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Ferie estive, a ore e frazionate. La guida completa per infermieri/ostetriche

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 04/06/2026

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

Quante ferie mi spettano in un anno? E se sono stato appena assunto? Se ho un contratto part-time? Le ferie estive possono essere frazionate?

A queste ad altre domande risponderemo di seguito co un una piccola guida.

 

L’istituto delle ferie è regolato dall’articolo 35 del CCNL 2022/24.

Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo, al dipendente spetta la retribuzione di cui agli art. 19, comma 1, del CCNL dell’1.9.1995 (Ferie e Festività) come integrato dall’art.23, comma 4, del CCNL del 19.4.2004 (Disposizioni particolari).

 

L’art. 35 del contratto stabilisce i diritti ordinari in materia di ferie. Il personale ha diritto a un periodo di ferie retribuito, così articolato:

  • 28 giorni lavorativiper chi lavora su 5 giorni (sabato non lavorativo),
  • 32 giorniper chi lavora su 6 giorni settimanali.

I neoassunti, nei primi tre anni, maturano invece:

  • 26 giorni(su 5 giorni lavorativi),
  • 30 giorni(su 6 giorni lavorativi).

A questi si aggiungono 4 giornate di riposo per le festività soppresse, che vanno utilizzate nell’anno solare e non sono monetizzabili. È considerato festivo anche il giorno del Santo Patrono, se cade in un giorno lavorativo.

Le ferie devono essere pianificate in accordo tra dipendente e Azienda, tenendo conto delle esigenze di servizio. L’azienda è tenuta a garantire e favorire la fruizione delle ferie, anche attraverso comunicazioni formali. Le ferie non godute per motivi di servizio possono essere monetizzate solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

 

 “Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 11. Esse sono fruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.”

 

Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative, se il dipendente viene licenziato senza preavviso o viene ritenuto dalla commissione medica “inidoneo a qualsiasi proficuo lavoro” o non più in grado di svolgere alcuna mansione (normalmente in seguito a grave malattia).

 

Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno quindici giorni continuativi di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre o, alternativamente, in caso di dipendenti con figli in età compresa nel periodo dell’obbligo scolastico che ne abbiano fatto richiesta, nel periodo 15 giugno-15 settembre al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivate ragioni di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto.

In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo.

 

Ferie solidali e smaltimento dell’arretrato

Ulteriori novità arrivano dagli articoli 36 e 38:

  • Art. 36: le ferie pregresse possono essere smaltite durante il preavviso o appunto fruite ad ore grazie alla nuova disciplina.
  • Art. 38: viene potenziato il meccanismo delle ferie solidali, per permettere ai dipendenti di donare giorni di ferie o riposi ad altri colleghi che debbano assistere figli minori con gravi patologie. La misura, già presente nei contratti precedenti, viene ora ampliata e può essere estesa anche all’assistenza di parenti di primo grado, su confronto aziendale.

Le giornate cedute devono eccedere le 4 settimane minime obbligatorie previste dalla legge. La cessione è gratuita, volontaria e può raggiungere un massimo di 30 giorni per domanda.

 

Ferie ad ore: cosa cambia

Introdotta dall’art. 37 del contratto, la nuova disciplina consente ai dipendenti del comparto sanità di utilizzare, su richiesta, le ferie non godute relative ad anni precedenti anche in formato orario. L’obiettivo è ampliare la fruibilità delle ferie, spesso accumulate a causa della cronica carenza di personale e dei ritmi sostenuti nei reparti.

Questa nuova modalità:

  • è volontaria;
  • si applica solo alle ferie pregresse, non a quelle maturate nell’anno in corso;
  • esclude le quattro giornate previste dalla legge 937/77 (le ex festività soppresse);
  • richiede una programmazione specifica con l’Azienda ed è vincolata alla compatibilità con l’organizzazione del lavoro della struttura.

Il monte ore annuale viene calcolato in base alla giornata lavorativa convenzionale (art. 27) e adattato anche per i lavoratori part-time. Se invece il dipendente fruisce dell’intera giornata di ferie, il monte ore viene decurtato proporzionalmente.

Questa modalità potrà essere modificata o confermata nel prossimo rinnovo contrattuale, trattandosi di una sperimentazione.

 

 

Sono stato assunto per la prima volta nella pubblica amministrazione, quante ferie mi spettano?

Ai dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione per i primi tre anni di servizio, comprensivi anche dei periodi lavorati presso altre pubbliche amministrazioni, spettano 26 giorni di ferie in caso di articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni, oppure 30 giorni di ferie in caso di articolazione dell'orario di lavoro su sei giorni. Dopo tre anni di servizio, anche a tempo determinato, spettano rispettivamente 28 giorni lavorativi e 32 giorni lavorativi.

 

Se ho un contratto Part- Time?

I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.

  • I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno ed il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera.  
  • I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un periodo di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.

 

Mi spettano anche durante il periodo di prova?

In caso di recesso a seguito del periodo di prova la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.

 

Se non sono in servizio maturo lo stesso i giorni di ferie?

Questo avviene in caso di:

  • ferie
  • malattia
  • congedo di maternità obbligatoria
  • congedo matrimoniale
  • permessi vari (donazione del sangue, 104, permessi sindacali, partecipazione a concorsi, 150 ore per studio)

Le ferie non vengono maturate invece in caso di congedo di maternità facoltativo.

 

Se sono esposto a rischio radioattivo ho diritto ad un periodo di ferie aggiuntivo?

Al personale esposto in modo permanente al rischio radiologico, competono 15 giorni di ferie aggiuntive da fruirsi in una unica soluzione.

 

Mi vengono pagate le indennità durante le ferie?

Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.

 

Se mi ammalo durante le ferie?

Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L'amministrazione deve essere stata posta in grado di accertarle con tempestiva informazione.

 

Le assenze per malattia riducono i giorni di ferie spettanti?

No. Le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio.

 

Il sabato e/o la domenica incluse nel periodo di ferie come viene considerato?

I riposi settimanali spettanti a ciascun dipendente sono 52 all'anno, indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie. Quindi il sabato e la domenica (a secondo che la propria settimana lavorativa sia su 5 o 6 giorni) non è considerato giorno di ferie.