TFS, ultimatum della Consulta: riforma entro il 2027 o stop ai ritardi nei pagamenti
La Corte Costituzionale, con l'Ordinanza n. 25/2026, concede al legislatore un'ultima opportunità per riformare il sistema di pagamento differito del Trattamento di Fine Servizio. Se entro quella data non ci sarà una riforma organica, la Corte deciderà.
Cos'è successo: l'ordinanza in sintesi
Con l'Ordinanza n. 25 del 2026 (depositata il 5 marzo 2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'11 marzo 2026), la Corte Costituzionale ha deciso di rinviare al 14 gennaio 2027 la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale relative al Trattamento di Fine Servizio (TFS) dei dipendenti pubblici che cessano dal servizio per raggiunti limiti di età o di servizio.
La Corte ha riunito tre distinti giudizi promossi dal TAR Marche, dal TAR Lazio e dal TAR Friuli-Venezia Giulia, tutti convergenti nello stesso punto: le norme che impongono il differimento e la rateizzazione del pagamento del TFS sono incostituzionali ma il legislatore non ha ancora posto rimedio nonostante i ripetuti avvertimenti della Consulta. Il rinvio è, in sostanza, un ultimatum: il Parlamento ha tempo fino a quella data per varare una riforma seria e organica. Se non lo farà, la Corte interverrà direttamente con una dichiarazione di illegittimità costituzionale.
Il TFS e il problema del pagamento dilazionato: una storia lunga decenni
Il Trattamento di Fine Servizio è la versione pubblica del TFR privato, la cosiddetta "liquidazione". Per i dipendenti dello Stato, però, il pagamento non avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, ma dopo una lunga attesa.
Le norme contestate sono due:
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Art. 3, comma 2, del D.L. 79/1997: stabilisce che i dipendenti pubblici che vanno in pensione per raggiunti limiti di età devono aspettare dodici mesi dalla cessazione del servizio prima che l'ente inizi le pratiche di liquidazione, con ulteriori tre mesi per l'effettivo pagamento. Solo dopo questi quindici mesi decorrono gli interessi.
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Art. 12, comma 7, del D.L. 78/2010: introduce la rateizzazione del pagamento per i trattamenti di importo elevato: un'unica soluzione fino a 50.000 euro, due rate annuali fino a 100.000 euro, tre rate annuali oltre tale soglia.
In pratica, un dirigente pubblico o un insegnante che va in pensione nel giugno 2024 con un TFS di 120.000 euro potrà ricevere la prima rata di 50.000 euro non prima dell'estate 2025, la seconda un anno dopo e la terza nell'estate 2027 tre anni dopo il pensionamento, senza che le somme in attesa siano rivalutate per l'inflazione.
Il precedente: le sentenze n. 159/2019 e n. 130/2023
La questione non è nuova. La Corte aveva già suonato il campanello d'allarme in due occasioni:
Sentenza n. 159/2019: la Corte aveva sottolineato l'urgenza di ridefinire una disciplina "non priva di aspetti problematici", evidenziando che il meccanismo rischiava di compromettere la funzione retributiva e previdenziale del TFS, "in contrasto con i principi costituzionali che, nel garantire la giusta retribuzione, anche differita, tutelano la dignità della persona umana".
Sentenza n. 130/2023: la Corte era andata oltre, accertando esplicitamente il contrasto con l'art. 36 della Costituzione. Il diritto alla giusta retribuzione, aveva spiegato la Consulta, non riguarda solo la congruità dell'importo, ma anche la tempestività della sua corresponsione. Eppure, pur avendo riscontrato il vizio, la Corte aveva dichiarato le questioni inammissibili, rimettendo al legislatore il compito di trovare soluzioni graduali compatibili con i vincoli di finanza pubblica, e invitandolo espressamente a intervenire partendo dai trattamenti di importo più modesto.
Cosa ha fatto (e non ha fatto) il legislatore tra il 2023 e il 2026
Dopo la sentenza del 2023, il Governo ha adottato due interventi parziali:
1. D.L. 25/2025 (conv. in L. 69/2025): ha esteso l'erogazione del TFS entro tre mesi anche ai dipendenti pubblici invalidi e inidonei al lavoro che prima ne erano esclusi. Un passo positivo, ma limitato a una platea ristretta.
2. Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, comma 198): ha ridotto il termine di differimento da dodici a nove mesi ma solo con effetto dal 1° gennaio 2027 e solo per chi matura i requisiti di pensionamento da quella data in poi (misura recepita dall’Inps). L'ulteriore proroga trimestrale per il pagamento rimane invariata, e la rateizzazione non è stata toccata.
La Corte, nell'Ordinanza 25/2026, è esplicita nel valutare questi interventi: si tratta di provvedimenti "dalla portata circoscritta", che non avviano "in modo sostanziale" il processo di graduale eliminazione dei meccanismi dilatori richiesto. Soprattutto, manca qualsiasi elemento anche nei lavori preparatori, che faccia intendere un "disegno di progressiva rimozione" delle dilazioni in un orizzonte temporale definito.
La logica dell'ordinanza: perché la Corte non ha dichiarato subito l'incostituzionalità
La Corte ribadisce che l'incostituzionalità esiste. Ma dichiararla immediatamente avrebbe effetti dirompenti: comporterebbe l'immediata esigibilità di tutti i TFS arretrati, compresi quelli già in corso di erogazione, con un impatto stimato dall'INPS tra i 4,2 miliardi (eliminazione del solo differimento) e i 15,6 miliardi di euro (eliminazione di entrambi i meccanismi) solo per l'anno 2025.
Per questo la Corte sceglie lo strumento del rinvio con termine, già utilizzato in precedenza con le ordinanze n. 207/2018 e n. 97/2021. Si tratta di una forma di "dialogo istituzionale" con il legislatore: la Corte riconosce che la scelta su come riformare il sistema, distribuendo l'impatto su più esercizi finanziari, definendo la gradualità degli interventi, spetta al Parlamento, titolare della discrezionalità politica e della gestione dei conti pubblici.
Ma questa disponibilità ha un limite preciso: il 14 gennaio 2027. A quella data, se non sarà stata varata una riforma che pianifichi la progressiva eliminazione dei meccanismi dilatori, la Corte valuterà se procedere alla dichiarazione di illegittimità costituzionale.
Cosa cambia per i dipendenti pubblici: le novità attese
L'ordinanza non produce effetti immediati sui singoli lavoratori. Ma definisce un quadro di attese concrete.
Nel breve periodo (entro fine 2026), il legislatore dovrà varare una riforma organica che preveda:
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un piano progressivo di riduzione e tendenzialmente eliminazione del differimento annuale del TFS;
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una revisione della rateizzazione, almeno per i trattamenti di importo medio-basso;
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possibilmente, l'introduzione di un meccanismo di rivalutazione monetaria per le somme erogate in ritardo, a compensazione degli effetti dell'inflazione.
Dal 1° gennaio 2027 (già previsto dalla Legge di Bilancio 2026), il termine di attesa scenderà da dodici a nove mesi ma solo per chi matura i requisiti da quella data.
Se il legislatore non agirà, la sentenza che seguirà l'udienza del 14 gennaio 2027 potrebbe eliminare i meccanismi dilatori con effetti erga omnes, aprendo la strada al pagamento tempestivo del TFS e al riconoscimento della rivalutazione monetaria anche per i trattamenti già erogati in ritardo.
I soggetti coinvolti
Le norme contestate si applicano a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni indicate all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, incluse nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche: ministeri, enti locali, scuola, forze dell'ordine, magistratura, sanità pubblica e molte altre categorie. Si stima che ogni anno siano diverse centinaia di migliaia i lavoratori che vanno in pensione per raggiunti limiti di età e che attendono il TFS.
La posizione dell'INPS e del Governo
L'INPS aveva chiesto alla Corte di restituire gli atti ai giudici rimettenti per una nuova valutazione, sostenendo che gli interventi normativi del 2025 dimostravano la non inerzia del legislatore. La Corte ha respinto questa impostazione.
L'Avvocatura dello Stato, per conto del Presidente del Consiglio, aveva invece difeso la vigente disciplina richiamando le difficoltà di bilancio anche legate ai conflitti internazionali e alle tensioni sui dazi e la necessità di non compromettere l'equilibrio del sistema previdenziale.
La Corte ha preso atto di queste preoccupazioni, ma ha chiarito che esse non possono giustificare indefinitamente la compressione di un diritto costituzionalmente garantito come la giusta retribuzione.
Il quadro costituzionale e convenzionale
Il parametro centrale è l'art. 36 della Costituzione che garantisce al lavoratore una retribuzione proporzionata e sufficiente nella sua componente anche differita. I tre TAR rimettenti avevano sollevato anche la violazione dell'art. 117, comma 1, Cost. in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU (tutela della proprietà), considerando il credito da TFS come un "bene" già entrato nel patrimonio del lavoratore nel momento in cui maturano i requisiti per il pensionamento.
La Corte, pur non pronunciandosi ancora nel merito di questi profili, li ha ritenuti ammissibili e li riesaminerà nell'udienza del gennaio 2027.
Verrebbe da sperare che il governo non faccia in tempo a porre rimedio.
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