Nuove regole per le prestazioni extra: chi può farle e quanto valgono
Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto sanità 2022-2024 introduce una misura chiave per affrontare tre tra le maggiori emergenze del sistema sanitario pubblico: liste d’attesa interminabili, carenza cronica di personale e obiettivi di performance non raggiunti.
L’articolo in questione consente agli operatori delle professioni sanitarie, con orario di lavoro a tempo pieno, di svolgere prestazioni aggiuntive volontarie fuori dal normale orario di servizio. Ma solo in casi eccezionali e temporanei, e solo se richieste formalmente dall’Azienda sanitaria o dall’Ente di appartenenza.
Quando e perché si potranno fare prestazioni extra?
Tre i casi previsti:
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per abbattere le liste d’attesa, un problema endemico in molte regioni italiane;
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per coprire temporaneamente i vuoti di organico, quando non sia possibile ricorrere subito a nuove assunzioni;
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per raggiungere obiettivi supplementari rispetto a quelli assegnati.
Non si tratta, quindi, di uno straordinario qualunque. Le prestazioni aggiuntive sono concepite come strumento mirato per affrontare situazioni critiche e migliorare l’efficienza del servizio sanitario pubblico.
Quanto verranno pagate queste prestazioni?
La tariffa oraria è fissata a 50 euro lordi, onnicomprensivi, escluse le spese aggiuntive per il bilancio dell’Azienda. Tuttavia, resta fermo un principio chiave: non si potrà sforare il tetto di spesa. Il costo complessivo annuo delle prestazioni aggiuntive non potrà superare il valore medio sostenuto dall’Azienda tra il 2015 e il 2019, salvo fondi straordinari stanziati per legge.
Accordi integrativi aziendali che prevedano tariffe migliori restano validi.
Nessuna deroga a riposi, ferie e limiti orari
Il contratto è chiaro anche sul piano operativo: le prestazioni extra sono ammissibili solo dopo il completamento del normale orario di lavoro. Non si potranno svolgere durante ferie, permessi o congedi, e vanno registrate tramite i sistemi di rilevazione ufficiali. In ogni caso, va rispettata la normativa europea e italiana in materia di riposi giornalieri, settimanali e limiti massimi di orario di lavoro.
Regole, non improvvisazione
Ogni Azienda o Ente dovrà adottare un regolamento interno che disciplini queste attività extra, nel rispetto delle direttive nazionali e regionali. Inoltre, eventuali modifiche ai tetti di spesa aziendali dovranno passare da un confronto regionale, come previsto dall’articolo 7 del contratto.
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