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Recupero riposo in 3 giorni e non in 7. Equiparare il nuovo CCNL infermieri a quello dei medici

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 17/09/2021 vai ai commenti

Contratto Nazionale

Prevedere il recupero del riposo mancato entro tre giorni e non sette, per permettere all’infermiere un miglior recupero psico-fisico, equiparando la norma a quella prevista per la dirigenza medica, è la richiesta di NurSind al tavolo delle trattative contrattuali.

 

La Costituzione stabilisce che il riposo settimanale, così come le ferie annuali, non può essere oggetto di rinuncia da parte del lavoratore. Ciò a conferma della grande importanza che il nostro ordinamento attribuisce al riposo del dipendente. In effetti, la regolare fruizione del riposo incide anche sulla salute e sulla sicurezza del dipendente sul luogo di lavoro. Oltre alla Costituzione anche la normativa ordinaria sull’orario di lavoro parla di riposo settimanale.

 

Il riposo giornaliero delle 11 ore è previsto, senza deroghe oggi, dall’articolo 7 del D. Lgs 66/2003 che recita testualmente: “Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità”.

 

Nel caso in cui si deroghi al riposo giornaliero, devono essere predisposti periodi equivalenti di riposi compensativi, da riconoscere in un momento immediatamente successivo al carico di lavoro aggiuntivo che non ha permesso l’interruzione di 11 ore. Nel caso in cui non sia oggettivamente possibile la compensazione, devono essere concesse al lavoratore misure appropriate di protezione.

La nuova bozza del CCNL comparto sanità, all’articolo relativo all’orario di lavoro, ricalca l’attuale contratto, prevedendo ancora una volta che il recupero del periodo di riposo non fruito, per il completamento delle undici ore di riposo, se non avviene immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso, potrà essere fruito nei successivi sette giorni fino al completamento delle undici ore di riposo.

Al tavolo delle trattative, Andrea Bottega, segretario nazionale NurSind, ha chiesto, di modificare i tempi di recupero del riposo, portandoli da 7 a 3 giorni, uniformando il contratto degli infermieri a quello della dirigenza medica che al comma 8 dell’articolo 28 (orario di lavoro), recita: (…)deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un’unica soluzione, nei successivi tre giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo.

Il recupero del riposo dei tre giorni, è inoltre decisivo per il recupero psico- fisico del lavoratore. Oggi è scientificamente provato che un lavoratore stanco in sanità, mette a rischio la propria salute  e quella dei pazienti. Il rischio di incorrere in errore risulta maggiore quando gli infermieri hanno svolto turni straordinari (Rogers et al., 2004) e non hanno usufruiti del riposo. Gli straordinari oltre le 12 ore incrementano 3 volte il rischio di cadere in errore e più del doppio il rischio di incorrere in un quasi-errore. Senza la corretta gestione della stanchezza e la messa in atto di interventi appropriati, la sicurezza del paziente e degli operatori continuerà ad essere a rischio.