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Infermieri da soli sui mezzi di soccorso, la questione dei protocolli

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 26/07/2023

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

Per la rubrica “gli aspetti giuridici della professione sanitaria”, accantonati i reati (vedi Raccolta articoli reati dei quali risponde l'infermiere),  proponiamo da oggi una mini rubrica sulla responsabilità dell’infermiere relativamente a determinate situazioni operative:

19 luglio - infermiere di sala operatoria

21 luglio - infermiere strumentista

24 luglio - infermiere di centrale operativa

26 luglio - infermiere nei mezzi di soccorso

28 luglio - infermiere di triage

31 luglio- infermiere in psichiatria

2 agosto -  infermiere e defibrillatore semiautomatico

 

Il modello di sistema di emergenza urgenza adottato in Italia, dal Dpr 27 marzo 1992 è quello del 118, ovvero il modello standard orders protocol system, caratterizzato dalla predisposizione di protocolli di comportamento, senza generalmente contatto via radio.

L’articolo 10 del Dpr  recita: Il personale infermieristico professionale, nello svolgimento del servizio di emergenza, puoÌ€ esse- re autorizzato a praticare iniezioni per via endovena e fleboclisi, nonché a svolgere le altre attivitaÌ€ e manovre atte a salvaguardare le funzioni vitali, previste dai protocolli decisi dal medico responsabile del servizio.

Nella prima parte in cui stabilisce che nello svolgimento del servizio di emergenza, l’infermiere può essere autorizzato a praticare flebloclisi ed iniezioni via endovenosa, è chiaramente riferito alla sua azione in emergenza extra - ospedaliera, in un contesto in cui non è presente il medico.

Le stesse considerazioni valgono per la seconda parte in cui recita a svolgere le altre attivitaÌ€ e manovre atte a salvaguardare le funzioni vitali, previste dai protocolli decisi dal medico responsabile del servizio. In questo caso siamo oltre le normali tradizionali attribuzioni dell’infermiere, fino a limiti non precisati e difficilmente precisabili.  

Le ambulanze con la sola presenza dell’infermiere sono le INDIA, su cui da anni imperversa proprio il dibattito sui protocolli d’azione. Va precisato che a tali protocolli si è giunti facendo proprio quanto la comunità scientifica internazionale ha elaborato in materia sia nella gestione di patologie traumatiche e non traumatiche, prevedendo le specifiche competenze dell'infermiere all'uopo adeguatamente e preventivamente formato; infatti, oltre alla formazione ed alle competenze conseguite dall'infermiere a seguito dello specifico corso di laurea, sono previsti ulteriori interventi formativi per accrescerne le competenze professionali al fine di metterlo nelle condizioni di poter affrontare il mandato che gli viene attribuito in questi contesti.

Come recita una nota del Ministero della Salute del 2012 “[…] l'attuale normativa nazionale e regionale, nello specifico del sistema dell'emergenza-urgenza sanitaria conferisce all'infermiere una specifica competenza che, in particolari situazioni, può comportare sia l'effettuazione di atti assistenziali e curativi salvavita che esser in grado di dar corso ad un primo inquadramento diagnostico dell'individuo, a seguito di una specifica formazione e nel rispetto di protocolli operativi stabiliti dal personale medico […]”.

Con buona pace, quindi, dei detrattori dell’autoambulanza “India” non esiste esercizio abusivo di atti propri della professione medica ma esercizio di atti di competenza “anche” della professione infermieristica, all'interno del sopradescritto ambito operativo e di propedeutica formazione post-laurea.

 

Da  Aspetti giuridici della professione infermieristica – Luca Benci