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Disposizioni su obblighi ECM in caso di cancellazione e reiscrizione all'albo

Andrea Tirottodi
Andrea Tirotto
Pubblicato il: 22/12/2025

FormazioneProfessione e lavoro

 

La commissione Nazionale per la Formazione Continua Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas), avverte gli operatori sanitari sugli obblighi ECM in caso di cancellazione e nuova iscrizione al proprio albo professionale.

Con la Delibera n. 5/2025 infatti,

CONSIDERATA la proposta di modifica avanzata dal Gruppo di Lavoro per la Riforma e la Valorizzazione del Sistema ECM, nella seduta del 24 settembre 2025, relativamente alla disciplina da applicare nel caso in cui il professionista sanitario si cancelli e/o si reiscriva all’Ordine professionale;

TENUTO CONTO che il Comitato di Presidenza, in occasione della riunione del 15 ottobre 2025, ha esaminato la proposta avanzata dal Gruppo di Lavoro per la Riforma e la Valorizzazione del Sistema ECM, approvando di trasmetterla per il necessario parere del Comitato Tecnico delle Regioni;

CONSIDERATO che la Commissione Nazionale per la Formazione continua, nelle sedute del 20 novembre 2025, ha esaminato e approvato la proposta avanzata dal Gruppo di Lavoro per la Riforma e la Valorizzazione del Sistema ECM e dal Comitato Tecnico delle Regioni;

DELIBERA

1. Di approvare la seguente disciplina nelle ipotesi di professionisti sanitari che si cancellano e si reiscrivono all’Ordine professionale.

2. In caso di cancellazione dall’albo di appartenenza, l’obbligo formativo non permane per l’anno in corso qualora la cancellazione intervenga entro il 30 giugno dell’anno di riferimento. L’obbligo formativo per l’anno in corso sussiste se la cancellazione avviene dopo il 30 giugno del medesimo anno. La decorrenza della cancellazione è da intendersi dalla delibera che ratifica la cancellazione da parte dell’Ordine professionale.

3. In caso di reiscrizione all’albo professionale, l’obbligo formativo sussiste per l’anno in corso qualora la reiscrizione intervenga entro il 30 giugno dell’anno di riferimento. Al contrario, ove la reiscrizione avvenga successivamente a tale data, l’obbligo non sussiste per l’anno in corso. La decorrenza della reiscrizione è da intendersi dalla delibera che ratifica la reiscrizione da parte dell’Ordine professionale.

4. Nel caso in cui il professionista si cancelli e si reiscriva nel medesimo anno, l’obbligo per quell’anno persiste.

5. Eventuali crediti formativi maturati e debiti formativi residui non vengano azzerati in caso di cancellazione e/o reiscrizione.

Implicazioni per Infermieri e Ostetriche

Non vi è dubbio che queste indicazioni rappresentino regole opportune in una stagione che sta vivendo dinamiche lavorative mai sperimentate prima con cambi di datore di lavoro, passaggi da pubblico a privato e alla libera professione, abbandono della professione e rientri che potevano determinare equivoci nell’obbligo della formazione continua. Oggi con questa disciplina, si uniforma il sistema ECM per tutte le professioni sanitarie, facilitando transizioni professionali senza reset dei crediti, in linea con esigenze di flessibilità emerse dal Rapporto OASI 2025 su retention e formazione continua.