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Congedo parentale a ore: cosa cambia davvero per chi lavora in sanità

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 26/01/2026

Contratto Nazionale

 

Il nuovo Contratto collettivo nazionale del comparto Sanità 2022–2024 interviene in modo significativo su uno dei temi più sensibili per chi lavora negli ospedali e nei servizi territoriali: l’equilibrio tra vita professionale e vita familiare. Gli articoli 44 e 45 riscrivono la disciplina dei congedi parentali, rafforzando tutele economiche e ampliando le possibilità di utilizzo, con un impatto concreto sulla quotidianità di migliaia di operatori sanitari.

Retribuzione piena e diritti intatti

Durante il congedo di maternità e paternità obbligatori, la lavoratrice e il lavoratore continuano a percepire l’intera retribuzione. Non solo lo stipendio base, ma anche i premi legati alla performance, secondo quanto previsto dalla contrattazione integrativa. Restano esclusi solo straordinari e indennità legate a condizioni di lavoro disagiate o rischiose.

Un punto tutt’altro che secondario riguarda ferie, riposi e tredicesima: il periodo di congedo non comporta alcuna penalizzazione. Anche l’anzianità di servizio continua a maturare per intero, un aspetto che tutela la carriera e gli sviluppi economici futuri.

I primi trenta giorni contano di più

Per ciascun figlio, i primi trenta giorni complessivi, utilizzabili da entrambi i genitori anche in modo frazionato, sono retribuiti al 100%. Anche in questo caso non si perdono ferie, riposi né quote di tredicesima.

È un passaggio importante, perché supera una logica puramente assistenziale e riconosce il valore sociale del tempo dedicato alla cura dei figli, soprattutto nei primi anni di vita.

Malattia del figlio: più tutele fino ai tre anni

Il contratto rafforza anche le garanzie nei casi di malattia del bambino. Fino al compimento del terzo anno di età, ciascun genitore può contare su trenta giorni l’anno di assenza retribuita, sempre calcolati complessivamente tra madre e padre. Anche qui, nessuna riduzione di ferie o tredicesima.

Un dettaglio pratico ma rilevante: se il congedo viene fruito in modo continuativo, nel conteggio rientrano anche i giorni festivi. La stessa regola vale per i periodi frazionati, se non c’è rientro effettivo al lavoro tra un’assenza e l’altra.

Domande più semplici, ma con regole precise

Per usufruire dei congedi parentali è richiesta una domanda con almeno cinque giorni di preavviso, anche tramite strumenti telematici. Il contratto, però, tiene conto delle situazioni impreviste: in presenza di comprovate difficoltà personali, la richiesta può essere presentata fino a 48 ore prima dell’inizio dell’assenza.

Il congedo a ore diventa una vera opzione

L’articolo 45 conferma e rafforza la possibilità di utilizzare il congedo parentale su base oraria. Una misura pensata per adattarsi ai turni e alle esigenze organizzative tipiche della sanità. Il monte ore viene calcolato in base alle giornate residue e all’orario convenzionale del dipendente, con un riproporzionamento per chi lavora part-time.

Ci sono alcuni paletti: il congedo a ore non può essere inferiore a un’ora e non incide sulle ferie. Resta inoltre la libertà del lavoratore di interrompere in qualsiasi momento questa modalità di fruizione.