ECM fuori orario: sei obbligato?
Negli ultimi anni la formazione continua è diventata una presenza costante nella vita degli infermieri. Non è più un momento sporadico, ma una componente strutturale della professione: corsi, aggiornamenti, piattaforme FAD, crediti da acquisire entro scadenze precise.
Eppure, accanto a questa evoluzione, si è diffusa una pratica altrettanto evidente: molti professionisti si formano fuori dall’orario di lavoro, spesso nei momenti che dovrebbero essere dedicati al riposo. La sera dopo il turno, nei giorni liberi, nei fine settimana.
A quel punto la domanda non è più teorica ma concreta:
gli ECM devono essere fatti nel tempo libero oppure rientrano nell’orario di lavoro?
Per rispondere bisogna partire da un punto fondamentale: cosa sono davvero gli ECM.
Il sistema di Educazione Continua in Medicina nasce con il D.Lgs. 502 del 1992, che introduce l’obbligo di aggiornamento per tutti i professionisti sanitari. Non si tratta di una scelta, ma di un requisito indispensabile per esercitare la professione. Questo principio è stato poi sviluppato e regolato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, che definisce il numero di crediti, le modalità di acquisizione e i criteri di validità della formazione.
Il messaggio che emerge da questo sistema è molto chiaro: l’aggiornamento non è un’attività accessoria, ma parte integrante del lavoro sanitario. Non è qualcosa che si aggiunge al lavoro, ma qualcosa che fa parte del lavoro.
Questo aspetto diventa ancora più evidente se si guarda al piano della responsabilità professionale. In ambito sanitario, infatti, la formazione continua è uno degli elementi che qualificano la diligenza del professionista. Essere aggiornati significa operare secondo standard adeguati; non esserlo può avere riflessi anche in caso di contenzioso.
A questo si aggiunge il livello deontologico. Il Codice Deontologico degli infermieri stabilisce chiaramente che il professionista ha il dovere di mantenere e sviluppare le proprie competenze. Non è solo una prescrizione formale: è un impegno etico verso il paziente, che ha diritto a ricevere cure basate su conoscenze aggiornate.
A questo punto, però, emerge una contraddizione evidente.
Se l’aggiornamento è:
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obbligatorio per legge
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richiesto per esercitare la professione
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rilevante ai fini della responsabilità
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previsto dal codice deontologico
è difficile sostenere che possa essere interamente lasciato al tempo libero del lavoratore.
Ed è qui che entra in gioco il contratto collettivo.
Il CCNL Comparto Sanità 2022–2024, all’articolo 48, chiarisce un passaggio fondamentale che spesso nella pratica viene trascurato: la formazione continua e l’ECM non sono solo un obbligo del dipendente, ma anche una responsabilità organizzativa dell’azienda.
Il contratto stabilisce infatti che le aziende sanitarie devono garantire la formazione necessaria per l’acquisizione dei crediti ECM. Non solo: questa formazione deve essere inserita in programmi strutturati, coerenti con l’organizzazione e con i fabbisogni assistenziali.
Questo significa che il sistema ECM non è pensato come un percorso individuale lasciato alla gestione del singolo, ma come un processo organizzato, di cui l’azienda è direttamente responsabile.
Il punto più rilevante arriva subito dopo. Il contratto prevede che la formazione sia considerata servizio a tutti gli effetti. Non è un dettaglio tecnico: è un cambio di prospettiva.
Se la formazione è servizio, allora è lavoro.
E se è lavoro, non può essere automaticamente collocata nel tempo libero.
Lo stesso contratto prevede inoltre un monte di 24 ore annue dedicate alla formazione, proprio per garantire uno spazio reale dentro l’orario di lavoro.
A questo punto il quadro è più chiaro.
La formazione può certamente essere svolta fuori orario, ma solo quando è una scelta autonoma del professionista. Quando si tratta di corsi aggiuntivi, di percorsi di crescita personale, di attività non richieste né programmate dall’azienda.
Diverso è il caso in cui i crediti ECM siano necessari per mantenere la propria posizione lavorativa e l’azienda non offra percorsi formativi adeguati. In queste situazioni il professionista si trova di fatto costretto a utilizzare il proprio tempo libero per adempiere a un obbligo che, però, non è solo suo.
È qui che emerge il vero problema.
Non si tratta più di formazione volontaria, ma di una trasferimento del carico organizzativo sul lavoratore.
Questo fenomeno si collega anche alla normativa europea sull’orario di lavoro. La Direttiva 2003/88/CE definisce come tempo di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore è impegnato in attività connesse alla propria funzione. Se la formazione è necessaria per svolgere il proprio ruolo, diventa difficile considerarla del tutto estranea al tempo di lavoro.
C’è poi un aspetto ancora più concreto, spesso sottovalutato: il carico reale.
Un infermiere che lavora 36 ore settimanali e poi dedica altre ore alla formazione fuori turno sta, di fatto, lavorando di più. Solo che questo tempo non viene riconosciuto, né contabilizzato, né tutelato.
Si crea così una zona grigia in cui la formazione diventa una forma di lavoro invisibile, con effetti diretti su stanchezza, recupero e qualità dell’assistenza.
Alla fine, quindi, la questione non è se la formazione sia obbligatoria. Su questo non ci sono dubbi.
La questione è un’altra:
chi deve farsi carico delle condizioni per renderla possibile?
La risposta, leggendo insieme normativa, contratto e principi europei, è abbastanza chiara.
Se la formazione è richiesta per lavorare, non può essere lasciata interamente al tempo libero del professionista.
E quando questo accade, il problema non è individuale.
È organizzativo.
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