Iscriviti alla newsletter

Fuori dal comporto tutti i periodi di assenza dei lavoratori fragili. Ecco a partire da quando

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 15/05/2021 vai ai commenti

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

Con il comma 1 dell’articolo 15, “Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità”, del decreto Sostegni,  il legislatore è nuovamente intervenuto sulle tutele in favore dei lavoratori “fragili”, estendendo fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a degenza ospedaliera e precisando che la tutela è riconosciuta al lavoratore laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità di lavoro.

Al tempo stesso, ha stabilito che il suddetto periodo, che attiene alla disciplina del rapporto di lavoro, non deve essere computato ai fini del termine massimo previsto per il comporto, sulla base degli specifici contratti di riferimento.

Sennonché, in base al successivo comma 3 dello stesso articolo 15, la disciplina del novellato articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, come modificato dal decreto Sostegni, si applica soltanto a partire dal 1° marzo 2021.

Sorgeva quindi il dubbio, se tutti gli altri periodi, antecedenti al 1°marzo 2021 fossero esclusi dal comporto.

Senonché, con un emendamento approvato dalle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato nella notte di lunedì, si introduce una modifica al più volte citato art. 15 del D.L. 41/2021 mediante la quale viene disposta l’esclusione dal computo dei limiti massimi di assenza per malattia di tutti i periodi di assenza verificatisi a decorrere dal 17 marzo 2020.

da il Sole 24 ore