Infermiere condannato per aver posizionato catetere vescicale senza consenso informato
Il rifiuto del paziente deve far desistere il sanitario dall’apporre qualsiasi trattamento, secondo quanto stabilito dagli art.32 della Costituzione, comma 2…”nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” e art. 13, che garantisce l’inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla salvaguardia della proprio salute e della propria integrità psico-fisica, nonché dalla L. n.833/1978, che esclude la possibilità d’accertamenti e trattamenti sanitari contro la volontà del paziente.
Con questo principio, la Cassazione, con la sentenza n. 38914 del 18 marzo – 24 settembre 2015, condannava un infermiere, che con costrizione, aveva sottoposto un paziente, al trattamento sanitario di posizionamento di catetere vescicale.
I fatti
La Corte di Appello di Trieste confermava la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Udine, con la quale T.S. era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione, perché, nella sua veste di infermiere, costringeva un paziente a subire l’applicazione di un catetere vescicale, pur a fronte del rifiuto opposto da quest’ultimo, colpendolo dapprima alle mani con degli schiaffi e costringendolo con la forza e, quindi, strattonandolo (il tutto urlando all’indirizzo del paziente con fare minaccioso e bestemmiando ripetutamente) e da ultimo, in conseguenza della reazione fisica del M. che si dimenava, lo immobilizzava con delle polsiere, portando a termine il posizionamento del catetere, con le aggravanti di aver commesso il fatto approfittando di circostanze personali (anziana età della persona offesa) , tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, con abuso dei poteri e/o violazione dei doveri inerenti al pubblico servizio svolto.
La Cassazione
La Cassazione confermava la condanna. A nulla sono valse le disamine della difesa, che argomentava la necessità della procedura volta a garantire lo stato di salute del paziente.
L’infermiere imputato si è infatti appellato allo “stato di necessità” art. 54 del c.p., infatti la perizia di un medico, riteneva che ci fossero segni riconducibili ad “un globo vescicale", ma la richiesta è stata rigettata dalla corte, perché nel caso di specie non si evinceva il pericolo grave, né l’urgenza, giacché il ristagno urinario, dopo l’inserimento del catetere corrispondeva solo a 300 cc di urina.
Secondo la Cassazione gli elementi centrali sono costituiti dal rifiuto espresso in modo categorico dal paziente e dalle particolari condizioni di fragilità in cui si lo stesso si trovava.
Il rifiuto del paziente deve far desistere il sanitario dall’apporre qualsiasi trattamento, secondo quanto stabilito dagli art.32 della Costituzione, comma 2…”nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” e art. 13, che garantisce l’inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla salvaguardia della proprio salute e della propria integrità psico-fisica, nonché dalla L. n.833/1978, che esclude la possibilità d’accertamenti e trattamenti sanitari contro la volontà del paziente.
In conclusione il professionista sanitario non può operare alcun trattamento o procedura senza il consenso del paziente. Un consenso che deve essere espresso coscientemente da un paziente che sia stato debitamente informato e pienamente consapevole dei rischi e benefici della procedura.
I trattamenti sanitari non devono mai superare il limite della libertà personale del paziente, altrimenti si configura il reato di violenza privata art. 610 c.p. …”chiunque con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa”. La pena è la reclusione fino a 4 anni.
Nel caso in questione la condanna commissionata è di mesi quattro di reclusione, con le attenuanti generiche e la diminuente per il rito abbreviato, oltre al pagamento delle spese processuali.
L’azienda di appartenenza gli ha inflitto una sanzione disciplinare, con la sospensione del servizio e della retribuzione per 10 giorni.