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Sì al diritto al buono pasto se la mensa non è raggiungibile. La decisione del Consiglio di Stato

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 05/06/2023 vai ai commenti

La SentenzaLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

Negli ambienti lavorativi situati in sedi disagiate, garantire un pasto adeguato ai dipendenti rappresenta una sfida per l'Amministrazione. Secondo le disposizioni dell'articolo 55 del DPR n. 782 del 1985, l'ente pubblico è tenuto a istituire una mensa di servizio. Tuttavia, quando risulta impossibile attivarne il funzionamento, vi sono alternative previste dalla legge. L'Amministrazione può stipulare convenzioni con enti pubblici che gestiscono mense, appaltare il servizio o stringere accordi con esercizi privati. In alternativa, può optare per l'assegnazione di buoni pasto giornalieri, come stabilito dall'articolo 35 del DPR n. 254 del 1999, che costituisce un'opzione equivalente alle precedenti.

La decisione finale spetta all'Amministrazione, come sottolineato anche dal Tribunale, che evidenzia come essa debba valutare attentamente se attivare una mensa presso la sede di servizio, stipulare una convenzione con un servizio di ristorazione o concedere buoni pasto al personale. Nel caso in cui l'accesso alla mensa risulti impossibile, intendendo con ciò che l'Amministrazione non riesca ad assicurarne il funzionamento per alcuni dipendenti, e non siano state stipulate convenzioni con altri enti pubblici o ristoranti privati, l'unico rimedio concreto disponibile è rappresentato dall'assegnazione del buono pasto ai lavoratori.

A stabilirlo il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5007 del 19 maggio 2023

La possibilità di accedere o meno alla mensa deve essere valutata sulla base del criterio di buona fede, un principio generale del diritto che richiama il dovere di solidarietà sancito dall'articolo 2 della Costituzione italiana. Tale criterio, codificato nell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990, costituisce il fondamento dei rapporti tra cittadino e Amministrazione, richiedendo a entrambe le parti di bilanciare reciprocamente i propri interessi, indipendentemente da specifici obblighi contrattuali o norme specifiche. La giurisprudenza ha affermato l'importanza di tale bilanciamento in numerose occasioni, come nel caso della sentenza n. 20106/2009 della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile.

Pertanto, l'"impossibilità" di accedere alla mensa, rilevante per il diritto al buono pasto (in assenza di convenzioni con altre mense o ristoranti), sussiste anche quando richiederebbe ai lavoratori un sacrificio sproporzionato. Nel caso specifico in esame, risulta ragionevolmente sproporzionato pretendere che i dipendenti dell'aeroporto, situato al di fuori dell'abitato cittadino, debbano recarsi in città per usufruire della mensa presso la Questura, luogo a cui normalmente non avrebbero alcun motivo di recarsi. Dopo il pasto, essi dovrebbero poi tornare o recarsi nuovamente in servizio o fare ritorno a casa. Tutto ciò avviene a causa dell'incapacità dell'Amministrazione di assicurare ai dipendenti la possibilità di consumare il pasto in prossimità del luogo di lavoro.

La situazione evidenzia la necessità di trovare soluzioni adeguate per garantire il diritto dei dipendenti a un pasto adeguato, specialmente nelle sedi disagiate. L'Amministrazione, in virtù delle proprie responsabilità, dovrà affrontare questa sfida, valutando attentamente le opzioni disponibili e adottando misure che rispettino i principi di equità e solidarietà nei confronti del personale.

 

da Ius e management