizio. La regola centrale è la conservazione del posto fino alla guarigione clinica certificata, e comunque per un massimo di 18 mesi. Nei casi particolarmente gravi, questo periodo può essere prorogato di ulteriori 18 mesi.

Si tratta di un “comporto” specifico, distinto e non cumulabile con quello previsto per la malattia ordinaria. Durante questo periodo il lavoratore mantiene la retribuzione prevista dal contratto, senza penalizzazioni economiche legate all’assenza.

Resta però un limite importante. La disciplina sulle infermità da causa di servizio continua ad applicarsi solo a chi ha ottenuto il riconoscimento prima delle modifiche introdotte dalla legge del 2011. Un vincolo che, di fatto, restringe la platea dei beneficiari e conferma una distinzione ormai strutturale nel pubblico impiego.

Con questa norma viene definitivamente superato il precedente articolo 58 del CCNL 2019–2021.

Inidoneità temporanea: cambio di profilo senza perdere salario

L’articolo 43 affronta un’altra situazione frequente nella sanità: la temporanea inidoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni. Quando l’azienda, a seguito di valutazione medica collegiale, colloca il dipendente in un’area professionale inferiore, il posto di origine resta “congelato” e non può essere coperto. Il rientro nel profilo originario avviene alla scadenza indicata come idonea per il pieno recupero.

Il punto più rilevante riguarda la retribuzione. Anche se assegnato temporaneamente a un’area inferiore, il lavoratore conserva il trattamento economico più favorevole del profilo di provenienza. La differenza viene garantita tramite un assegno ad personam che non viene riassorbito nel tempo.

Nel frattempo, il dipendente percepisce anche le voci di salario accessorio legate al nuovo profilo e segue la normale dinamica retributiva dell’area di temporaneo inquadramento. Una soluzione che cerca di tenere insieme tutela della salute, continuità lavorativa e stabilità economica.

La nuova disciplina si applica solo ai casi successivi all’entrata in vigore del CCNL e sostituisce il vecchio articolo 59.