Permessi e congedi 104 sono penalizzanti per la Pensione anticipata ? Cosa dice la normativa
Per andare in pensione prima dell’età anagrafica prevista, secondo quella che fu la Riforma Fornero, nel conteggio degli anni previsti, entravano solo i giorni di effettivo lavoro e non quelli coperti da contributi figurativi, eccezione per infortuni, maternità, malattia e servizio di leva e quindi, di conseguenza non venivano contati i giorni in cui un lavoratore è stato assente grazie alla legge 104/1992 (che concede giorni di permesso retribuiti per l’assistenza di un disabile a carico) ed addirittura il congedo parentale.
Volendo fare una stima si parlava di 180 giorni a figlio nel caso di congedo parentale e di 3 giorni al mese per il caso della 104, che possono sembrare pochi, ma nella vita di un genitore di figlio disabile diventano anni.
Con la legge n. 147/2013 (Legge di stabilità per il 2014) è stata corretta la riforma delle pensioni Fornero, ad essere modificato l'articolo 6, comma 2 quater della Legge n. 14/2012 escludendo dal calcolo delle penalizzazioni ai fini della pensione anticipata “i congedi e i permessi concessi ai sensi dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
Restano esclusi dalla penalizzazione:
- i giorni di permesso per la donazione di sangue ed emocomponenti
- i congedi parentali di maternità e paternità
- i permessi mensili per assistere i portatori di handicap grave
- i permessi fruiti dal lavoratore con grave disabilità
- il prolungamento del congedo parentale di tre anni fino al dodicesimo anno di età, spettante ai genitori di bambini disabili in condizione di gravità.
Anche il congedo straordinario è escluso dalle penalizzazioni per pensione anticipata.
La legge n. 190/2014 (Legge di stabilità per il 2015) ha stabilito che le pensioni anticipate non potranno subire alcuna penalizzazione dal 1/1/2015 anche per quanti accederanno alla pensione senza aver maturato il requisito anagrafico dei 62 anni. La validità di tale concessione era stabilita fino al 31/12/2017, ma con l'articolo 1, comma 194 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) viene definitivamente cancellato il sistema di decurtazioni sulla pensione anticipata per chi non ha raggiunto il 62° anno di età.
Si ricorda che la legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016 – art. 1 – comma 299), introducendo il comma 113 all'articolo 1 della legge n. 190/2014, ha reso la depenalizzazione retroattiva, prevedendo l'abolizione del taglio applicato sulla pensione anticipata, a coloro che sono andati in pensione nel periodo 2012-2013-2014, i quali, però, non recupereranno quanto già perso, ma potranno usufruire del trattamento pensionistico “intero”, a partire dal 1° gennaio 2016.
da Inail