Non aveva eseguito prescrizione medico, annullata sanzione per infermiera
Ancora una volta il Nursind è stato al fianco degli infermieri appoggiando la causa di una propria iscritta la quale era stata ingiustamente accusata da un medico durante lo svolgimento della propria attività lavorativa.
Facciamo un passo indietro…
Lo scenario è un’Unità Operativa di un ASL romana, i protagonisti sono un medico e un’infermiera; durante il turno di lavoro i due professionisti sanitari si sono trovati in condizione di dover assumere una decisione in merito ad un eventuale pratica tecnico-assistenziale, nello specifico l’inserimento di un sondino nasogastrico, da intraprendere nei confronti di un assistito. A seguito di una prescrizione di trattamento da intraprendere emanata dal medico, l’infermiera, in virtù della posizione di garanzia di cui è titolare nei confronti del paziente, chiede spiegazioni sulla motivazione di quella prescrizione. Questo, provoca una reazione negativa del medico, il quale considera il comportamento della dipendente, non collaborativo, poco rispettoso (tesi negata da molteplici testimonianze, prima su tutti quella del paziente) e tale da porre in discussione la scelta medica; marcando come la pratica andava eseguita. Viene, quindi, inviata segnalazione di insobordinazione all’upd nei confronti dell’infermiera. In prima istanza la sanzione disciplinare era la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un massimo di 10 giorni, salvo poi ridurre il provvedimento disciplinare un rimprovero scritto ai sensi dell’art.66 comma 3 del CCNL del 21 maggio 2018.
Figura dell’infermiere
Tuttavia, è opportuno ricordare che l’infermiere è il professionista in possesso di titolo Universitario, iscritto all’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) e responsabile dell’assistenza infermieristica generale come sancito in passato dal D.M. 739/94. Il decreto, specifica all’articolo 1 punto 3 come l’infermiere pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico.
Inoltre, l’assistenza infermieristica è di natura tecnica, relazionale, educativa; essa è fondata su competenze cognitive, comunicative e gestuali, acquisite nel Corso Universitario di Laurea in Infermieristica, e sviluppate con la formazione post-base e permanente, con l’esperienza, con la ricerca.
La causa
L’infermiera, consapevole della lecità della sua azione, ritenuta la contestazione formalmente irregolare sotto una pluralità profili e comunque palesemente infondata nel merito, ha impugnato la causa sostenuta dal sindacato degli infermieri e come riportato nella nota sottoscritta dal segretario provinciale Nursind Stefano Barone, il Tribunale del Lavoro di Roma con sentenza n.1426/2021 ha confermato che l’infermiere non è mero esecutore di ordini ma gode di propria autonomia nell’esercizio della propria professione essendo responsabile della presa in carico del paziente e proprio in virtù di tale posizione, nell’ambito delle prerogative che gli sono proprie e che esplica anche in concorrenza con il medico nel rispetto delle rispettive sfere di competenza, ha il diritto/dovere di esporre dubbi o chiedere spiegazioni.
In definitiva, il Tribunale, accogliendo le il ricorso dalla lavoratrice, ha ritenuto infondata la sanzione disciplinare confermando quello che il Nursind, sulla base dell’evoluzione della normativa sulla professione infermieristica, sostiene da tempo ossia il riconoscimento delle competenze e responsabilità della professione infermieristica; annullando il rimprovero scritto.