Iscriviti alla newsletter

Gioca a calcetto durante la malattia: il Tribunale annulla il licenziamento per giusta causa

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 11/02/2026

La SentenzaLeggi e sentenze

 

Il dipendente era assente per sindrome ansioso-depressiva legata anche a una diagnosi di sclerosi multipla. Per l’azienda, quelle partite serali erano incompatibili con lo stato di malattia. Ma per il giudice non c’è stata alcuna violazione disciplinare tale da giustificare il recesso.

È il principio affermato dal Tribunale di Bergamo, sezione Lavoro, con la sentenza n. 50 del 22 gennaio 2026 .

I fatti: malattia, calcetto e contestazione disciplinare

Il lavoratore, assunto nell’ottobre 2022, nel maggio 2023 riceve una diagnosi di sospetta sclerosi multipla, poi confermata. Informa subito il CFO dell’azienda.

Nei mesi successivi, oltre a fruire dei permessi ex legge 104 già utilizzati per l’assistenza al figlio minore, affetto da sindrome di Down, intraprende un percorso psicologico. A inizio 2024, durante un periodo di assenza per “sindrome ansioso depressiva, reazione di adattamento con sintomatologia ansioso depressiva con attacchi di panico”, viene però contestato.

La società gli addebita:

  • l’abbandono del posto di lavoro 

  • lo svolgimento di attività sportiva (calcetto serale con amici), ritenuta incompatibile con lo stato di malattia e idonea a ritardare la guarigione.

Il 14 marzo 2024 arriva il licenziamento per giusta causa.

La consulenza tecnica: lo sport non era incompatibile

Il cuore della decisione sta nella consulenza medico-legale disposta dal giudice.

Il CTU ricostruisce il quadro clinico: sclerosi multipla in terapia immunologica e sindrome ansioso-depressiva trattata con Sertralina e supporto psicologico. Secondo la consulente, agli atti risulta che gli specialisti avevano suggerito al lavoratore di evitare l’isolamento sociale, mantenere attivi i rapporti interpersonali e non avevano vietato l’attività sportiva.

Anzi, la letteratura scientifica citata nella relazione evidenzia come l’attività fisica possa avere effetti positivi sia sulla sclerosi multipla sia sui disturbi dell’umore.

Conclusione: le partite di calcetto non erano incompatibili con la malattia né idonee a ritardare la guarigione. Non c’era simulazione, né abuso dello stato di malattia.

Il fatto materiale sussiste, osserva il Tribunale, ma non è antigiuridico.

Il principio: centralità del giudizio di proporzionalità

La sentenza richiama il consolidato orientamento della Cassazione: nel licenziamento per giusta causa, il giudizio di proporzionalità non è astratto ma concreto. Occorre verificare se il comportamento sia tale da scuotere in modo irreparabile il vincolo fiduciario e compromettere la prosecuzione del rapporto.

Si devono valutare:

  • le modalità del fatto

  • il contesto

  • l’intensità dell’elemento soggettivo

  • il grado di affidamento richiesto dalle mansioni

  • la storia disciplinare del lavoratore.

Nel caso di specie, le condotte contestate non mettono in dubbio la futura correttezza dell’adempimento, né dimostrano una violazione dei doveri di buona fede tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto.

Escluso anche il carattere discriminatorio del recesso: il licenziamento non è stato intimato a causa della malattia, ma per specifici addebiti, rivelatisi però non sufficienti.

Le conseguenze: niente reintegra, ma 12 mensilità

Il Tribunale dichiara l’illegittimità del licenziamento e considera il rapporto risolto alla data del recesso, 14 marzo 2024. L’azienda viene condannata a pagare un’indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione utile per il TFR, quantificata in 6.022,57 euro lordi mensili, oltre interessi e rivalutazione .

Un segnale per le aziende

La decisione si inserisce nel solco di una giurisprudenza attenta a distinguere tra malattia e totale inattività. Non ogni attività svolta durante l’assenza è automaticamente illecita. Serve un accertamento medico rigoroso sull’incompatibilità con la patologia o sul concreto rischio di ritardare la guarigione.

In mancanza di questi presupposti, il licenziamento per giusta causa rischia di essere sproporzionato. E di trasformarsi, come in questo caso, in un costo rilevante per l’impresa.