CCNL comparto Sanità 2022/24 e mobilità: cosa devono sapere infermieri, ostetriche e oss
Il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità 2022–2024 interviene su un tema da sempre sensibile per il personale: la mobilità volontaria tra Aziende ed Enti del Servizio sanitario. Con una serie di integrazioni puntuali, il contratto rafforza le garanzie di trasparenza, uniforma le procedure e chiarisce diritti e limiti per i lavoratori coinvolti.
Il punto di partenza resta il quadro normativo generale, fissato dall’articolo 30 del decreto legislativo 165/2001. Il CCNL, però, entra nel merito e definisce criteri operativi che fino a oggi erano spesso lasciati alla discrezionalità delle singole aziende.
Bandi annuali e criteri chiari
Una delle novità più rilevanti riguarda l’obbligo di programmare la mobilità con maggiore regolarità. I bandi dovranno essere emanati almeno una volta l’anno, entro il 31 marzo, e pubblicati sul sito web aziendale. Al loro interno dovranno essere indicati in modo esplicito i profili professionali ricercati, le procedure e i criteri di valutazione. Ai dipendenti sarà garantito un termine minimo di 30 giorni per presentare domanda.
La partecipazione è aperta a tutti i lavoratori in possesso dei requisiti di esperienza e competenza richiesti. Un passaggio che punta a superare prassi poco omogenee e a ridurre il rischio di selezioni poco trasparenti.
Tutela del profilo e continuità del rapporto di lavoro
Il contratto chiarisce che la mobilità avviene nel rispetto dell’area e del profilo professionale del dipendente, in relazione al posto da coprire. Non si tratta, quindi, di un nuovo rapporto di lavoro: la mobilità non comporta novazione del contratto e non è previsto un nuovo periodo di prova. Anche il fascicolo personale segue il lavoratore nella nuova sede, garantendo continuità amministrativa e professionale.
Resta ferma la tutela del trattamento economico in godimento, secondo quanto già previsto da altre disposizioni del CCNL.
Consenso dell’ente e tempi certi
Un altro nodo affrontato riguarda il consenso dell’azienda di provenienza. Il CCNL stabilisce che il dipendente può partecipare al bando anche senza l’assenso preventivo dell’ente di appartenenza. Quest’ultimo, però, una volta ricevuta la richiesta formale, è tenuto a rispondere in modo motivato entro 30 giorni. Un termine che mira a evitare attese indefinite e blocchi di fatto alla mobilità.
Priorità per esigenze familiari e di salute
Nell’esame delle domande, le aziende dovranno dare priorità ai casi più delicati: gravi e documentate esigenze di salute, ricongiungimento al coniuge, assistenza ai figli minori o inabili e ai genitori. È un richiamo esplicito alla funzione sociale della mobilità, che non può essere trattata solo come strumento organizzativo.
Formazione e vincoli temporali
Il contratto introduce anche un limite per chi ha beneficiato di percorsi formativi rilevanti finanziati dall’azienda. Il personale ammesso a corsi di durata superiore a un anno, come master, specializzazioni o percorsi di management, si impegna a non accedere alla mobilità volontaria prima che siano trascorsi due anni dal termine della formazione. Una clausola pensata per tutelare gli investimenti degli enti e garantire un ritorno in termini di competenze.
Interscambio e compensazione restano possibili
Resta comunque consentita la mobilità per interscambio o compensazione, secondo le regole già previste dalla normativa vigente. Un canale che continua a offrire flessibilità, soprattutto in contesti territoriali complessi.
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