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Guida completa alle assenze prolungate

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 20/09/2023

Previdenza

Nella costante ricerca di risposte alle vostre domande, ci siamo imbattuti in una serie di interrogativi frequenti riguardo alle assenze per malattia. "Posso retrodatare il certificato di malattia?" "Cosa fare quando il medico di famiglia è assente?" "È possibile accorpare le ferie alla malattia?" Questi sono solo alcuni dei dubbi che ci pervadono quotidianamente dai nostri lettori.

Per semplificare la consultazione e fornire risposte tempestive, siamo lieti di annunciare il lancio della nostra nuova rubrica "Gestione delle Assenze per Malattia". A partire da lunedì 11 settembre, potrete trovare risposte esaurienti a queste e altre domande tre volte a settimana: ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Basta selezionare "Previdenza" dal menù a tendina per accedere a questa preziosa fonte di informazioni.

Vi invitiamo a unirvi a noi in questa avventura alla scoperta delle migliori pratiche per affrontare le sfide legate alle assenze per malattia e a condividere con noi le vostre domande e preoccupazioni. Siamo qui per fornire chiarezza e supporto nella gestione delle vostre assenze lavorative.

Questi gli appuntamenti settimanali: Ecco la nuova rubrica: Gestione delle Assenze per Malattia

 

In caso di malattia, la legge garantisce al lavoratore dipendente, sia la conservazione del posto che la retribuzione nei limiti fissati dal contratto.

Periodo di comporto

Il lavoratore ha diritto a conservare il proprio posto di lavoro per un determinato periodo (tale periodo è, appunto, chiamato “comporto”): questo significa che, durante il comporto, il dipendente non potrà mai essere licenziato. Viceversa, se l’assenza si protrae oltre tale periodo, il datore può licenziare il dipendente.

Come si calcola il periodo di comporto

Art 56 del CCNL 2019/2021

  1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso.

Al lavoratore che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.

Prima di concedere tale ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Azienda o Ente, dandone preventiva comunicazione all’interessato o su iniziativa di quest’ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell’organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

 

Periodi di malattia esclusi dal comporto

  • Assenze per malattia imputabili al datore di lavoro a causa della nocività delle mansioni o dell’ambiente di lavoro, che egli abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell’obbligo di sicurezza (art 2087 del Codice civile)
  • In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day – hospital, nonché i giorni di assenza dovuti all’effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il dipendente ha diritto all’intero trattamento economico previsto dai rispettivi CCNL.
  • Congedo per cure, articolo 7 del D.Lgs 119 del 18 Luglio 2011, non può superare i trenta giorni l'anno. Il congedo per cure non rientra nel periodo di comporto. Già in precedenza il Ministero del Lavoro era intervenuto ripetutamente su questo punto chiarendo che il periodo di congedo per cure diverse non è computabile, in quanto "ulteriore", nel periodo di comporto per malattia individuato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

 

Periodi di malattia che si conteggiano nel Comporto

  • Si conteggiano anche le giornate non lavorate (sabato, domenica, festività infrasettimanali) che cadono nel periodo di malattia
  • Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

 

Nel part time orizzontale la durata del comporto è uguale ai contratti a tempo pieno

Nel part time verticaleil compito di ridurre il periodo in relazione alla quantità della prestazione è affidato al giudice di merito (articolo 4 comma 2, dlgs 25 febbraio 2000 n.61.

 

Trattamento economico periodo di comporto

  • Per i primi nove mesi di assenza spetta l’intera retribuzione con esclusione di ogni altro compenso accessorio
  • Per i successivi tre mesi spetta il 90% della retribuzione
  • Per i restanti 6 mesi spetta il 50% della retribuzione

Nessuna retribuzione spetta negli ulteriori 18 mesi concessi per casi particolarmente gravi.

 

Il datore di lavoro non può licenziare il dipendente prima dello scadere del periodo di comporto a meno che non sussista una giusta causa di recesso.

Di contro una volta scaduto il periodo di comporto, se il dipendente non rientra a lavoro, il datore può procedere alla risoluzione del rapporto.

Il recesso va intimato per iscritto e tempestivamente con la relativa motivazione, cioè il superamento del periodo di comporto.

 

Secondo la giurisprudenza l’azienda non è tenuta ad avvisare il dipendente in malattia che sta per scadere il periodo di comporto (Cassazione 22/04/2008 n. 10352 e Cassazione 28/06/2006 n. 14891), ne è obbligata a concedergli d’ufficio le ferie maturate e non godute o a convertire automaticamente l’assenza per malattia in ferie al fine di evitare il licenziamento (Cassazione 04/06/1999 n.5528).

Art. 58 CCNL 2019/2021
Infortuni sul lavoro, malattie professionali e infermità dovute a causa di servizio

In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale o all’ abrogata infermità (infortunio o malattia) riconosciuta al dipendente da causa di servizio, seppure nei limiti di cui al successivo comma 2, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica certificata dall’ente istituzionalmente preposto e, comunque, non oltre il periodo di conservazione del posto pari a 18 mesi prorogabili per ulteriori 18 in casi particolarmente gravi. In tale periodo di comporto, che è diverso e non cumulabile con quello previsto per la malattia ordinaria, al dipendente spetta la retribuzione di cui all’art. 56 (Assenze per malattia).

Qual è la modalità di computo dei giorni ricadenti nel periodo di comporto, si usa il calendario comune o si computano convenzionalmente sempre 30 giorni?

Preliminarmente, si chiarisce che il dubbio interpretativo nasce dal fatto che il periodo di comporto (pari a 18 mesi), indicato dall’art. 56  del CCNL 2019/21, può essere calcolato anche come somma di più eventi morbosi verificatisi nel triennio. Da qui la necessità di trasformare il limite contrattuale da mesi a giorni e, conseguentemente, di comprendere se la determinazione dell’equivalente numero di giornate vada effettuata utilizzando il calendario comune ovvero, contando convenzionalmente 30 giorni per ciascun mese.

Superamento periodo di comporto, conservazione posto di lavoro anche senza richiesta dipendente

Le regole contrattuali stabiliscono espressamente che la concessione dell'ulteriore periodo di assenza non retribuita di 18 mesi, a seguito del superamento del periodo di comporto per malattia, è disposta dal datore del lavoro, se richiesta dal dipendente.

L’ARAN, nell’orientamento applicativo CFL/145, ipotizza che l'ente, nell'ambito delle proprie prerogative datoriali, possa in autonomia concedere l'ulteriore periodo. Per l’Agenzia, conclusosi il periodo di comporto, viene meno il divieto di licenziamento del lavoratore per malattia ed il datore di lavoro pubblico può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, adducendo a giustificazione solo e soltanto la circostanza dell’avvenuto superamento del periodo massimo di conservazione del posto.

Al fine di evitare la risoluzione del rapporto, superato il periodo massimo di conservazione del posto, previo accertamento delle condizioni di salute e su richiesta del lavoratore, l’ente può concedere al lavoratore la possibilità di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, sia pure non retribuito.

Con particolare riferimento alle modalità applicative, si evidenzia che, come espressamente ivi precisato, la concessione dell’ulteriore periodo di assenza non retribuita è disposta dal datore di lavoro su richiesta del dipendente. Poiché, nel CCNL non è prevista l’ipotesi di concessione dell’ulteriore periodo di 18 mesi in assenza della richiesta del lavoratore, la scrivente Agenzia non ritiene di poter esprimere alcuna valutazione in merito alle scelte che l’ente intenda adottare, quanto alla conservazione del posto attraverso la concessione dell’ulteriore periodo di assenza non retribuito o al contrario alla risoluzione del rapporto di lavoro. Nel caso di specie, la valutazione del bilanciamento dei concorrenti interessi delle parti (del lavoratore alla conservazione del posto e del datore di lavoro a ricevere una prestazione utile) lo può fare solo codesto Ente nell’ambito delle proprie prerogative datoriali.

Si segnala, per completezza informativa che, in relazione all’aspetto temporale e, in particolare, se ad una decisione non tempestivamente adottata dal datore di lavoro possa essere attribuita una valenza di “rinunzia alla facoltà di recedere dal rapporto di lavoro” utili indicazioni sono ricavabili dagli orientamenti giurisprudenziali espressi dalla Corte di Cassazione (in tal senso ad esempio: cfr. Corte di Cassazione – Ordinanza 11/09/2020 n. 18960

 

Malattia e periodo di comporto. Cosa succede nel passaggio da un’azienda ad altra per concorso o mobilità?

Un dipendente, cessato dal servizio per dimissioni da altra azienda e assunto da un nuovo ente, presso il nuovo datore di lavoro, ha diritto a usufruire di 18 mesi di malattia per causa di servizio senza sommare le precedenti assenze a tale titolo già intervenute nell’ambito del precedente rapporto di lavoro? I 18 mesi di malattia per causa di servizio spettano una sola volta durante l’attività lavorativa del dipendente? Relativamente alle particolari problematiche esposte, si ritiene utile precisare quanto segue:

  1. a) se un dipendente, già in servizio presso altro ente o amministrazione, anche di diverso comparto, è assunta successivamente da altra amministrazione, tramite concorso o altro strumento selettivo previsto dalla vigente legislazione in materia, le assenze per malattia intervenute nel primo rapporto di lavoro non possono essere computate nell’ambito del secondo, trattandosi di due autonomi e distinti rapporti di lavoro. Pertanto, anche in questa fattispecie, con l’estinzione del primo rapporto di lavoro, come sopra già detto, vengono meno tutte quelle situazioni soggettive che in quel rapporto trovavano il proprio fondamento. Conseguentemente, il periodo di comporto delle malattie imputabili a causa di servizio presso il nuovo ente ricomincia ex novo;
  1. b) diversamente accade solo nel caso della mobilità. Infatti, in base alle previsioni dell’art.30 del D.Lgs.n.165/2001, in tutti i casi di mobilità di personale tra enti o amministrazioni, non vi è costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, ma la continuazione del precedente rapporto, con i medesimi contenuti e caratteristiche, con un nuovo datore di lavoro. Quindi, a seguito dell’assegnazione al nuovo ente, non si costituisce nuovo rapporto, ma più semplicemente quello intercorrente con l’ente di precedente appartenenza prosegue, con i medesimi contenuti e caratteristiche, con il nuovo datore di lavoro. Conseguentemente, proprio perché si tratta della prosecuzione del precedente rapporto di lavoro, il nuovo datore di lavoro, ai fini dell’amministrazione del rapporto, relativamente ai vari istituti concernenti le diverse forme di assenze dal lavoro (aspettative, ferie, malattia, ecc.), potrà tenere conto, ai fini del rispetto delle regole e degli eventuali limiti quantitativi stabiliti dalla disciplina contrattuale, anche di quelle già fruite per il medesimo titolo presso l’amministrazione di originaria appartenenza.

 

Gli articoli già pubblicati

11/09 Introduzione alle Assenze per Malattia

13/09 Notifica delle Assenze

15/09 Certificati Medici

18/09 La visita fiscale