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Nessuna copertura assicurativa per l'infermiere che non è in regola con gli ECM

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 13/01/2021 vai ai commenti

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Dal meccanismo di bonus malus alla inoperatività della copertura assicurativa per chi non assolve almeno al 70% dei crediti formativi previsti, sono alcune delle misure previste dallo schema di decreto regolamento, richiamato dalla Legge Gelli, che dopo un anno di stop, verrà discusso in Conferenza Stato- regioni, il 18 gennaio - Scherna di decreto legge Gelli 

Il regolamento consta di 3 titoli e 16 articoli, vediamo quelli di maggiore interesse.

Per quanto riguarda le professioni sanitarie, l’articolo 3, comma 4, specifica che l'esercente la professione sanitaria possa essere garantito da copertura assicurativa anche aderendo a convenzioni o polizze collettive tramite strutture, sindacati e rappresentanze istituzionali delle professioni sanitarie e che l'esercente possa essere garantitoda coperture stipulate direttamente dalla struttura.

Ed ancora, al comma 8, si stabilisce che per valorizzare l'obbligo formativo viene prevista: l'inoperatività delle coperture in caso di assolvimento di un numero di crediti in materia di educazione continua inferiore al 70% dei crediti relativi al triennio formativo antecedente alla data di verificazione del danno, fermo restando l'onere della prova dell'adempimento a carico dei responsabili o dalle strutture interessate dalla richiesta risarcitoria; la non opponibilità dell'eccezione al dannegiato nel caso di azione diretta e nell'ipotesi di copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti la professione sanitaria prestata dalle strutture attraverso analoghe misure, salvo il diritto di rivalsa dell'impresa assicurativa o della struttura nei confronti dell'assicurato o del responsabile.

 

Meccanismo Bonus- Malus
 
All’articolo 3 comma 7, si stabilisce che, al fine di calmierare il premio, previo preavviso di 90 giorni, si prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio di tariffa in vigore all'atto della nuova stipula o del rinnovo in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso della durata contrattuale e al numero di sinistri chiusi con accoglimento della richiesta, nonché la variazione in diminuzione in relazione all'assolvimento certificato nel triennio precedente dell'obbligo formativo e di aggiornamento previsto dalla normativa vigente 

 

Le previsioni dell'articolo 3 si applicano per i fatti generativi di responsabilità che si sono realizzati a decorrere dal 31 dicembre 2022, termine del triennio formativo 2020-2022.