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La formazione individuale. Dalla ricerca al tutor, come ottenere bonus fino a 32 crediti

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 04/07/2024 vai ai commenti

FormazioneProfessione e lavoro

Tra le modalità di acquisizioni crediti, c’è la formazione individuale, tra cui le attività formative non erogate da provider, ovvero:

  1. a) attività di ricerca scientifica:
  2. pubblicazioni scientifiche
  3. studi e ricerca
  4. corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica.
  5. b) tutoraggio individuale;
  6. c) attività di formazione individuale all’estero
  7. d) attività di autoformazione.

Per il triennio formativo in corso i crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale (voci a, b, c, e d) non possono complessivamente superare il 60% dell’obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le attività di docenza ( docente, relatore, tutor), attività di moderazione e di responsabile scientifico.

Il numero complessivo di crediti riconoscibili per la partecipazione ai corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale. Il medesimo limite del 20% si applica per le attività dell’autoformazione.

Attività di ricerca scientifica -Pubblicazioni scientifiche

I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science / Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:

- 3 crediti (se in posizione preminente: primo, secondo nome e/o ultimo nome o corresponding)

- 1 credito (se in posizione non preminente).

Attività di ricerca scientifica - Studi e ricerche

I professionisti sanitari che partecipano a:

  1. a) ricerche e studi clinici sperimentali e non su:

- Farmaci;

- dispositivi medici;

- attività assistenziale;

  1. b) revisioni sistematiche o alla produzione di linee guida elaborate da Enti e Istituzioni pubbliche e/o private nonché dalle Società Scientifiche e dalle Associazioni Tecnico- Scientifiche;

maturano il diritto al riconoscimento di crediti formativi ECM per ogni iniziativa, in funzione della sua rilevanza e dell’impegno previsto.

Al fine di ottenere il riconoscimento in questione il professionista è tenuto ad allegare:

- Copia del protocollo dell’attività di studio, ricerca, produzione di linee guida o revisione sistematica dalla quale si evinca la presenza del proprio nome tra i ricercatori;

- Documentazione che fornisca evidenza del rispetto della procedura di approvazione di questi ultimi in conformità alla normativa o alla regolazione vigente di riferimento, dell’assenza di conflitto di interessi e della validazione da parte del Comitato Etico competente, se prevista.

Sono riconosciuti, a conclusione di tale attività, ove non erogata da provider ECM, i seguenti crediti:

  • 5 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica fino a sei mesi;
  • 10 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica superiore a sei mesi e fino a dodici mesi;
  • 20 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica oltre i dodici mesi.

Qualora l'aggiornamento periodico del personale, operante presso le strutture sanitarie e socio- sanitarie impegnato nella sperimentazione clinica dei medicinali, sia realizzato tramite:

  1. a) percorsi assistenziali multidisciplinari, nei quali sia data rilevanza anche alla medicina di genere e all’età pediatrica, alla comunicazione tra il medico e il paziente, agli aspetti etici e deontologici e multiprofessionali
  2. b) percorsi formativi di partecipazione diretta a programmi di ricerca clinica multicentrici vengono riconosciuti rispettivamente:
  • 8 crediti ECM per sperimentazioni fino a 6 mesi;
  • 16 crediti ECM per sperimentazioni di durata superiore a 6 mesi e fino a 12 mesi;
  • 32 crediti ECM per sperimentazioni oltre i dodici mesi.

Attività di ricerca scientifica - Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività̀ di ricerca scientifica

I corsi obbligatori per lo svolgimento di attività̀ di ricerca scientifica devono essere erogati da:

- Strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate

- Strutture sanitarie e sociosanitarie private i cui corsi sono validati da società scientifiche

- Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)

- Società̀ scientifiche.

I programmi dei suddetti corsi devono essere coerenti alle Linee Guida sulle Good Clinical Practice e i corsi devono prevedere un test finale di verifica dell’apprendimento. I professionisti sanitari che partecipano ai corsi formativi, con evidenza del superamento del test finale, hanno facoltà di chiedere il riconoscimento di 1 credito per ogni ora di frequenza. La richiesta del riconoscimento di tale attività, sulla base dell’impegno orario autocertificato e del superamento del test, deve avvenire tramite il portale o l’APP del COGEAPS. L’ammontare dei crediti per la frequenza ai suddetti corsi contribuisce al soddisfacimento dell’obbligo formativo limitatamente al 20% dell’obbligo individuale triennale.

 

Tutoraggio individuale

I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario e nei corsi di formazione specifica in medicina generale, maturano il diritto al riconoscimento di l credito formativo ogni 15 ore di attività.

Sono compresi in tale riconoscimento, altresì, le seguenti figure:

- i Coordinatori/direttori delle attività professionalizzanti dei corsi delle professioni sanitarie

- il direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o pratiche nei corsi di formazione specifica in medicina generale.

La richiesta di riconoscimento dei crediti ECM dovrà essere presentata accedendo all’area riservata presente nel portale COGEAPS, seguendo la procedura informatica dedicata.

 

Formazione individuale all’estero

Le attività formative svolte all’estero sono finalizzate al miglioramento della pratica sanitaria attraverso un apprendimento «diretto» e «personale» delle esperienze straniere che stimoli un’effettiva e adeguata comparazione interculturale.

 

Formazione individuale svolta all’estero presso enti inseriti nella LEEF

È riconosciuto il 100% dei crediti formativi (qualora indicati), fino a un massimo di 50 crediti per ogni singola attività formativa non erogata da provider e svolta all’estero presso gli enti inseriti dalla CNFC, su proposta della Sezione V, nella Lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF). La sezione V valuterà le istanze secondo le seguenti modalità:

- nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista sanitario non siano indicati i crediti formativi ma sia indicato un numero effettivo di ore di attività formativa, si applica il criterio di 1 credito formativo per ogni ora di formazione ECM.

- nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista non siano riportate né le informazioni del numero dei crediti né del numero delle ore di formazione non è possibileattribuire crediti formativi.

Le attività di formazione a distanza individuale erogate da soggetti inseriti nella lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF) sono riconosciute solo se non derogano al rispetto dei criteri di assegnazione dei crediti e alle garanzie previste dal presente Manuale. Il riconoscimento è subordinato al parere positivo della CNFC che si avvale, al riguardo, della Sezione V.

Un ente può essere inserito nella LEEF solo se:

  1. a) ha la propria sede principale nei paesi indicati dalla CNFC, con apposita delibera pubblicata sul sito istituzionale della CNFC, su indicazione della Sezione V;
  2. b) è di comprovato rilievo internazionale e ha come fine istituzionale la formazione, la ricerca o l’erogazione di prestazioni sanitarie;
  3. c) non produce, commercializza, distribuisce o pubblicizza prodotti di interesse sanitario. Taliattività non possono essere svolte neanche in modo indiretto;
  4. d) non è accreditato nell’ordinamento italiano come provider ECM.

Formazione individuale svolta all’estero presso enti non inseriti nella LEEF

Le attività di formazione individuale svolte all’estero, nell’ambito di un programma di formazione professionale continua straniero, presso enti non inseriti nella LEEF, in uno dei paesi stranieri inseriti nella Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua che indica i paesi stranieri dove è possibile svolgere attività di formazione individuale, danno diritto al riconoscimento di crediti formativi nei seguenti limiti:

- nel caso in cui nella documentazione prodotta dal professionista sanitario sia indicato solo il numero dei crediti formativi conseguiti all’estero e non il numero delle ore, si applica la riduzione del 50% dei crediti fino, in ogni caso, ad un massimo di 25 crediti ECM per ogni singolo evento;

- nel caso in cui non sia indicato il numero dei crediti ma siano indicate le ore di formazione, si applica il criterio di un credito ECM per ogni ora di formazione, per poi riconoscere il 50% dei crediti risultanti fino, in ogni caso, ad un massimo di 25 crediti ECM per ogni singolo evento;

- nel caso in cui siano riportate entrambe le informazioni (numero dei crediti e numero delle ore di formazione), si applica il criterio delle ore (come da punto b);

- nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista non siano riportate né le informazioni del numero dei crediti né del numero delle ore di formazione non è possibile attribuire crediti formativi.

 

Convenzioni e misure per il mutuo riconoscimento dei crediti all’estero

Il professionista sanitario può maturare crediti formativi come attività di formazione individuale all’estero in virtù di convenzioni, anche transfrontaliere, per il mutuo riconoscimento delle attività formative stipulate, oltre che dalla CNFC, anche dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dagli Ordini, e loro Federazioni, nonché da altri enti pubblici non economici aventi finalità di formazione.