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Malattia bambino: le assenze dal lavoro per assistere i propri figli

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 24/11/2023 vai ai commenti

Previdenza

Nella società odierna, la conciliazione tra la vita familiare e il lavoro è una sfida cruciale per molte famiglie. È per questo che siamo lieti di presentarvi una nuova rubrica sanitaria dedicata alla "Tutela della Maternità e Paternità". Pubblicata ogni lunedì, mercoledì e venerdì a partire dal 13 novembre, nella sezione PREVIDENZA, questa rubrica si propone di offrire informazioni e risorse preziose per tutti coloro che cercano di bilanciare le responsabilità familiari con la loro carriera.

Quando si è genitori, conciliare la vita familiare con quella lavorativa è difficile, e lo diventa ancor di più quando i figli si ammalano, che sia un malessere passeggero o una malattia grave, il genitore ha diritto a dei permessi retribuiti e non.

La legge ed i contratti collettivi applicati prevedono diverse tutele a seconda del tipo di malattia del figlio, grave, cronica o meno, ed in base all’età del bambino.

Il testo al quale bisogna fare riferimento, ed al quale fa riferimento anche il CCNL comparto sanità è il Testo Unico Maternità/paternità.

Se sei un lavoratore dipendente, hai diritto, in alternativa all’altro genitore lavoratore subordinato, ad assentarti dal lavoro per la malattia di ciascuno dei tuoi figli, anche adottivi, con le seguenti modalità:

  • per tutto il periodo corrispondente alla malattia del bambino, se tuo figlio ha un’età non superiore a 3 anni;
  • per un limite massimo di 5 giorni lavorativi all’anno, se tuo figlio ha un’età compresa tra 5 e 8 anni. 
  • Dopo gli 8 anni nessun diritto.

Per fruire di questa agevolazione è necessario presentare un certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, oltre ad un’autocertificazione in cui si dichiari che l’altro genitore non si è assentato dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.

Durante i congedi per malattia del bambino non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia.

La possibilità di fruire di congedi per la malattia del figlio è stata riconosciuta indipendentemente dalla natura dello stato morboso, acuto o cronico, da ogni modificazione dello stato di salute, da ogni alterazione anatomica o funzionale dell’organismo ricomprendendovi anche la fase della convalescenza, periodo in cui il bambino deve recuperare le proprie normali condizioni biopsichiche.

Quando la malattia del bambino dà luogo ad un ricovero ospedaliero, il genitore può chiedere di interrompere il decorso del periodo di ferie e fruire del congedo. In caso di malattia del bambino certificata si può interrompere il congedo parentale. In questo caso la presenza per assistenza è prevista per uno solo dei due genitori lavoratori dipendenti.

I genitori affidatari o adottivi hanno diritto, alternativamente, di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino con le stesse modalità previste per i genitori naturali:

  • fino a 6 anni per tutta la durata della malattia del bambino;
  • da 6 a 8 anni fino a 5 giorni lavorativi l’anno per ciascun genitore.

Inoltre, se all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore ha un’età tra i 6 e i 12 anni, il congedo per la malattia del bambino spetta nei primi tre anni dall’ingresso in famiglia, nel limite annuo dei 5 giorni lavorativi.

I periodi di congedo per la malattia del figlio non danno luogo ad alcuna retribuzione e sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.

Per i periodi di congedo per la malattia del figlio è dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita del bambino; dal terzo all’ottavo anno spetta una contribuzione figurativa ridotta.

I dipendenti pubblici hanno il diritto di assentarsi, nei primi 3 anni di età del bambino, sino a 30 giorni l’anno, con retribuzione al 100%.

 Permessi retribuiti per decesso o grave infermità del figlio

Il lavoratore può fruire di permessi retribuiti in caso di decesso o documentata grave infermità:

I permessi sono concessi per un massimo di 3 giorni all’anno. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.

I giorni di permesso devono essere utilizzati entro 7 giorni:

  • dal decesso;
  • dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità;
  • dall’accertamento della necessità di provvedere a specifiche cure.

I permessi retribuiti per decesso o grave infermità sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza a disabili, ovvero i permessi Legge 104.

 Congedo non retribuito di 2 anni per malattia figlio

Il lavoratore può anche richiedere un periodo di congedo non retribuito per gravi motivi.

Il congedo può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni nell’arco della vita lavorativa: non deve però essere confuso col congedo straordinario per l’assistenza di lavoratori disabili. L’aspettativa non retribuita, difatti, al contrario del congedo per l’assistenza di disabili non è considerata nell’anzianità di servizio né per la pensione (si possono comunque riscattare i periodi ai fini previdenziali).

I giorni festivi e non lavorativi sono compresi nel periodo di congedo non retribuito.

Rifiuto del permesso.

Il datore di lavoro non può negare al lavoratore il diritto all’assenza dal lavoro per malattia del bambino. L’eventuale rifiuto, opposizione o ostacolo all’esercizio del diritto comporta una sanzione amministrativa da 516 euro a 2.582 euro.

(Riferimenti Legislativi D.Lgs 151/2001).

 

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