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Sicurezza sul lavoro: tutto quello che devi sapere sul rischio biologico

Vincenzo Rauccidi
Vincenzo Raucci
Pubblicato il: 21/12/2021 vai ai commenti

AttualitàProfessione e lavoro

Premessa

 

Quello della sicurezza sul lavoro è un problema di grande attualità.

Secondo i dati di ILO (International Labour Organization), ogni 15 secondi, nel mondo, un lavoratore muore sul lavoro a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale e, sempre ogni 15 secondi, 153 lavoratori hanno un infortunio sul lavoro.

Si stima che, ogni giorno, 6.300 persone muoiono a causa di incidenti sul lavoro o malattie professionali, causando più di 2,3 milioni di morti all’anno. Gli incidenti che si verificano annualmente sul posto di lavoro sono 317 milioni, molti dei quali portano ad assenze prolungate dal lavoro per malattia. Il costo umano di queste tragedie quotidiane è enorme e l’onere economico causato dalle scarse pratiche di messa in sicurezza dei luoghi di lavoro è stimato essere ogni anno nel 4% del prodotto interno lordo mondiale.

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Un infortunio sul lavoro è un evento dovuto ad una causa violenta ed esterna, che produce lesioni traumatiche ad un individuo durante lo svolgimento della sua attività lavorativa. E’ importante ricordare che per infortunio sul lavoro si intende anche il cosiddetto “infortunio in itinere“. Questo comprende gli infortuni occorsi al lavoratore:

  • nel tragitto per recarsi o tornare dal luogo di lavoro a casa
  • durante gli spostamenti da una sede di lavoro ad un’altra
  • nei tragitti per usufruire del pasto (nel caso in cui non sia presente una mensa aziendale)

L’infortunio è considerato tale, e quindi suscettibile ad indennizzo, se comporta la morte o inabilità per il lavoratore, permanente o temporanea, e se per esso siano necessari più di tre giorni di astensione dal lavoro.

Sono coperti anche tutti gli infortuni sul lavoro che sono direttamente causati dal lavoratore stesso per negligenza, impudenza o imperizia.
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Lo scopo di questa serie di articoli è quello di porre all’attenzione delle nostre numerose lettrici e altrettanto numerosi lettori la questione della sicurezza sul lavoro che, tra i tanti temi che ci affliggono e che sono legati al nostro quotidiano lavorativo, è sicuramente uno dei più importanti.

Ovviamente ci occuperemo di sicurezza negli ambienti sanitari, che è il tema che più ci riguarda.

Settimanalmente pubblicheremo 8 articoli, rispettando il seguente indice:

  1. Rischio biologico
  2. Rischio muscoloscheletrico parte 1: sollevamento pesi
  3. Rischio muscoloscheletrico parte 2: scivolamento e cadute
  4. Stress ed “esaurimento nervoso”
  5. Violenza e “mobbing”
  6. Orario di lavoro
  7. Abuso di sostanze
  8. Rischio chimico

 

1. Rischio biologico

Il rischio biologico è uno dei più diffusi in ambito sanitario.

Per definizione, il rischio biologico, detto anche Biorischio è quella tipologia di rischio derivante dall’esposizione del soggetto ad agenti o sostanze di origine biologica potenzialmente dannosi per la salute degli esseri viventi, nel nostro caso, dei lavoratori.

Fonti di rischio biologico dunque sono da considerare microorganismi, virus, tossine e batteri.

Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro il rischio biologico è disciplinato dal D.lgs 81/08 (detto anche “Testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro, che ha riordinato e riformato le principali norme previgenti in materia, andando ad abolire tutte le leggi emanate a partire dagli anni 50 fino al 2008, inclusi la 626/94, la 494/96 e la 493/96) al Titolo X "ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI", dove all’articolo 267 vengono fornite innanzitutto 3 definizioni per inquadrare meglio questa tipologia di rischio:

  • agente biologico - qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
  • microrganismo - qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
  • coltura cellulare - il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

L'articolo 268 continua fornendo una classificazione degli agenti biologici, effettuando una divisione in 4 gruppi in base al rischio di infezione.

I gruppi sono i seguenti:

  • Gruppo 1 - nel quale sono riportati gli agenti biologici che presentano poche probabilità di causare malattie sui soggetti umani;
  • Gruppo 2 - che comprende gli agenti che possono causare malattie e costituire un rischio per i lavoratori, con poca probabilità di propagazione nella comunità e per cui sono disponibili efficaci misure di profilassi e terapia;
  • Gruppo 3 - di cui fanno parte agenti che possono causare malattie gravi e costituire un serio rischio per i lavoratori, con probabilità di propagazione nella comunità e per cui, comunque, sono disponibili efficaci misure di profilassi e terapia;
  • Gruppo 4 - nel quale vengono classificati gli agenti biologici che possono provocare malattie gravi e costituire un serio rischio per i lavoratori, con alto rischio di propagazione nella comunità e per cui, di norma, non sono disponibili efficaci misure di profilassi e terapia.

Nel testo unico, all'Allegato XLVI è presente un elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4.

 

Quali sono gli obblighi per il datore di lavoro?

Il Capo II del Titolo X elenca gli obblighi per il datore di lavoro dell'azienda che utilizza agenti biologici, si tratta di adempimenti o misure da applicare, essi sono:

  • Valutazione del rischio Biologico di cui all'art. 271;
  • Misure tecniche, organizzative, procedurali di cui all'art. 272;
  • Misure igieniche di cui all'art. 273;
  • Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie di cui all'art. 274;
  • Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari di cui all'art. 275;
  • Misure specifiche per i processi industriali di cui all'art. 276;
  • Misure di emergenza di cui all'art. 277;
  • Informazioni e formazione specifica per i lavoratori di cui all'art. 278;

Valutazione del Rischio Biologico

Ai sensi dell'articolo 271, il datore di lavoro, nello svolgimento della valutazione del rischio di cui all'articolo 17, deve tenere conto di tutte le informazioni relative alle caratteristiche degli agenti biologici utilizzati e delle modalità lavorative che possono essere considerate fonte di rischio, nello specifico deve tenere conto:

  • della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2;
  • dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
  • dei potenziali effetti allergici e tossici;
  • della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
  • delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
  • del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati;

Analogamente, il Documento di Valutazione dei Rischi dovrà essere integrato, a seguito dell'analisi, con i seguenti elementi:

  • indicazione delle fasi lavorative che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
  • indicazione del numero dei lavoratori addetti a tali fasi lavorative;
  • generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
  • indicazione dei metodi e delle procedure lavorative adottate, nonché delle misure preventive e protettive applicate;
  • indicazione del programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.

Ricordiamo inoltre che la valutazione andrà ripetuta in caso di cambiamenti al processo lavorativo che alterino i livelli di rischio biologico vanificando i provvedimenti e la valutazione precedente, contestualmente a ciò dovrà essere aggiornato il DVR.

 

Informazione e Formazione dei lavoratori sul Rischio Biologico

In caso di esposizione dei lavoratori al rischio biologico, il datore di lavoro è obbligato a fornire loro informazioni ed istruzioni riguardo a:

  • rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
  • precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
  • misure igieniche da osservare;
  • funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;
  • procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;
  • modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.

Sugli stessi argomenti dovrà essere effettuata la formazione e l'eventuale addestramento.

 

Quali riferimenti per i lavoratori?

Per tutti voi, care lettrici e cari lettori, esistono in ogni azienda gli RLS (i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza), una figura obbligatoria per le aziende il cui compito è quello di fare da portavoce, per gli altri dipendenti dell’impresa, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Rivolgetevi al vostro rappresentante ogni qualvolta abbiate il ragionevole dubbio che, all’interno del vostro Servizio, non vengono rispettate le norme sulla sicurezza.

 

Alla prossima settimana, per la prima parte dell’articolo sul rischio muscoloscheletrico: il sollevamento pesi.