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Le regole sul part time nel CCNL 2022-2024: tetto al 25 per cento e priorità per famiglie e fragili

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 16/02/2026

Contratto Nazionale

 

Il nuovo Contratto collettivo nazionale del comparto Sanità 2022-2024 mette ordine alla disciplina del lavoro a tempo parziale. L’obiettivo è trovare un equilibrio tra le esigenze organizzative delle Aziende sanitarie e quelle personali dei dipendenti, in un settore già segnato da carenze di organico e turni complessi.

Il part time può nascere in due modi: attraverso nuove assunzioni su posti già previsti nel piano triennale dei fabbisogni, oppure tramite la trasformazione di un contratto da tempo pieno a tempo parziale su richiesta del lavoratore.

Il limite del 25% per ogni profilo

Il contratto fissa un tetto chiaro: i rapporti a tempo parziale non possono superare il 25% della dotazione organica di ciascun profilo professionale, calcolata al 31 dicembre di ogni anno. Il limite viene arrotondato per eccesso all’unità, così da garantire almeno un posto part time anche nei profili più piccoli.

L’Azienda ha 60 giorni per rispondere alla domanda di trasformazione. Può accoglierla oppure respingerla con atto motivato in tre casi: se il tetto è già stato raggiunto; se l’attività esterna che il dipendente intende svolgere crea conflitto di interessi o incompatibilità; se la riduzione dell’orario compromette la funzionalità del servizio.

Secondo lavoro possibile sotto il 50%

I dipendenti con un part time non superiore al 50% dell’orario pieno possono avere un secondo lavoro, subordinato o autonomo, anche con iscrizione ad albi professionali. Restano però fermi i vincoli su incompatibilità e conflitto di interessi. Ogni nuova attività o variazione va comunicata entro 15 giorni.

È un passaggio delicato in sanità, dove la sovrapposizione tra attività pubblica e privata può creare tensioni. Per questo il contratto ribadisce l’obbligo di trasparenza.

Più flessibilità in caso di gravi esigenze personali

In presenza di gravi e documentate situazioni personali o familiari, le Aziende possono aumentare il contingente del 25% di un ulteriore 10%. In questi casi è anche possibile concedere part time temporanei, da tre a sei mesi, con procedure più rapide e senza vincoli temporali per la presentazione delle domande.

Nella valutazione delle richieste, il contratto stabilisce criteri di priorità. Hanno precedenza, tra gli altri: lavoratori con disabilità o in particolari condizioni psicofisiche; chi rientra da congedi di maternità o paternità; chi deve sottoporsi a cure incompatibili con il tempo pieno; chi assiste familiari inseriti in programmi terapeutici o di riabilitazione; genitori con figli minori, in relazione al numero.

In alcune ipotesi previste dalla legge, il diritto alla trasformazione è pieno: l’Azienda deve attivare il part time entro 15 giorni e queste trasformazioni non rientrano nel calcolo del tetto del 25%.

Contratto scritto e diritto al rientro

La costituzione del rapporto a tempo parziale richiede un contratto scritto. Devono essere indicati durata, distribuzione dell’orario su base giornaliera, settimanale, mensile o annuale, oltre al trattamento economico. Nei servizi organizzati su turni, è possibile fare riferimento a turnazioni programmate su fasce orarie prestabilite.

Chi passa al part time ha diritto a tornare a tempo pieno dopo due anni, anche in soprannumero. Può rientrare prima solo se c’è un posto disponibile in organico. Diverso il caso di chi è stato assunto direttamente a tempo parziale: potrà chiedere il tempo pieno dopo tre anni, sempre nel rispetto dei vincoli sulle assunzioni.